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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano le condanne per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (viaggi del 23/5/2020, 28/5/2020, 1/8/2020, 31/10/2020 e condotte connesse), deducendo plurime censure: vizio motivazionale nella ricostruzione del ruolo (apicalità/partecipazione), contrasto di giudicati rispetto ad assoluzioni di coimputati, inutilizzabilità di videoriprese effettuate attorno al "capanno" (domicilio/pertinenza), illegittimità della dichiarazione di latitanza per carenza dell'elemento soggettivo, mancata ammissione di prove (testimoni dei servizi segreti), errata applicazione delle aggravanti (finale di profitto, numero di persone) e mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi: ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza del reato associativo e dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; ha ritenuto legittima l'utilizzabilità delle videoriprese (luogo qualificato come esposto al pubblico e comportamenti non comunicativi), legittima la dichiarazione di latitanza (presunzioni fondate sulla posizione nel sodalizio e ricerche eseguite), infondate le doglianze sull'operazione sotto copertura/non provata collaborazione con servizi segreti, e non ha ravvisato errori tali da travolgere la motivazione di merito; conseguentemente sono state confermate le condanne, le relative qualificazioni giuridiche e le statuizioni sulla quantificazione della pena come decise dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce il reato di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto integrati i requisiti (vincolo stabile, mezzi predisposti, consapevolezza e disponibilità all'attuazione del programma criminoso) anche sulla base di un unico reato-fine quando il ruolo e le modalità dimostrano l'affectio societatis

  • d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), art. 12

    art. 12, commi 1, 3, 3-ter, 3-quinquies

    Art. 12 comma 3 e segg. sono interpretati come aggravanti di un reato di pericolo/consumazione anticipata: è sufficiente la realizzazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare l'ingresso illegale di più persone (anche senza il concreto raggiungimento del risultato); l'aggravante per fine di profitto richiede elementi probatori specifici ma può essere applicata se emerge la direzione lucrativa dell'attività

  • art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146

    Regola le attività sotto copertura dei servizi di intelligence: la Corte ha osservato che l'asserita attività sotto copertura non scrimina automaticamente condotte penalmente rilevanti se non documentata e autorizzata; l'assenza di tale documentazione non esclude la responsabilità

  • artt. 295-296 cod. proc. pen.

    art. 295 e art. 296 cod. proc. pen.

    Disciplina delle ricerche e della dichiarazione di latitanza: la Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di latitanza fondata su ricerche esaustive e su presunzioni ragionevoli circa la volontaria sottrazione, anche se non è necessario dimostrare la conoscenza specifica dell'ordine di custodia da parte dell'imputato

  • artt. 189, 191, 192, 195, 507, 603 cod. proc. pen.

    art. 189, 191, 192, 195, 507, 603 c.p.p. (richiamati nel testo)

    Norme riguardanti mezzi di prova atipici, inutilizzabilità delle prove illecitamente acquisite e rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ha ritenuto ammissibili come prove atipiche le videoriprese su luoghi esposti al pubblico e ha confermato la discrezionalità del giudice sull'ammissibilità della rinnovazione istruttoria in appello (prove decisive richieste dalla difesa non erano tali)

  • art. 14 Cost.

    Tutela dell'inviolabilità del domicilio: la Corte ha valutato che le aree videoriprese fossero esposte al pubblico (teli laceri, visibilità) e che le registrazioni riguardassero comportamenti non comunicativi, il che ha reso superfluo l'autorizzazione giudiziaria prevista per intercettazioni ambientali

  • art. 12 cod. pen. (circostanze attenuanti e aggravanti)

    art. 133 cod. pen.; art. 62-bis cod. pen. (valutazione attenuanti)

    La Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito che ha negato attenuanti generiche o speciali laddove erano presenti dichiarazioni mendaci, precedenti penali e ruolo significativo nell'organizzazione; il riconoscimento delle attenuanti speciali richiede collaborazione effettiva e utile alle indagini

  • art. 817 cod. civ.

    Nozione di pertinenza/domocilio: la difesa sosteneva che l'area fosse pertinenza di privata dimora e quindi protetta; la Corte ha ritenuto invece che la visibilità e le caratteristiche del luogo escludevano la qualificazione come privata dimora ai fini della inutilizzabilità delle riprese

Massime di principio

  • Videoriprese e prove atipiche: le riprese che colgono comportamenti non comunicativi in luoghi esposti al pubblico sono utilizzabili anche senza autorizzazione giudiziaria; se l'area è effettivamente fruibile/visibile da terzi la qualificazione come domicilio/pertinenza può essere esclusa.
  • Dichiarazione di latitanza: non serve la prova assoluta che l'imputato conoscesse l'ordinanza; è sufficiente che le ricerche risultino esaustive e sussistano presunzioni fondate (ruolo nell'organizzazione, esiti delle ricerche, comunicazioni a familiari) che dimostrino la volontaria sottrazione.
  • Operazioni sotto copertura: l'affermazione di aver agito per i servizi segreti non esonera automaticamente dalla responsabilità penale; è necessaria documentazione/autorizzazione formale e elementi concreti che dimostrino l'inserimento dell'attività in un'operazione ufficiale.
  • Aggravanti in materia d'immigrazione: l'aggravante per ingresso di più persone può essere integrata anche se il risultato non è stato concretamente raggiunto, purché siano stati compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare l'ingresso (natura di reato di pericolo/consumazione anticipata).
  • Associazione per delinquere: la partecipazione può essere provata anche con la condotta relativa a un solo reato-fine quando il ruolo, la continuità e l'uso di mezzi/strumenti tipici del sodalizio evidenzino l'affectio societatis; non è necessaria una struttura complessa ma una minima organizzazione funzionale al programma criminoso.
  • Rinnovazione istruttoria in appello: la riassunzione di prove omesse è discrezionale; per ottenere la riapertura in appello la difesa deve dimostrare che le prove richieste sono decisiva/i (idonee a mutare l'esito) e che sussistono lacune rilevanti nella motivazione di primo grado.
  • Valutazione delle dichiarazioni e delle attenuanti: il giudice può valutare il comportamento processuale (anche menzogne) ai fini del riconoscimento delle attenuanti; la mera ammissione tardiva o confessione non è automaticamente sufficiente per attenuanti speciali se non produce un apporto concreto e determinante alle indagini.

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