Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11872/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento della determinazione di attribuzione del punteggio di 9,045 alla prova scritta relativa al concorso per l’arruolamento di complessivi 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 30.1.2023.

Giustizia amministrativa202308755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 9,045 alla prova scritta del concorso per l'arruolamento di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui le è stato attribuito il punteggio di 9,045 alla prova scritta del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 30 gennaio 2023, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 25 febbraio 2026, la ricorrente ha manifestato la volontà di porre termine al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell'univoca volontà della ricorrente e applicando il principio dispositivo nonché l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell'attribuzione del punteggio né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente manifesta in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l'esito della controversia e la particolarità delle questioni trattate la giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.