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Determinazione

Determinazione ADM 102131/2020

Procedure di svincolo diretto e celere

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli102131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione disciplina le modalità operative per l’importazione di DPI e altri beni mobili necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19, prevedendo due procedure: svincolo diretto per merci destinate a determinati soggetti pubblici o assimilati e svincolo celere per altri soggetti, con autocertificazione del destinatario. Conferma inoltre la sospensione di dazi e IVA nei casi già autorizzati dalla precedente determinazione del 27 marzo 2020 e indica il codice da inserire nel DAU per la franchigia. Le dichiarazioni sono sottoposte ai controlli doganali, inclusi quelli antifrode, e le operazioni di svincolo diretto devono essere comunicate al Commissario Straordinario.

Modalità di sdoganamento e sospensione da dazi e IVA per merci destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19

Modalità di importazione in emergenza COVID-19: svincolo diretto, svincolo celere e sospensione di dazi e IVA

La determinazione disciplina le modalità operative per agevolare l’importazione di DPI e altri beni mobili necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’atto si colloca nel quadro della normativa emergenziale nazionale e delle regole unionale su franchigie doganali ed esenzione IVA, richiamando anche la precedente determinazione direttoriale del 27 marzo 2020 e l’ordinanza n. 6/2020 del Commissario Straordinario.

Quadro normativo e presupposti

L’atto richiama, quale base giuridica e fattuale, l’emergenza sanitaria dichiarata dall’OMS il 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio 2020 e i decreti-legge emanati tra febbraio e marzo 2020 in materia di contenimento e gestione del COVID-19. Vengono inoltre richiamati:

  • il regolamento (CE) n. 1186/2009, in particolare gli articoli 74 e 76, relativi alla franchigia doganale per merci introdotte per finalità connesse a catastrofi e all’adozione di decisioni della Commissione europea;
  • la direttiva 2009/132/CE, in particolare gli articoli 51 e 53, sull’esenzione IVA per importazioni analoghe;
  • le richieste trasmesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Dipartimento delle Finanze ai servizi della Commissione europea;
  • la nota della Commissione del 20 marzo 2020, con cui è stata prospettata l’intenzione di avviare l’iter per la decisione richiesta dall’Italia, autorizzando nel frattempo la sospensione della riscossione.

Sdoganamento con svincolo diretto

La determinazione stabilisce che l’importazione di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è effettuata con procedura di sdoganamento con svincolo diretto quando si tratta di:

  • dispositivi di protezione individuale, compresi quelli indicati nella circolare del Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020;
  • beni mobili di qualsiasi genere.

Tali beni devono essere destinati a uno dei seguenti soggetti:

  • Regioni e Province autonome;
  • enti territoriali locali;
  • pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
  • strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza;
  • soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico, come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020.

Autocertificazione per l’accesso alla procedura

L’accesso alla procedura di svincolo diretto è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dall’effettivo destinatario della merce. Con tale dichiarazione il destinatario attesta che i beni importati sono destinati a uno dei soggetti indicati nella determinazione.

Le dichiarazioni doganali corredate da tale autocertificazione restano soggette ai controlli previsti dal DPR 445/2000 e, ai fini dello svincolo, ai controlli degli uffici doganali, compresi quelli di natura antifrode.

Svincolo celere per beni non DPI

Per i beni mobili non qualificabili come DPI, importati da soggetti diversi da quelli indicati per lo svincolo diretto, è prevista la procedura di sdoganamento con svincolo celere, a condizione che tali beni siano occorrenti per contrastare il contagio da COVID-19.

Anche in questo caso l’accesso è subordinato a un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dall’effettivo destinatario, il quale deve attestare che i beni oggetto dell’importazione sono necessari per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Sospensione di dazi e IVA e modalità dichiarative

La determinazione conferma che la sospensione del pagamento dei dazi e dell’IVA prevista dall’art. 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 è autorizzata nei casi e con le modalità già stabiliti dalla determinazione direttoriale prot. n. 101115 del 27 marzo 2020.

