Cassazione Penale, Sentenza n. 21416/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso e furto pluriaggravato in concorso, chiedendo la derubricazione del capo A) in concorso in simulazione di reato e/o appropriazione indebita (artt. 367 e 646 c.p.) e contestando la valutazione delle intercettazioni e della prova indiziaria. Alcuni deducono altresì vizio nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.) e, nel caso dell'Ahrdan, carenza di prova quanto al concorso nel furto dell'autovettura (capo B). Le difese sostengono che si sarebbe trattato di un "colpo concordato" con persone "interne" alla sala bingo anziché di una rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la condanna dei ricorrenti per rapina aggravata e furto pluriaggravato, ritenendo che i motivi proposti si risolvessero, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione del merito e della valutazione probatoria già compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'Appello (che aveva esaminato intercettazioni, filmati e dichiarazioni confessorie; aveva escluso l'esistenza di un accordo preventivo che coinvolgesse direttamente la vittima e il suo accompagnatore; e aveva motivato la quantificazione della pena in relazione alla gravità, al ruolo dei singoli e alle circostanze). Quanto al capo B) relativo al furto della Fiat Punto, la Corte ha ritenuto sufficientemente provato il concorso dell'Ahrdan in ragione degli elementi probatori (sopralluoghi, soste e comportamento ritenuto compatibile con la pianificazione). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare e al pagamento delle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La norma sulla rapina aggravata è stata ritenuta applicabile perché non è stato dimostrato un accordo preventivo che coinvolgesse direttamente le vittime (la persona rapinata e il suo accompagnatore); la condotta minatoria e l'uso dell'arma integrano la rapina anche in presenza di un "basista" interno che non abbia però coinvolto direttamente le vittime.
art. 367 cod. pen.
La derubricazione in simulazione di reato (o altra fattispecie alternativa) richiede, per essere accolta, una prova che il fatto sia stato concordato con le vittime direttamente coinvolte; la Corte ha ritenuto che ciò non emergesse dagli atti, per cui l'ipotesi di simulazione non è stata riconosciuta.
art. 646 cod. pen.
L'appropriazione indebita non è stata ritenuta configurabile come alternativa alla rapina data l'esistenza di elementi probatori (minaccia, arma, uso della forza) incompatibili con una semplice appropriazione "concordata".
art. 132 cod. pen.
Richiamata nelle censure relative alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto correttamente applicati i criteri legalmente previsti nella fissazione della pena base e nella valorizzazione delle circostanze.
art. 133 cod. pen.
La Corte ha applicato i criteri di determinazione della pena (gravità del fatto, ruolo soggettivo, precedenti) e ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello; ha inoltre considerato correttamente la riduzione prevista per il rito abbreviato.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Richiamato con riferimento alla trasmissione della requisitoria in forma scritta dalla Procura Generale; la Procura ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito ottenere l'annullamento della sentenza sulla base della semplice richiesta di diversa valutazione delle prove: le censure che mirano a una rivalutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per la derubricazione di una rapina in una ipotesi di 'frode' o simulazione è necessario dimostrare che le vittime siano state direttamente coinvolte e consenzienti all'operazione; la sola esistenza di un basista interno non esclude la rapina se verso le vittime è stata tenuta una condotta minacciosa o violenta.
- L'interpretazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La partecipazione a fasi organizzative (sopralluoghi, uso o approvvigionamento di mezzi e armi, soste anomale) può essere valutata come concorso nel reato principale anche se il soggetto non è stato autore materiale dell'azione violenta.
- La Corte può motivare la determinazione della pena con riferimenti ai criteri generali (gravità, personalità dell'imputato, ruolo) senza necessitare di motivazione particolarmente analitica se la pena è nei pressi della media edittale; invece una motivazione più articolata è richiesta solo se la pena si discosta significativamente dalla media.
- Le doglianze difensive che insistono su più interpretazioni possibili di dati probatori non sono sufficienti in sede di legittimità per ribaltare una valutazione di merito esaurientemente motivata.
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