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Determinazione

Determinazione ADM 100430/2020

Termini procedimenti amministrativi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli100430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione adotta misure straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative dell’ADM durante l’emergenza COVID-19, con riferimento alle decisioni doganali rilasciate tramite Customs Decisions System, alle autorizzazioni AEO, allo status di esportatore autorizzato e alle proroghe dei termini di riesportazione per merci vincolate a Carnet ATA. Il provvedimento, richiamando la normativa emergenziale nazionale e la disciplina unionale sui termini procedimentali e sulle decisioni doganali, limita la presentazione di nuove istanze non indispensabili, consente dinieghi per pratiche non in stato avanzato, assicura priorità alle attività ritenute essenziali e prevede, su richiesta, la sospensione temporanea di decisioni con scadenza entro il 1° maggio 2020. Le disposizioni decorrono dal 25 marzo 2020 e valgono per tutta la durata dello stato di emergenza.

Misure organizzative straordinarie per decisioni doganali, autorizzazioni AEO, esportatore autorizzato e proroghe Carnet ATA durante l’emergenza COVID-19

Misure organizzative straordinarie ADM per l’emergenza COVID-19

La determinazione direttoriale interviene nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per disciplinare, in via organizzativa e operativa, la gestione di alcune attività istruttorie e autorizzative di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il provvedimento richiama la normativa emergenziale nazionale e la disciplina unionale in materia doganale, evidenziando che i termini procedimentali previsti dal diritto UE non possono essere automaticamente sospesi per effetto dell’art. 103 del d.l. 18/2020.

Quadro normativo e presupposti

Il provvedimento prende le mosse dalla dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 e dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi. Sono richiamati il d.l. 6/2020, convertito dalla l. 13/2020, il d.P.C.M. 11 marzo 2020, il d.P.C.M. 22 marzo 2020, il d.l. 18/2020 e il d.l. 19/2020. Sul piano doganale, vengono in rilievo il Regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’art. 22, paragrafi 2 e 3, il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, art. 171, e l’art. 251, paragrafo 3, del Codice doganale dell’Unione.

Portata della sospensione dei termini e limiti applicativi

L’Agenzia precisa che la sospensione generale dei termini amministrativi prevista dall’art. 103 del d.l. 18/2020 non si applica direttamente ai procedimenti amministrativi regolati dalla normativa unionale. Di conseguenza, le decisioni doganali restano soggette ai termini previsti dal diritto dell’Unione, salvo i margini di proroga previsti dalla disciplina doganale stessa.

Oggetto delle misure organizzative

Le misure straordinarie riguardano:

  • le decisioni rilasciate mediante Customs Decisions System;
  • le autorizzazioni AEO;
  • lo status di esportatore autorizzato;
  • le autorizzazioni di proroga dei termini di riesportazione delle merci vincolate a Carnet ATA.

L’intento è assicurare lo svolgimento delle sole attività indifferibili, con priorità assoluta alle prestazioni necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.

Gestione delle istanze e priorità istruttoria

Gli operatori economici sono invitati a non presentare nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, cioè indifferibili e urgenti, oppure a ritirare quelle già depositate e non ancora istruite. Salvo i casi eccezionali, le istanze già presentate ma non ancora accettate non verranno prese in carico dall’ufficio competente.

Se l’istruttoria non è ancora a uno stadio avanzato, l’ufficio può adottare un diniego secondo le procedure previste dalla normativa unionale. In tal caso, l’operatore potrà ripresentare l’istanza al termine del periodo emergenziale e questa dovrà essere trattata con priorità.

Attività riferite a codici ATECO essenziali

Per le istanze presentate da operatori economici riconducibili ai codici ATECO considerati essenziali nel periodo straordinario, l’ufficio competente deve completare l’istruttoria. Il provvedimento, quindi, introduce un criterio di priorità funzionale collegato alla rilevanza dell’attività svolta dall’operatore.

Sospensione temporanea di decisioni doganali in scadenza

Per i titolari di decisioni doganali con scadenza entro il 1° maggio 2020, qualora l’interruzione delle attività produttive, industriali e commerciali renda necessario sospenderne gli effetti, è possibile richiedere una sospensione temporanea dell’autorizzazione. La sospensione viene disposta senza indugio su domanda dell’interessato.

Proroga dei termini di riesportazione per Carnet ATA

Gli operatori in possesso di Carnet ATA in scadenza possono chiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, sulla base dell’art. 251, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 952/2013. La disposizione consente quindi di gestire il disallineamento temporale tra scadenza del titolo e obbligo di riesportazione nel contesto emergenziale.

Efficacia e pubblicazione

Le direttive contenute nella determinazione hanno efficacia dal 25 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza. È prevista la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia, a norma e ad ogni effetto di legge.

Punti principali

Contesto emergenziale e fonti richiamate

Il provvedimento si colloca nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamando la dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio 2020, il d.l. 6/2020, il d.P.C.M. 11 marzo 2020, il d.P.C.M. 22 marzo 2020, il d.l. 18/2020 e il d.l. 19/2020. Sono inoltre richiamati il Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e la Direttiva ADM n. 3 del 12 marzo 2020.

Limiti all’applicazione della sospensione dei termini emergenziale

L’atto evidenzia che la sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del d.l. 18/2020 non può trovare diretta applicazione ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia disciplinati dalla normativa unionale, per il rispetto della gerarchia delle fonti. Restano quindi centrali i termini e le regole fissati dal diritto UE in materia doganale.

Misure organizzative per le istruttorie e autorizzazioni doganali

L’Agenzia dispone misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative relative alle decisioni rilasciate tramite Customs Decisions System, alle autorizzazioni AEO, allo status di esportatore autorizzato e alle proroghe dei termini di riesportazione delle merci vincolate a Carnet ATA. Gli operatori sono invitati a non presentare nuove istanze non assolutamente necessarie, oppure a ritirare quelle già presentate ma non ancora istruite.

Trattamento delle istanze non ancora accettate o non in fase avanzata

Per le istanze presentate e non ancora accettate, salvo i casi eccezionali, l’ufficio competente non procede all’accettazione. Se l’attività istruttoria non è già a uno stadio avanzato, l’ufficio può adottare un diniego secondo la normativa unionale; l’operatore potrà ripresentare l’istanza al termine dell’emergenza, con trattazione prioritaria.

Priorità alle attività essenziali e sospensione temporanea delle decisioni

Le istanze relative ad operatori economici rientranti nei codici ATECO considerati essenziali devono essere completate dall’ufficio. Inoltre, per i titolari di decisioni doganali con scadenza non oltre il 1° maggio 2020, è prevista, su richiesta dell’interessato e senza indugio, la possibilità di sospendere temporaneamente gli effetti dell’autorizzazione, qualora sia necessario per effetto dell’interruzione delle attività produttive, industriali e commerciali.

Proroga dei termini per Carnet ATA

Gli operatori in possesso di Carnet ATA in scadenza possono richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, ai sensi dell’art. 251, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Decorrenza e pubblicazione

Le direttive contenute nella determinazione producono effetti dal 25 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza. Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Come è indicizzato

Materieprocedureorganizzazione e competenzeregimi doganaliautorizzazioni doganalizone franche

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