Per le dichiarazioni di importazione in cui è richiesta la sospensione dei diritti, deve essere inserito nella casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26, identificativo della fattispecie di franchigia invocata ai sensi degli artt. 74 e seguenti del regolamento 1186/2009.

Comunicazioni al Commissario Straordinario e possibili requisizioni

Le operazioni effettuate con svincolo diretto devono essere comunicate al Commissario Straordinario.

Inoltre, in attuazione dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza n. 6/2020, le importazioni di DPI non destinati ai soggetti individuati per lo svincolo diretto devono essere segnalate al Commissario Straordinario, affinché possa disporre, ove lo ritenga, la requisizione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di Soggetto Attuatore.

Effetti applicativi

La determinazione rende operative, a livello doganale, procedure accelerate per l’ingresso in Italia di beni destinati al contrasto dell’emergenza sanitaria, coordinando svincolo diretto, svincolo celere, autocertificazione del destinatario, controlli doganali e utilizzo della franchigia/sospensione dei diritti nei casi previsti. Il provvedimento dispone infine la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, con efficacia di legge.

Punti principali

Presupposti normativi e finalità

L’atto si fonda sulla normativa emergenziale COVID-19, sulla disciplina unionale delle franchigie doganali e dell’esenzione IVA per importazioni destinate ad enti caritativi o a vittime di catastrofi, nonché sulle richieste trasmesse dall’Italia alla Commissione europea. Viene richiamata anche l’ordinanza n. 6/2020 del Commissario Straordinario, che impone all’ADM di adottare ogni azione utile per lo sdoganamento senza differimento di DPI e altri beni necessari al contrasto del contagio.

Sdoganamento con svincolo diretto

Per merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svincolo diretto si applica ai DPI, compresi quelli indicati nella circolare del Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, e agli altri beni mobili destinati a Regioni e Province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate/inserite nella rete regionale dell’emergenza, nonché soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità o di interesse pubblico individuati dai DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020.

Autocertificazione e controlli

L’accesso allo svincolo diretto e allo svincolo celere è subordinato a un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dall’effettivo destinatario della merce. Per lo svincolo diretto il destinatario attesta che i beni sono destinati a uno dei soggetti elencati; per lo svincolo celere attesta che i beni sono occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Le dichiarazioni con autocertificazione sono comunque soggette ai controlli previsti dal DPR 445/2000 e ai controlli doganali, anche antifrode.

Sdoganamento con svincolo celere

Per i beni mobili non DPI importati da soggetti diversi da quelli indicati per lo svincolo diretto, è prevista la procedura di svincolo celere quando tali beni siano necessari a contrastare il contagio da COVID-19. Questa procedura opera quindi come canale accelerato per importazioni non riconducibili ai destinatari istituzionali elencati al punto 1, ma comunque funzionali all’emergenza sanitaria.

Sospensione di dazi e IVA e codifica dichiarativa

La sospensione del pagamento di dazi e IVA all’importazione, prevista dall’art. 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009, è autorizzata nei casi e con le modalità già stabiliti dalla determinazione direttoriale prot. n. 101115 del 27 marzo 2020. Nelle dichiarazioni di importazione va indicato in casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26, identificativo della fattispecie di franchigia invocata ai sensi degli artt. 74 e seguenti del regolamento 1186/2009.

Requisizione e comunicazioni al Commissario Straordinario

Le operazioni di svincolo diretto devono essere comunicate al Commissario Straordinario. Inoltre, le importazioni di DPI non destinati ai soggetti individuati per lo svincolo diretto devono essere segnalate al Commissario Straordinario affinché possa disporne, ove lo ritenga, la requisizione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di Soggetto Attuatore.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliiva all'importazioneprocedure doganaliemergenza sanitariafranchigie doganali

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