Sentenza n. 11872/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento della determinazione di attribuzione del punteggio di 9,045 alla prova scritta relativa al concorso per l’arruolamento di complessivi 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 30.1.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del punteggio di 9,045 alla prova scritta del concorso per l'arruolamento di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui le è stato attribuito il punteggio di 9,045 alla prova scritta del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 30 gennaio 2023, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 25 febbraio 2026, la ricorrente ha manifestato la volontà di porre termine al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell'univoca volontà della ricorrente e applicando il principio dispositivo nonché l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell'attribuzione del punteggio né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente manifesta in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l'esito della controversia e la particolarità delle questioni trattate la giustifichino.
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