Determinazione ADM 121878/2020
Proroga pagamento dei diritti doganali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione estende, in via analogica e per l’emergenza COVID-19, una proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 23 aprile e l’8 maggio 2020. Il beneficio è riconosciuto agli operatori che lo richiedano e che certifichino una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e/o aprile 2020, con soglie differenziate in base ai ricavi 2019. La misura è motivata dal richiamo all’art. 112, par. 3, del CDU e, in assenza di indicazioni della Commissione europea, dall’analogia con i parametri dell’art. 18 del D.L. 23/2020. Rimane ferma la possibilità per l’Agenzia di valutare anche istanze fondate su parametri diversi, se supportate da evidenze ulteriori sulla gravità della situazione economico-sociale.
Proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 23 aprile e l’8 maggio 2020, senza interessi, per operatori che attestino un calo di fatturato.
Proroga del pagamento dei diritti doganali per emergenza COVID-19
La determinazione direttoriale del 21 aprile 2020 disciplina una proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 23 aprile e l’8 maggio 2020. La misura è adottata nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si fonda, tra gli altri richiami, sull’art. 112, comma 3, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), oltre che sul DPCM 10 aprile 2020 e sulla precedente determinazione n. 101115 del 27 marzo 2020.
Quadro normativo e presupposti
L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina già applicata ai trasportatori con la determinazione del 27 marzo 2020, che aveva consentito la proroga del pagamento dei cd. "conti di debito" senza interessi e senza sanzioni. Successivamente prende atto delle richieste di estensione formulate da operatori e associazioni di categoria, motivate dalla crisi di liquidità connessa all’emergenza sanitaria.
La base giuridica sostanziale è individuata nell’art. 112, comma 3, CDU, che consente alle autorità doganali di rinunciare alla garanzia o agli interessi quando ciò provocherebbe gravi difficoltà di ordine economico e sociale al debitore, sulla base di una valutazione documentata della sua situazione.
Criterio applicato per la valutazione della situazione del debitore
Poiché la Commissione europea non aveva ancora fornito indicazioni specifiche per l’applicazione del beneficio in relazione al COVID-19, l’Agenzia decide di utilizzare in via analogica i parametri quantitativi dell’art. 18 del D.L. 23/2020. Tali parametri sono assunti come criteri oggettivi per valutare la sussistenza delle condizioni economiche richieste dall’art. 112, comma 3, CDU.
Soggetti beneficiari e condizioni
La proroga è riconosciuta agli operatori che:
- presentino apposita richiesta;
- certifichino una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e/o aprile 2020;
- rispettino le soglie percentuali previste in funzione del volume di ricavi conseguiti nell’anno d’imposta 2019.
Le soglie sono differenziate come segue:
- diminuzione di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se i ricavi 2019 non superano 50 milioni di euro;
- diminuzione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se i ricavi 2019 superano 50 milioni di euro.
Ambito temporale della misura
L’agevolazione riguarda esclusivamente i diritti doganali in scadenza nel periodo compreso tra il 23 aprile 2020 e l’8 maggio 2020. Per tali importi è concessa una proroga di 30 giorni del pagamento, senza addebito di interessi.
Facoltà residuale di valutazione dell’Agenzia
Il provvedimento precisa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva la possibilità di valutare anche istanze che non rientrino nei parametri analogici indicati, purché siano corredate da ulteriori elementi idonei a dimostrare la gravità della situazione economica e sociale del debitore.
Pubblicazione
La determinazione prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, con efficacia legale della divulgazione.
Punti principali
Presupposti normativi e contesto
Il provvedimento si colloca nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e richiama il DPCM 10 aprile 2020, la precedente Determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020 e l’art. 112, comma 3, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione). La determinazione prende atto delle richieste di operatori e associazioni di categoria volte ad estendere la proroga già riconosciuta ai trasportatori anche ad altri soggetti in crisi di liquidità.
Criterio di valutazione del beneficio
In assenza di indicazioni della Commissione europea sull’applicazione dell’art. 112, comma 3, CDU in relazione al COVID-19, l’Agenzia decide di applicare in via analogica i requisiti quantitativi dell’art. 18 del D.L. 23/2020 come parametro per valutare la situazione del debitore. Il riferimento serve a individuare condizioni oggettive per la concessione della proroga dei pagamenti doganali senza interessi.
Contenuto della misura
È prevista una proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020. La proroga opera senza addebito di interessi e riguarda gli operatori che ne facciano richiesta e che certifichino la diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e/o aprile 2020 secondo le soglie stabilite.
Requisiti economici per l’accesso
L’agevolazione spetta se l’operatore dichiara e certifica una diminuzione del fatturato: - di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 ha prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro; - di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell’anno di imposta 2019 ha prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.
Poteri residui dell’Agenzia
La determinazione precisa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva comunque la facoltà di valutare istanze per la proroga anche quando siano indicati parametri diversi da quelli analogici richiamati, purché l’istanza sia supportata da ulteriori evidenze che dimostrino la gravità della situazione economica e sociale del debitore.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, a norma e ad ogni effetto di legge, quale forma di divulgazione ufficiale della determinazione.
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