Sentenza n. 2584/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 12 marzo 2026 relativa alla documentazione del Piano di rilevazione dei debiti commerciali del Comune di Palermo maturati al 31 dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 12 marzo 2026, chiedendo l'ostensione e il rilascio di copia di tutta la documentazione propedeutica, inerente e consequenziale al Piano di rilevazione dei debiti commerciali del Comune di Palermo maturati al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 7 luglio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché l'amministrazione aveva consentito l'accesso agli atti richiesti nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'amministrazione aveva soddisfatto la pretesa ostensiva durante il giudizio e che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla concorde indicazione delle parti.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di accesso agli atti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata e la conseguente dichiarazione di carenza di interesse impediscono la decisione di merito e determinano l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore specificazione interpretativa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il diniego o il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, il sopravvenuto rilascio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione elimina l'interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando coerente con il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di sopravvenuta improcedibilità determinata dall'accesso accordato nelle more del giudizio, le spese possono essere compensate ove ciò sia concordemente richiesto dalle parti.
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