Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano le condanne per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (viaggi del 23/5/2020, 28/5/2020, 1/8/2020, 31/10/2020 e condotte connesse), deducendo plurime censure: vizio motivazionale nella ricostruzione del ruolo (apicalità/partecipazione), contrasto di giudicati rispetto ad assoluzioni di coimputati, inutilizzabilità di videoriprese effettuate attorno al "capanno" (domicilio/pertinenza), illegittimità della dichiarazione di latitanza per carenza dell'elemento soggettivo, mancata ammissione di prove (testimoni dei servizi segreti), errata applicazione delle aggravanti (finale di profitto, numero di persone) e mancato riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi: ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza del reato associativo e dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; ha ritenuto legittima l'utilizzabilità delle videoriprese (luogo qualificato come esposto al pubblico e comportamenti non comunicativi), legittima la dichiarazione di latitanza (presunzioni fondate sulla posizione nel sodalizio e ricerche eseguite), infondate le doglianze sull'operazione sotto copertura/non provata collaborazione con servizi segreti, e non ha ravvisato errori tali da travolgere la motivazione di merito; conseguentemente sono state confermate le condanne, le relative qualificazioni giuridiche e le statuizioni sulla quantificazione della pena come decise dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Definisce il reato di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto integrati i requisiti (vincolo stabile, mezzi predisposti, consapevolezza e disponibilità all'attuazione del programma criminoso) anche sulla base di un unico reato-fine quando il ruolo e le modalità dimostrano l'affectio societatis
d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), art. 12
art. 12, commi 1, 3, 3-ter, 3-quinquies
Art. 12 comma 3 e segg. sono interpretati come aggravanti di un reato di pericolo/consumazione anticipata: è sufficiente la realizzazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare l'ingresso illegale di più persone (anche senza il concreto raggiungimento del risultato); l'aggravante per fine di profitto richiede elementi probatori specifici ma può essere applicata se emerge la direzione lucrativa dell'attività
art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146
Regola le attività sotto copertura dei servizi di intelligence: la Corte ha osservato che l'asserita attività sotto copertura non scrimina automaticamente condotte penalmente rilevanti se non documentata e autorizzata; l'assenza di tale documentazione non esclude la responsabilità
artt. 295-296 cod. proc. pen.
art. 295 e art. 296 cod. proc. pen.
Disciplina delle ricerche e della dichiarazione di latitanza: la Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di latitanza fondata su ricerche esaustive e su presunzioni ragionevoli circa la volontaria sottrazione, anche se non è necessario dimostrare la conoscenza specifica dell'ordine di custodia da parte dell'imputato
artt. 189, 191, 192, 195, 507, 603 cod. proc. pen.
art. 189, 191, 192, 195, 507, 603 c.p.p. (richiamati nel testo)
Norme riguardanti mezzi di prova atipici, inutilizzabilità delle prove illecitamente acquisite e rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ha ritenuto ammissibili come prove atipiche le videoriprese su luoghi esposti al pubblico e ha confermato la discrezionalità del giudice sull'ammissibilità della rinnovazione istruttoria in appello (prove decisive richieste dalla difesa non erano tali)
art. 14 Cost.
Tutela dell'inviolabilità del domicilio: la Corte ha valutato che le aree videoriprese fossero esposte al pubblico (teli laceri, visibilità) e che le registrazioni riguardassero comportamenti non comunicativi, il che ha reso superfluo l'autorizzazione giudiziaria prevista per intercettazioni ambientali
art. 12 cod. pen. (circostanze attenuanti e aggravanti)
art. 133 cod. pen.; art. 62-bis cod. pen. (valutazione attenuanti)
La Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito che ha negato attenuanti generiche o speciali laddove erano presenti dichiarazioni mendaci, precedenti penali e ruolo significativo nell'organizzazione; il riconoscimento delle attenuanti speciali richiede collaborazione effettiva e utile alle indagini
art. 817 cod. civ.
Nozione di pertinenza/domocilio: la difesa sosteneva che l'area fosse pertinenza di privata dimora e quindi protetta; la Corte ha ritenuto invece che la visibilità e le caratteristiche del luogo escludevano la qualificazione come privata dimora ai fini della inutilizzabilità delle riprese
Massime di principio
- Videoriprese e prove atipiche: le riprese che colgono comportamenti non comunicativi in luoghi esposti al pubblico sono utilizzabili anche senza autorizzazione giudiziaria; se l'area è effettivamente fruibile/visibile da terzi la qualificazione come domicilio/pertinenza può essere esclusa.
- Dichiarazione di latitanza: non serve la prova assoluta che l'imputato conoscesse l'ordinanza; è sufficiente che le ricerche risultino esaustive e sussistano presunzioni fondate (ruolo nell'organizzazione, esiti delle ricerche, comunicazioni a familiari) che dimostrino la volontaria sottrazione.
- Operazioni sotto copertura: l'affermazione di aver agito per i servizi segreti non esonera automaticamente dalla responsabilità penale; è necessaria documentazione/autorizzazione formale e elementi concreti che dimostrino l'inserimento dell'attività in un'operazione ufficiale.
- Aggravanti in materia d'immigrazione: l'aggravante per ingresso di più persone può essere integrata anche se il risultato non è stato concretamente raggiunto, purché siano stati compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare l'ingresso (natura di reato di pericolo/consumazione anticipata).
- Associazione per delinquere: la partecipazione può essere provata anche con la condotta relativa a un solo reato-fine quando il ruolo, la continuità e l'uso di mezzi/strumenti tipici del sodalizio evidenzino l'affectio societatis; non è necessaria una struttura complessa ma una minima organizzazione funzionale al programma criminoso.
- Rinnovazione istruttoria in appello: la riassunzione di prove omesse è discrezionale; per ottenere la riapertura in appello la difesa deve dimostrare che le prove richieste sono decisiva/i (idonee a mutare l'esito) e che sussistono lacune rilevanti nella motivazione di primo grado.
- Valutazione delle dichiarazioni e delle attenuanti: il giudice può valutare il comportamento processuale (anche menzogne) ai fini del riconoscimento delle attenuanti; la mera ammissione tardiva o confessione non è automaticamente sufficiente per attenuanti speciali se non produce un apporto concreto e determinante alle indagini.
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