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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08345/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio i vicini proprietari di un fondo contiguo, sostenendo che a favore del loro immobile esistesse una servitù di transito su una striscia di terreno e chiedendo sia l'accertamento della servitù sia l'ordine di liberare l'area da ostacoli, compreso un cancello, oltre all'inibitoria del parcheggio e al risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito negando la servitù e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento negativo. Rigettata la domanda in primo grado e confermato il rigetto in appello, i soccombenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla servitù e sulla condizione sospensiva, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la costituzione della servitù prevista nell'atto notarile di provenienza; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi a mappe, rilievi aerofotogrammetrici, chiusura dello sbocco e collocazione del cancello; 3) omessa motivazione e nullità della sentenza sul medesimo profilo fattuale; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per la mancata valutazione di documenti prodotti in appello e della loro asserita produzione incolpevolmente tardiva; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio motivazionale per il mancato rinnovo o supplemento della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito sull'avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la costituzione della servitù; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per effetto della "doppia conforme"; ha respinto il terzo perché la pretesa nullità della motivazione cadeva una volta escluso il vizio del motivo precedente; ha ritenuto infondato il quarto perché i documenti erano comunque tardivi o comunque non decisivi rispetto al compendio probatorio già acquisito; ha infine respinto il quinto, richiamando il principio secondo cui la decisione di rinnovare o integrare la c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede autonoma confutazione delle osservazioni dei consulenti di parte se la motivazione complessiva rende superflua l'integrazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla costituzione della servitù per sostenere la censura, ma la Corte non ha accolto la tesi dei ricorrenti perché la questione era di fatto e non di corretta sussunzione normativa.

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di costituzione della servitù; la Corte ha escluso che la servitù fosse sorto per mancato avveramento della condizione.

  • art. 1058 c.c.

    Invocato a sostegno dell'assunto sulla costituzione della servitù; la decisione ha confermato invece l'inesistenza del diritto di passaggio.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato per la disciplina della condizione sospensiva; la Corte ha ritenuto non verificato l'evento condizionante previsto nell'atto di provenienza.

  • art. 1360 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della condizione; la Corte ha mantenuto ferma la conclusione che il diritto non era sorto.

  • art. 345 c.p.c.

    Le doglianze sulla produzione documentale e sul mancato rinnovo/supplemento della c.t.u. sono state respinte, anche perché i documenti erano tardivi o non decisivi e l'integrazione della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come base dei motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano in sostanza a un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la censura è caduta una volta esclusa l'inammissibilità del precedente motivo e non è emersa alcuna vera violazione dell'obbligo motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato ratione temporis per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quanto al preteso vizio di nullità della sentenza; la Corte ha escluso che vi fosse un difetto motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione; non è stata ravvisata alcuna nullità della decisione di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    nn. 3 e 4 del suo primo comma

    La Corte ha escluso che vi fossero carenze di ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esposizione dei fatti e dell'indicazione delle norme asseritamente violate.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato solo sul piano processuale per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: quando la censura mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, essa è inammissibile.
  • Quando una servitù è subordinata a condizione sospensiva, il diritto non può considerarsi sorto se il fatto condizionante, così come risultante dagli accertamenti di merito, non si è verificato; la contestazione della ricostruzione fattuale è estranea al sindacato di legittimità se la motivazione è congrua.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza di appello conferma integralmente la ricostruzione fattuale del primo giudice.
  • La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione non può fondarsi su una critica che, in realtà, attacca soltanto il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
  • La produzione documentale tardiva in appello è inammissibile se i documenti erano già tempestivamente producibili in primo grado e non è dimostrata l'incolpevolezza del ritardo; comunque, se il compendio probatorio già acquisito è ritenuto sufficiente, il documento ulteriore non incide sul decisum.
  • La richiesta di rinnovo o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione mostri che l'indagine è superflua o diretta solo a supplire a carenze probatorie della parte.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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