Cassazione Civile, Ordinanza n. 16196/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una precedente sentenza passata in giudicato con cui era stata accertata l’esistenza di immissioni di gas, fumo e polveri provenienti da uno stabilimento industriale, immissioni ritenute intollerabili nel fondo di una proprietaria e fonte di un diritto al ristoro per deprezzamento del terreno e diminuzione della redditività. Un soggetto che si è dichiarato erede della danneggiata ha agito per ottenere il relativo risarcimento/indennizzo. Il tribunale ha rigettato la domanda, mentre la corte d’appello, dopo CTU, ha accolto parzialmente l’impugnazione e ha condannato la società al pagamento di una somma a titolo di minore redditività del fondo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: nei primi due ha contestato la legittimazione attiva dell’attore, sostenendo che la qualità di erede fosse stata riconosciuta sulla base di documenti asseritamente prodotti in modo irrituale e quindi inutilizzabili; con il terzo ha censurato la consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello, sia per asserita inammissibilità della sua ammissione, sia per la mancata trasmissione della bozza della relazione, deducendo violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; con i motivi quarto, quinto, sesto e settimo ha contestato l’esistenza e la quantificazione del danno, l’efficacia della sentenza di condanna generica e la liquidazione degli interessi compensativi; con l’ottavo ha censurato la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché generici e non autosufficienti, in quanto il ricorrente non aveva spiegato in concreto perché e come la documentazione relativa alla qualità di erede fosse stata introdotta in modo irrituale. Ha ritenuto infondato il primo profilo del terzo motivo, osservando che la CTU è stata legittimamente disposta d’ufficio dal giudice d’appello. Ha invece accolto il secondo profilo del terzo motivo, rilevando che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’omesso invio della bozza della relazione del consulente tecnico d’ufficio integra una nullità relativa sanabile solo se non tempestivamente eccepita o se il contraddittorio viene recuperato, ma nel caso deciso la corte territoriale non aveva minimamente risposto all’eccezione ritualmente sollevata dalla società. L’accoglimento di questo motivo ha determinato l’assorbimento degli ulteriori motivi, perché la CTU aveva avuto rilievo decisivo nell’accertamento dell’importo dovuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa sezione e composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 4 e 3 c.p.c.
Invocato come base per denunciare violazioni di norme processuali e sostanziali; la Corte distingue tra censure inammissibili, infondate e motivo accolto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte non entra nel merito dei profili assorbiti una volta accolto il motivo decisivo sulla CTU.
art. 184 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di irritualità della produzione documentale; la Corte non lo applica nel merito perché la censura è giudicata generica e non autosufficiente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte rileva l’omessa risposta della sentenza impugnata all’eccezione relativa alla CTU.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quanto alla valutazione/prova dei documenti e del danno; la censura viene ritenuta in parte inammissibile o assorbita.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova della qualità di erede e dell’esistenza del danno; la Corte non accoglie i primi motivi per difetto di specificità.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio; il suo rilievo è valorizzato nel motivo accolto sulla CTU.
art. 345 c.p.c.
Invocato in relazione all’ammissibilità di nuove produzioni e alle contestazioni sul danno in appello.
art. 152 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza esame autonomo nel merito perché assorbito o non decisivo.
art. 156-157 c.p.c.
Richiamati in relazione alla nullità degli atti processuali e alla sanatoria del vizio; la Corte si conforma al principio della nullità relativa della CTU senza bozza e della necessità di tempestiva eccezione.
art. 195, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per le scansioni temporali della consulenza tecnica dopo la riforma del 2009; la Corte afferma che la mancata trasmissione della bozza può integrare nullità relativa sanabile, ma nel caso specifico la doglianza non è stata esaminata dalla corte di merito.
art. 196 c.p.c.
Richiamato per i poteri delle parti nella CTU e per il recupero del contraddittorio tramite osservazioni e rimessione in termini.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la quantificazione del danno e del nesso con la minore redditività del fondo.
art. 2056 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile e degli interessi in tema di responsabilità per immissioni.
art. 1499 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi compensativi; la censura resta assorbita.
art. 4 d.m. 55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
art. 5 d.m. 55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
art. 1 d.m. 127/2004
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La censura sulla legittimazione attiva fondata su asserita irritualità di documenti è inammissibile se non spiega in modo specifico perché e come la produzione documentale sarebbe stata effettuata in modo abusivo o irrituale; è necessario rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- La nomina del consulente tecnico d’ufficio è espressione di un potere officioso del giudice e non può essere tacciata di inammissibilità solo perché il thema decidendum richiede accertamenti tecnici.
- L’omesso invio alle parti della bozza della relazione del CTU integra una nullità relativa: la parte deve eccepirla nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione; se l’eccezione è ritualmente proposta, il giudice deve esaminarla e motivare sulla sua eventuale sanatoria o invalidità.
- Quando la consulenza tecnica d’ufficio è decisiva ai fini dell’accertamento del danno o della sua quantificazione, l’omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione relativa alla nullità della CTU comporta cassazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze che restano assorbite per effetto dell’accoglimento di un motivo decisivo non vengono esaminate nel merito dalla Corte di cassazione.
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