Cassazione Civile, Ordinanza n. 21878/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società debitrice ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.f. contro il provvedimento del Tribunale di Torino che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità e, contestualmente, il fallimento. Nel ricorso sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulle autorizzazioni e sul diritto d'uso delle frequenze televisive, sostenendo che il fallimento della società avrebbe comportato la decadenza della possibilità per l'affittuaria dell'azienda di proseguire l'attività di fornitura di rete televisiva; 2) violazione degli artt. 161, comma 3, e 162, comma 1, l.f., lamentando che il credito verso il Ministero dello Sviluppo Economico fosse stato ritenuto non certo senza considerare osservazioni e chiarimenti depositati nella memoria integrativa; 3) violazione dell'art. 173 l.f. e omessa motivazione, sostenendo che l'acquisto di quote di una società terza non integrasse un atto di frode perché la circostanza era stata già disclosed nel ricorso e l'operazione era stata preceduta da perizia di stima; 4) nullità del procedimento ex art. 173 l.f., perché la società non sarebbe stata avvisata del deposito di una lunga comparsa del commissario giudiziale. La Corte d'Appello aveva però fondato la decisione su più rationes autonome: non convenienza del concordato rispetto al fallimento; carenza di certezza del credito verso il Ministero e quindi difetto di fattibilità giuridica e di corretta informazione ai creditori; rilevanza dell'atto di frode nell'acquisto della partecipazione sociale; insufficiente verifica della sostenibilità dei contratti di affitto d'azienda e del rischio di inadempimento delle affittuarie. In cassazione la società ha contestato solo le prime tre rationes, non la quarta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di tardività della notifica del ricorso, affermando che la mancanza di sottoscrizione nella copia notificata non incide sulla validità della notifica se l'originale è sottoscritto e la copia consente di identificare la provenienza dell'atto; nel caso concreto, tuttavia, la parte resistente aveva dedotto solo genericamente il vizio senza allegare il difetto di sottoscrizione dell'originale. Quanto ai motivi del ricorso, la Corte li ha ritenuti inammissibili unitariamente perché la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di autonome rationes decidendi e la ricorrente non aveva censurato una di esse, quella relativa alla mancata adeguata verifica della sostenibilità dei contratti di affitto d'azienda da parte dell'attestatore e al concreto rischio di inadempimento delle affittuarie. Poiché tale ratio non era stata impugnata, la sentenza restava comunque ferma e le censure sulle altre ragioni non potevano condurre alla cassazione.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
disciplina il reclamo avverso la decisione del tribunale in materia di concordato/fallimento, nel cui ambito era stato proposto l'appello reclamatorio rigettato dalla Corte d'Appello.
art. 161, comma 3, legge fall.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del credito indicato nel piano e nella proposta di concordato.
art. 162, comma 1, legge fall.
richiamato dal ricorrente per censurare la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato.
art. 173, comma 1, legge fall.
richiamato sia per l'asserito atto di frode sia per la dedotta nullità del procedimento; la Corte ha valorizzato la rilevanza dell'atto di frode e la funzione delle verifiche del commissario giudiziale.
art. 14 ter d.lgs n. 70/2012
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle autorizzazioni e del diritto d'uso delle frequenze televisive.
art. 16 L. n. 223/1990
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle autorizzazioni per l'esercizio televisivo.
art. 52 d.lgs n. 177/2005
richiamato nel primo motivo in relazione al testo unico dei servizi di media audiovisivi e alla titolarità del diritto d'uso della frequenza.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non vengono tutte specificamente impugnate, anche solo una rimasta intatta rende definitiva la decisione.
- Nel concordato preventivo, la mancata adeguata verifica da parte dell'attestatore di elementi essenziali della fattibilità del piano, come la solidità delle affittuarie e la sostenibilità dei canoni di affitto d'azienda, può integrare un difetto di fattibilità giuridica e/o di corretta e trasparente informazione ai creditori.
- Ai fini della valutazione del concordato, la certezza delle poste attive indicate nel piano è requisito rilevante; l'omessa o insufficiente analisi del credito dedotto come attivo può incidere sulla ammissibilità della proposta.
- L'atto di frode rilevante ex art. 173 l.f. può consistere in operazioni patrimoniali che depauperano la massa e che non siano state adeguatamente rappresentate nel ricorso o nella relazione attestativa.
- La mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto non ne determina la nullità se la sottoscrizione risulta nell'originale e la copia notificata consente alla controparte di identificarne con certezza la provenienza professionale.
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