Determinazione ADM 101288/2020
Misure all’esportazione Reg. UE 402/2020 e 426/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recepisce e applica nell’ordinamento operativo nazionale il regime introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 e modificato dal regolamento (UE) 2020/426, relativo all’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale. Stabilisce che per le esportazioni verso Paesi terzi di DPI individuati nell’allegato 1 è necessaria l’autorizzazione rilasciata dal MAECI, salvo specifiche esenzioni territoriali e casi esclusi indicati dalla Commissione. Vengono inoltre chiariti i casi in cui l’autorizzazione non è richiesta, tra cui alcuni Paesi ed territori assimilati, le riesportazioni da deposito doganale, nonché il regime applicabile a bagagli dei passeggeri, merci per scopi non commerciali e transiti con dichiarazione già presentata al 15 marzo 2020.
Disciplina l’obbligo di autorizzazione all’esportazione di specifici dispositivi di protezione individuale verso Paesi terzi durante l’emergenza Covid-19.
Autorizzazione all’esportazione di DPI verso Paesi terzi
La determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 marzo 2020 dà applicazione operativa al regime di controllo introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426. Il provvedimento è adottato nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, richiamando altresì la comunicazione interpretativa della Commissione, i chiarimenti successivi dei servizi UE, l’ordinanza della Protezione civile n. 639/2020 e la nota del MAECI sulla competenza al rilascio delle autorizzazioni.
Quadro normativo e presupposti
La determinazione si fonda sulla disciplina europea che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione. L’Agenzia prende atto delle indicazioni della Commissione e del coordinamento istituzionale con il MAECI e il Dipartimento della Protezione Civile, al fine di uniformare i controlli doganali in uscita per i dispositivi di protezione individuale.
Obbligo di autorizzazione per esportazioni di DPI
Per l’esportazione verso Paesi terzi dei dispositivi di protezione individuale individuati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2020/402, tra cui visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti analoghi, deve essere verificata la presenza della specifica autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in particolare dalla DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.
Esenzioni territoriali previste dal regolamento modificativo
La determinazione chiarisce che, per effetto del regolamento (UE) 2020/426, l’autorizzazione non è richiesta quando la destinazione dell’esportazione sia uno dei seguenti territori:
- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera
- Andorra
- isole Fær Øer
- Repubblica di San Marino
- Stato della Città del Vaticano
- Paesi e Territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE
Regimi esclusi e casi particolari
L’Agenzia precisa che l’autorizzazione non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione. In particolare:
- le riesportazioni da deposito doganale non sono soggette ad autorizzazione, poiché riguardano merce non unionale;
- le esportazioni di DPI contenuti nei bagagli dei passeggeri sono soggette ad autorizzazione, salvo che la quantità renda evidente la destinazione a uso personale del passeggero;
- le merci esportate per scopi non commerciali sono anch’esse soggette ad autorizzazione, ferma la valutazione dell’autorità competente sul rilascio in base alle circostanze.
Merci in transito e decorrenza dell’obbligo
Per le merci in transito, l’obbligo di autorizzazione decorre dal 15 marzo 2020. Se alla data indicata la dichiarazione doganale era già stata presentata, la dogana di uscita non deve richiedere l’autorizzazione.
Pubblicazione del provvedimento
La determinazione dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, con efficacia a norma e ad ogni effetto di legge.
Punti principali
Base normativa e finalità
L’atto si fonda sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, modificato dal regolamento (UE) 2020/426, nonché sulla comunicazione interpretativa della Commissione e sui chiarimenti successivamente trasmessi dai servizi della Commissione. Richiama anche l’ordinanza della Protezione civile n. 639/2020 e la nota del MAECI sulla competenza al rilascio delle autorizzazioni, con l’obiettivo di disciplinare operativamente i controlli doganali sulle esportazioni di DPI nel contesto dell’emergenza sanitaria.
Obbligo di autorizzazione per l’esportazione
Per l’esportazione verso Paesi terzi dei dispositivi di protezione individuale elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2020/402, tra cui visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti similari, deve essere verificata la presenza dell’autorizzazione di esportazione. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DG UE - Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.
Esenzioni territoriali
L’autorizzazione non è richiesta per le esportazioni dirette verso Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nonché verso Andorra, isole Fær Øer, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e i Paesi e Territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE, in conformità al regolamento (UE) 2020/426.
Esclusioni e casi particolari
La determinazione precisa che l’autorizzazione non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione. In particolare, non è dovuta per le riesportazioni da deposito doganale, poiché trattasi di merce non unionale. Restano invece soggette ad autorizzazione le esportazioni contenute nei bagagli dei passeggeri, salvo che la quantità renda evidente un uso esclusivamente personale, e le merci esportate per scopi non commerciali, per le quali l’autorità competente valuta il rilascio dell’autorizzazione in base alle circostanze.
Decorrenza per le merci in transito
Per le merci in transito l’obbligo di autorizzazione decorre dal 15 marzo 2020. Se alla suddetta data la dichiarazione doganale era già stata presentata, la dogana di uscita non deve richiedere l’autorizzazione.
Pubblicazione ed efficacia
È disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia, con effetto a norma di legge.
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