Cassazione Penale, Ordinanza n. 32695/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 5 febbraio 2025 resa in sede esecutiva, ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse illegittimamente respinto la sua richiesta di rideterminazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna del 19 settembre 2016, poiché, secondo la sua prospettazione, egli non sarebbe responsabile per alcuni dei reati oggetto di condanna. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto la domanda infondata, rilevando che le contestazioni riguardavano questioni proprie del giudizio di cognizione e che non era consentita una rivalutazione del merito dei fatti in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha condiviso, in sostanza, l'assunto del giudice dell'esecuzione secondo cui la richiesta del ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e della responsabilità per fatti già definitivamente accertati con sentenza irrevocabile, attività preclusa al giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può rivalutare il merito dei fatti né la responsabilità penale già definitivamente accertata in sede di cognizione.
- Una richiesta di rideterminazione della pena non può essere utilizzata per contestare, in via surrettizia, la responsabilità per alcuni reati già coperti da giudicato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono nella riproposizione di questioni di merito precluse al giudice adito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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