Cassazione Penale, Ordinanza n. 39687/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione del giudice di rinvio che aveva escluso la recidiva ma lasciato immutato il trattamento sanzionatorio è stata ritenuta logicamente coerente con la precedente pronuncia della Suprema Corte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza di legittimità relativa al giudizio di rinvio conseguente a un precedente ricorso accolto solo in punto di riconoscimento della recidiva. Il tema concreto era il trattamento sanzionatorio: la difesa sosteneva che, una volta esclusa la recidiva, l'aumento di pena ad essa collegato fosse divenuto immotivato e non più giustificato. La Corte rileva però che il ricorso proponeva argomenti non consentiti in sede di legittimità, perché privi di effettive ragioni di diritto e, soprattutto, estremamente generici: non veniva indicato quale fosse l'aumento di pena asseritamente applicato, né in quale passaggio della motivazione delle sentenze di merito esso si sarebbe concretizzato. Inoltre, la decisione del giudice del rinvio di mantenere il medesimo trattamento sanzionatorio, pur eliminata la recidiva, è stata ritenuta coerente con la precedente decisione della Cassazione, che aveva già chiarito che la pena risultava comunque determinata senza effetti concreti della recidiva, per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove dovuto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica giuridicamente argomentata e specifica; la mera riproposizione di asserti generici o non sorretti da una chiara individuazione dell'errore denunciato è causa di inammissibilità.
- Quando la Corte di cassazione annulla limitatamente a una circostanza aggravante o a un profilo accessorio della pena, il giudice del rinvio può mantenere invariato il trattamento sanzionatorio se dalla precedente motivazione emerge che quella circostanza non aveva inciso in concreto sulla determinazione della pena.
- È inammissibile il motivo che contesti un asserito aumento di pena senza indicare con precisione quale aumento sia stato applicato e dove esso risulti nella sequenza motivazionale delle decisioni di merito.
- La coerenza tra la decisione rescindente della Cassazione e quella del giudice di rinvio va valutata alla luce della concreta incidenza della questione decisa sulla pena; se l'aggravante esclusa era già priva di effetti pratici per la prevalenza di attenuanti, il mantenimento della stessa pena non integra di per sé vizio denunciabile.
Come è indicizzato
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