Cassazione Civile, Ordinanza n. 08345/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio i vicini proprietari di un fondo contiguo, sostenendo che a favore del loro immobile esistesse una servitù di transito su una striscia di terreno e chiedendo sia l'accertamento della servitù sia l'ordine di liberare l'area da ostacoli, compreso un cancello, oltre all'inibitoria del parcheggio e al risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito negando la servitù e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento negativo. Rigettata la domanda in primo grado e confermato il rigetto in appello, i soccombenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla servitù e sulla condizione sospensiva, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la costituzione della servitù prevista nell'atto notarile di provenienza; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi a mappe, rilievi aerofotogrammetrici, chiusura dello sbocco e collocazione del cancello; 3) omessa motivazione e nullità della sentenza sul medesimo profilo fattuale; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per la mancata valutazione di documenti prodotti in appello e della loro asserita produzione incolpevolmente tardiva; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio motivazionale per il mancato rinnovo o supplemento della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito sull'avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la costituzione della servitù; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per effetto della "doppia conforme"; ha respinto il terzo perché la pretesa nullità della motivazione cadeva una volta escluso il vizio del motivo precedente; ha ritenuto infondato il quarto perché i documenti erano comunque tardivi o comunque non decisivi rispetto al compendio probatorio già acquisito; ha infine respinto il quinto, richiamando il principio secondo cui la decisione di rinnovare o integrare la c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede autonoma confutazione delle osservazioni dei consulenti di parte se la motivazione complessiva rende superflua l'integrazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1027 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla costituzione della servitù per sostenere la censura, ma la Corte non ha accolto la tesi dei ricorrenti perché la questione era di fatto e non di corretta sussunzione normativa.
art. 1031 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di costituzione della servitù; la Corte ha escluso che la servitù fosse sorto per mancato avveramento della condizione.
art. 1058 c.c.
Invocato a sostegno dell'assunto sulla costituzione della servitù; la decisione ha confermato invece l'inesistenza del diritto di passaggio.
art. 1353 c.c.
Richiamato per la disciplina della condizione sospensiva; la Corte ha ritenuto non verificato l'evento condizionante previsto nell'atto di provenienza.
art. 1360 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti della condizione; la Corte ha mantenuto ferma la conclusione che il diritto non era sorto.
art. 345 c.p.c.
Le doglianze sulla produzione documentale e sul mancato rinnovo/supplemento della c.t.u. sono state respinte, anche perché i documenti erano tardivi o non decisivi e l'integrazione della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come base dei motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano in sostanza a un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la censura è caduta una volta esclusa l'inammissibilità del precedente motivo e non è emersa alcuna vera violazione dell'obbligo motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato ratione temporis per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quanto al preteso vizio di nullità della sentenza; la Corte ha escluso che vi fosse un difetto motivazionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione; non è stata ravvisata alcuna nullità della decisione di merito.
art. 366 c.p.c.
nn. 3 e 4 del suo primo comma
La Corte ha escluso che vi fossero carenze di ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esposizione dei fatti e dell'indicazione delle norme asseritamente violate.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato solo sul piano processuale per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: quando la censura mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, essa è inammissibile.
- Quando una servitù è subordinata a condizione sospensiva, il diritto non può considerarsi sorto se il fatto condizionante, così come risultante dagli accertamenti di merito, non si è verificato; la contestazione della ricostruzione fattuale è estranea al sindacato di legittimità se la motivazione è congrua.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza di appello conferma integralmente la ricostruzione fattuale del primo giudice.
- La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione non può fondarsi su una critica che, in realtà, attacca soltanto il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
- La produzione documentale tardiva in appello è inammissibile se i documenti erano già tempestivamente producibili in primo grado e non è dimostrata l'incolpevolezza del ritardo; comunque, se il compendio probatorio già acquisito è ritenuto sufficiente, il documento ulteriore non incide sul decisum.
- La richiesta di rinnovo o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione mostri che l'indagine è superflua o diretta solo a supplire a carenze probatorie della parte.
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