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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del 13 giugno 2025 numero A07/URB/153, notificato il 24 giugno 2025, con cui il Comune di Catania ha denegato la concessione edilizia in sanatori di cui all’istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985; il tutto, con espressa riserva di far valere ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo, la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati col presente ricorso;

Giustizia amministrativa202501999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo a una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 13 giugno 2025 relativo alla pratica di condono edilizio presentata nel 1986, deducendo, da un lato, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, come recepito dalla normativa regionale, e, dall’altro, la violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985, degli artt. 31 e 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 97 Cost., nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il lungo silenzio dell’amministrazione e il rilascio, nel 2004, di un attestato di completezza della pratica e di pagamento degli oneri avessero ingenerato un affidamento sulla formazione del titolo tacito di sanatoria. Il Comune ha dedotto che il silenzio-assenso non si era formato, poiché il procedimento era stato interrotto o sospeso da una richiesta di integrazione documentale del 1990 rimasta inevasa, e comunque perché l’opera ricadeva nella fascia assoluta di rispetto di 100 metri della zona A della Riserva naturale Oasi del Simeto, in presenza di un vincolo comportante inedificabilità e in assenza del necessario parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto incontestato che l’intervento abusivo ricadesse nella fascia assoluta di rispetto della zona A della Riserva naturale Oasi del Simeto. In tale situazione, il decorso del tempo e l’inerzia comunale, anche se protrattisi per quasi quarant’anni, non potevano determinare la formazione di un tacito assenso in sostituzione del parere positivo dell’autorità competente alla tutela del vincolo. L’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985 esclude infatti la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui l’opera sia insuscettibile di sanatoria per contrasto con vincoli comportanti inedificabilità, salva la diversa ipotesi di interventi ricadenti nell’art. 33 della medesima legge, non applicabile alla fattispecie. Il ricorrente avrebbe potuto agire contro il silenzio-inadempimento del Comune per la mancata acquisizione del parere, ma non invocare il perfezionamento di un titolo tacito. Il rilascio dell’attestato di completezza del 2004 non ha quindi reso illegittimo il successivo diniego, ferma la possibile proposizione di una distinta domanda risarcitoria per comportamento scorretto o false informazioni, indipendente dalla legittimità del provvedimento. I vizi procedimentali dedotti sono stati ritenuti inidonei a determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR non ha esaminato l’eccezione di tardività del deposito documentale comunale, ritenendo la documentazione irrilevante ai fini della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 18, l. 47/1985

    fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33 – ovvero, con riferimento al caso di specie, nell’ipotesi di interventi edili realizzati in spregio a “vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali” -, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si forma per opere insuscettibili di sanatoria perché realizzate in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità, in assenza del necessario parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    I vizi procedimentali non comportano l’annullamento quando il diniego è vincolato e, alla luce della situazione sostanziale accertata, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La dedotta violazione del preavviso di rigetto non è stata esaminata nel merito perché comunque inidonea a incidere sull’esito, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

  • artt. 31 e 39 l. 724/1994

    Sono state invocate dal ricorrente, ma la decisione è stata fondata principalmente sull’esclusione del silenzio-assenso prevista dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente si è riservato di proporre una domanda risarcitoria; il giudice ha osservato che potrebbe essere fatta valere una distinta responsabilità da comportamento scorretto o da false informazioni, autonoma rispetto alla legittimità del diniego.

Massime di principio

  • In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non può formarsi quando l’opera ricade in un’area assoggettata a un vincolo comportante inedificabilità e manca il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, anche se l’amministrazione abbia lasciato decorrere un lungo periodo di tempo senza definire la domanda.
  • L’inerzia dell’amministrazione e il decorso di molti anni non possono sostituire il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo né determinare, in presenza di una causa legale ostativa, la formazione di un titolo tacito di sanatoria.
  • Quando la domanda di condono non può essere accolta per una causa vincolante derivante dalla localizzazione dell’abuso in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, i vizi procedimentali, inclusa l’omissione del preavviso di rigetto, non comportano l’annullamento del diniego se è palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • La mancata attivazione dell’amministrazione per acquisire d’ufficio il parere necessario alla definizione della domanda può essere contestata mediante azione contro il silenzio-inadempimento, ma non consente di invocare direttamente la formazione del silenzio-assenso quando la legge la esclude.
  • Il rilascio di un attestato amministrativo di completezza della pratica non impedisce il successivo diniego vincolato della sanatoria, salva l’eventuale autonoma responsabilità dell’amministrazione per comportamento scorretto o false informazioni e per i danni causalmente collegati all’affidamento eventualmente ingenerato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoDanno da lesione dell'affidamento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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