Determinazione ADM 107042/2020
Esenzione dazio ed IVA all'importazione materiale COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione disciplina le procedure operative per applicare, in via retroattiva dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, l’esenzione da dazi doganali e IVA all’importazione per merci necessarie a contrastare la pandemia da COVID-19. Il beneficio riguarda importazioni effettuate da o per conto di soggetti pubblici o di organizzazioni autorizzate, nonché delle unità di pronto soccorso, e richiede verifiche documentali e autocertificazioni in dogana. Il provvedimento stabilisce inoltre limiti di destinazione delle merci, obblighi di rendicontazione e sostituisce la precedente determinazione del 27 marzo 2020.
Esenzione da dazi doganali e IVA per importazioni di beni destinati a contrastare l’emergenza COVID-19, con regole operative e controlli
Esenzione da dazi e IVA per importazioni di merci anti-COVID-19
La determinazione direttoriale definisce le procedure operative per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA all’importazione sulle merci necessarie a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento si colloca nel quadro della Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del regolamento (CE) n. 1186/2009 sulle franchigie doganali e della direttiva 2009/132/CE in materia di esenzione IVA per talune importazioni definitive.
Quadro normativo e presupposti
Il testo richiama innanzitutto il contesto emergenziale: dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020, stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio 2020, decreto-legge n. 6 del 2020, decreto-legge n. 18 del 2020 e decreto-legge n. 19 del 2020. Vengono inoltre richiamate la precedente determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020 e l’ordinanza n. 6/2020 del Commissario straordinario, oltre alla determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo 2020, che disciplina lo sdoganamento con svincolo diretto e svincolo celere.
Soggetti ammessi al beneficio
Sono ammesse all’esenzione le importazioni di merci necessarie a contrastare l’emergenza COVID-19 effettuate:
- da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali;
- da o per conto delle unità di pronto soccorso, limitatamente alle proprie necessità per tutta la durata dell’intervento.
Destinazione delle merci e condizioni di utilizzo
Le merci devono essere destinate alla distribuzione gratuita alle persone colpite dal contagio, a quelle esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia. L’agevolazione opera anche se i beni restano di proprietà del soggetto che li mette gratuitamente a disposizione. Restano fermi i vincoli derivanti dagli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dagli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE: le merci non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo, né impiegate per finalità diverse da quelle indicate.
Controlli in dogana e documentazione richiesta
L’esenzione è subordinata alla verifica dell’Ufficio delle dogane competente circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione europea. In sede di sdoganamento deve essere prodotta un’autocertificazione, secondo le modalità della determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo 2020 e sui modelli pubblicati dall’Agenzia, con cui il destinatario finale attesta:
- di appartenere alle categorie legittimate;
- che la merce è destinata alle finalità previste dal provvedimento.
Se l’importatore è soggetto diverso dal destinatario finale, deve essere presentata un’ulteriore autocertificazione nelle medesime forme. In tale ipotesi, gli uffici doganali verificano anche la coerenza tra documentazione commerciale, natura e quantità delle merci oggetto di mandato e merci importate, nonché la qualifica del destinatario finale.
Rendicontazione, efficacia temporale ed effetti
Le importazioni effettuate nell’ambito dell’esenzione devono essere oggetto di rigorosa rendicontazione da parte degli uffici doganali, ai fini delle comunicazioni obbligatorie previste dalla Commissione europea. L’esenzione ha efficacia retroattiva dal 30 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020, salvo eventuale proroga. Il provvedimento sostituisce la determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020 ed è destinato alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il provvedimento dà attuazione alla Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, adottata il 3 aprile 2020, che concede l’esenzione da dazi e IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19. Il richiamo è coordinato con il regolamento (CE) n. 1186/2009 sulle franchigie doganali e con la direttiva 2009/132/CE sull’esenzione IVA per talune importazioni definitive, entrambe richiamate nelle parti che consentono una sospensione provvisoria in attesa della decisione della Commissione.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’esenzione
L’esenzione si applica alle importazioni di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza COVID-19 effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, nonché da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali. Il beneficio spetta anche alle importazioni effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per le proprie necessità per tutta la durata dell’intervento.
Destinazione delle merci e vincoli di utilizzo
Le merci devono essere destinate alla distribuzione gratuita alle persone colpite dal contagio, a quelle esposte al rischio di contrarre il virus o impegnate nella lotta contro la pandemia, anche se restano di proprietà dei soggetti che le mettono a disposizione gratuitamente. È esclusa la possibilità di prestito, cessione o vendita a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità indicate, nonché l’impiego per usi diversi da quelli previsti.
Verifica doganale e autocertificazione
L’applicazione del beneficio è subordinata alla verifica dell’Ufficio delle dogane competente sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione europea e specificati nel provvedimento. All’atto dello sdoganamento deve essere presentata un’autocertificazione, redatta secondo le modalità della determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo 2020 e sui modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia, con cui il destinatario finale dichiara di rientrare nelle categorie ammesse e che la merce è destinata alle finalità previste.
Importatore diverso dal destinatario finale
Se l’importatore non coincide con il destinatario finale avente diritto all’esenzione, deve comunque produrre un’autocertificazione secondo le modalità della determinazione n. 102131 del 30 marzo 2020. In tale ipotesi l’ufficio doganale verifica anche la corrispondenza tra la documentazione commerciale, la natura e la quantità delle merci oggetto del mandato e quelle effettivamente importate, oltre che l’appartenenza del destinatario finale a uno dei soggetti legittimati.
Rendicontazione, efficacia e sostituzione del precedente atto
Le importazioni agevolate devono essere oggetto di rigorosa rendicontazione da parte degli uffici doganali competenti, ai fini delle comunicazioni obbligatorie alla Commissione europea. L’esenzione ha efficacia dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. La determinazione sostituisce espressamente la determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020.
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