Determinazione ADM 98769/2020
Utilizzo codici ATECO per agevolazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione definisce le condizioni applicative del differimento di pagamento previsto dall’art. 92, comma 3, del d.l. 18/2020 per taluni soggetti del settore trasporti e logistica, individuando i destinatari tramite specifici codici ATECO. Stabilisce che i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, se eseguiti con le modalità degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 43/1973, sono rinviati di ulteriori 30 giorni senza interessi. Per ottenere il beneficio è richiesta una preventiva autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Differimento di 30 giorni dei pagamenti dei diritti doganali per gli operatori del trasporto merci e passeggeri indicati, con autocertificazione preventiva e senza interessi
Differimento dei pagamenti dei diritti doganali per il settore trasporti e logistica
La determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 marzo 2020 dà attuazione all’art. 92, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel quadro dell’emergenza COVID-19. L’atto individua i soggetti beneficiari dell’agevolazione e disciplina le condizioni operative per ottenere il differimento dei pagamenti dei diritti doganali, in coerenza con l’art. 112, comma 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Quadro normativo e presupposti
L’atto richiama il contesto emergenziale originato dalla dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 e dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sullo stato di emergenza nazionale. Vengono inoltre richiamati il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con particolare riferimento all’art. 92, comma 3, che prevede il differimento dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza nel periodo considerato.
La determinazione richiama anche l’art. 112, comma 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, che consente alle autorità doganali di rinunciare a richiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando ciò comporterebbe gravi difficoltà economiche o sociali, costituendo il fondamento europeo della misura agevolativa.
Ambito soggettivo di applicazione
Il beneficio riguarda i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri in ambito terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, inclusa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift.
La determinazione precisa che l’accesso all’agevolazione è subordinato al richiamo di specifici codici ATECO, già individuati dal Ministero dei trasporti e dalle risoluzioni n. 12/2020 e n. 14/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Codici ATECO ammessi
I codici ATECO indicati sono:
- 49.20.00, trasporto ferroviario di merci;
- 49.41.00, trasporto di merci su strada;
- 49.42.00, servizi di trasloco;
- 50.20.00, trasporto marittimo di merci;
- 50.40.00, trasporto merci via acqua;
- 51.21.00, trasporto aereo di merci;
- 52.10.10, magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20, magazzini frigo c/terzi;
- 52.21.40, interporti;
- 52.22.00, servizi per trasporto marittimo;
- 52.29.10, spedizionieri doganali;
- 52.29.20/21/22, imprese di spedizione internazionale e servizi logistici;
- 52.24.10, movimento merci;
- 53.20.00, corrieri senza obbligo di S.U.
Misura agevolativa concessa
Per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, se effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori 30 giorni.
La misura opera senza applicazione di interessi, con effetto di alleggerimento della temporanea tensione finanziaria degli operatori colpiti dall’emergenza.
Condizione procedurale: autocertificazione preventiva
L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una preventiva autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000. Con tale dichiarazione il soggetto deve attestare l’appartenenza a uno dei settori individuati dalla determinazione.
Pubblicazione ed efficacia
L’atto dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con efficacia a tutti gli effetti di legge. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie o articolazioni procedurali oltre a quelle espressamente indicate.
Punti principali
Presupposti normativi e finalità
L’atto si colloca nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamando la dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. La base specifica dell’intervento è l’art. 92, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che consente il differimento dei pagamenti dei diritti doganali, e l’art. 112, comma 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, che richiama la possibilità di agevolazioni di pagamento in presenza di difficoltà economiche o sociali.
Ambito soggettivo del beneficio
Il beneficio è riservato ai "soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift". La determinazione specifica che tali soggetti devono rientrare nei codici ATECO indicati, già individuati dal Ministero dei trasporti e dalle risoluzioni n. 12/2020 e n. 14/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Codici ATECO ammessi
Sono ammessi, ai fini dell’agevolazione, i seguenti codici ATECO: 49.20.00 trasporto ferroviario di merci; 49.41.00 trasporto di merci su strada; 49.42.00 servizi di trasloco; 50.20.00 trasporto marittimo di merci; 50.40.00 trasporto merci via acqua; 51.21.00 trasporto aereo di merci; 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi; 52.10.20 magazzini frigo c/terzi; 52.21.40 interporti; 52.22.00 servizi per trasporto marittimo; 52.29.10 spedizionieri doganali; 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici; 52.24.10 movimento merci; 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.
Contenuto dell’agevolazione
Per i soggetti agevolati, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, se eseguiti secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori 30 giorni. Il differimento opera senza applicazione di interessi.
Adempimento formale richiesto
Per usufruire del beneficio, i soggetti interessati devono presentare una preventiva autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, attestante l’appartenenza a uno dei settori/codici ATECO indicati dalla determinazione.
Pubblicazione ed efficacia
La determinazione prevede la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a norma e ad ogni effetto di legge, quale forma di pubblicità dell’atto e della disciplina applicativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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