Ordinanza n. 141/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della D.g.r. 3 aprile 2023 - n. XII/105 Approvazione del Piano Integrato della Riserva naturale e ZSC IT2030007 «Lago di Sartirana» – Comune di Merate (LC); degli atti, adempimenti e/o comportamenti presupposti, propedeutici, annessi e connessi o consequenziali, limitatamente alle parti confliggenti con il diritto esclusivo di pesca, con particolare riguardo al decreto n. 19038 del 23.12.2022 della Regione Lombardia recante la valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.g.r. 3 aprile 2023, n. XII/105, di approvazione del Piano Integrato della Riserva naturale e ZSC IT2030007 «Lago di Sartirana», limitatamente alle parti ritenute confliggenti con il diritto esclusivo di pesca, nonché gli atti connessi, incluso il decreto regionale di valutazione di incidenza
Esito
La controversia
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione regionale di approvazione del Piano Integrato della Riserva naturale e ZSC «Lago di Sartirana», nonché degli atti presupposti e connessi, nella parte ritenuta incompatibile con il diritto esclusivo di pesca, con particolare riferimento al decreto regionale di valutazione di incidenza adottato ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 357/1997. L’ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, ma dispone un’integrazione istruttoria e processuale per accertare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione di merito. Alla ricorrente è richiesto di dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell’interesse, aggiornare la situazione di fatto e di diritto mediante memoria, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Alla Regione è richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione. Le parti devono adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio avverte espressamente che la mancata dichiarazione della permanenza dell’interesse da parte della ricorrente potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna statuizione è resa sui motivi di merito, sull’annullamento degli atti o sulle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche in relazione alla mancata collaborazione all’accertamento della permanenza dell’interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Indicato quale base normativa della valutazione di incidenza contenuta nel decreto regionale impugnato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione relativa alla controversia, la mancata ottemperanza all’incombente può essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- In presenza di un’ordinanza istruttoria, il giudice può richiedere all’amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo, fissando un termine per l’adempimento nelle forme del processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →