Determinazione ADM 101115/2020
Sospensione dazio ed IVA all’importazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione dispone, in via immediata e transitoria, la sospensione del dazio e dell’IVA all’importazione per le merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, importate da enti pubblici, enti caritativi o filantropici e per i beni destinati alle unità di pronto soccorso. La misura opera in attesa della decisione della Commissione europea prevista dal regime unionale delle franchigie ed è subordinata al rilascio di un’autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane competente, previa autocertificazione dell’importatore e verifica delle condizioni soggettive e di destinazione delle merci.
Sospensione di dazio e IVA all'importazione per merci destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19
Sospensione di dazio e IVA all'importazione per beni destinati all’emergenza COVID-19
La determinazione direttoriale interviene in un contesto di emergenza sanitaria internazionale e nazionale, richiamando le fonti eurounitarie e interne rilevanti per le franchigie doganali e l’esenzione IVA su importazioni destinate a finalità caritative o di soccorso. L’atto dispone una misura temporanea e anticipatoria, in attesa della decisione della Commissione europea richiesta dall’Italia.
Quadro normativo e premesse
Il provvedimento richiama:
- la dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 sull’emergenza sanitaria internazionale da COVID-19;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che abroga parzialmente il d.l. n. 6/2020.
Sul piano unionale, sono richiamati il Regolamento CE n. 1186/2009 e, in particolare, gli articoli 74 e 76, nonché la Direttiva 2009/132/CE e gli articoli 51 e 53, relativi rispettivamente alla franchigia da dazi e all’esenzione IVA per determinate importazioni definitive destinate a enti pubblici, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso.
Sospensione disposta dall’Agenzia
L’Agenzia dispone la sospensione:
- del dazio all’importazione;
- dell’IVA all’importazione;
per le merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, quando importate da enti o organizzazioni di diritto pubblico e da altri enti a carattere caritativo o filantropico. La misura si estende anche ai beni importati per la libera pratica dalle unità di pronto soccorso per le proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Condizioni per l’applicazione della sospensione
La sospensione non opera automaticamente, ma è subordinata al rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio delle Dogane competente. Tale autorizzazione deve accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 74, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento CE n. 1186/2009.
Adempimenti richiesti all’importatore
Per ottenere l’autorizzazione, l’importatore deve presentare in sede di sdoganamento un’autocertificazione con cui attesta che i beneficiari delle merci sono i soggetti indicati nella determinazione. Deve inoltre assumere l’impegno a versare dazi e IVA all’importazione qualora la franchigia non venga concessa dalla Commissione europea.
Importazioni effettuate da soggetti diversi dai beneficiari finali
Quando l’importatore sia diverso dai soggetti beneficiari ammessi, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato a una verifica rigorosa che il destinatario finale delle merci rientri tra i soggetti indicati e che da quest’ultimo venga rilasciata l’autocertificazione prescritta.
Decorrenza, durata ed efficacia
La sospensione si applica con decorrenza retroattiva dal 1 febbraio 2020 e resta valida fino all’emanazione della decisione della Commissione europea. Il provvedimento prevede infine la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, con efficacia a norma di legge.
Punti principali
Presupposti normativi e contesto emergenziale
L’atto si fonda sul quadro emergenziale COVID-19 richiamando la dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i decreti-legge n. 6 del 2020, n. 18 del 2020 e n. 19 del 2020. Richiama inoltre il Regolamento CE n. 1186/2009 sulle franchigie doganali e la Direttiva 2009/132/CE sull’esenzione IVA per alcune importazioni definitive.
Regime di sospensione di dazio e IVA
È disposta la sospensione del dazio e dell’IVA all’importazione sulle merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, quando importate da enti o organizzazioni di diritto pubblico e da altri enti a carattere caritativo o filantropico. La sospensione riguarda anche i beni importati per la libera pratica dalle unità di pronto soccorso per le proprie necessità durante tutta la durata dell’intervento.
Autorizzazione doganale preventiva
L’applicazione della sospensione è subordinata al preventivo rilascio, da parte dell’Ufficio delle Dogane competente, di un’autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 74, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento CE n. 1186/2009.
Obblighi documentali dell'importatore
Per ottenere l’autorizzazione, l’importatore deve produrre allo sdoganamento un’autocertificazione attestante che i beneficiari rientrano tra i soggetti indicati nell’atto e assumere l’impegno a versare dazi e IVA all’importazione qualora la franchigia non venga poi concessa dalla Commissione europea.
Importatore diverso dal beneficiario finale
Se l’importatore è soggetto diverso da quelli beneficiari indicati nella determinazione, l’autorizzazione è subordinata alla verifica rigorosa che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti ammessi e che quest’ultimo rilasci l’autocertificazione richiesta.
Decorrenza e durata
La sospensione si applica retroattivamente dal 1 febbraio 2020 e resta efficace fino all’emanazione della decisione della Commissione europea. È prevista la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia con efficacia a norma di legge.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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