Sentenza n. 1598/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1181/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante attribuzione della Carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascun anno. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato del titolo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile perché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 15 novembre 2024, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato poiché non risultava dagli atti l’avvenuta esecuzione della sentenza. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente la somma riconosciuta nel titolo. È stata invece esclusa la richiesta degli interessi legali, perché non compresa nel dispositivo della sentenza da eseguire. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte successiva all’inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della Carta elettronica del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato alla docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Qualora dagli atti non risulti l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone all’amministrazione il pagamento o l’attribuzione di una somma, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto del dispositivo del titolo esecutivo: non possono essere riconosciuti interessi o ulteriori componenti economiche non comprese nella pronuncia da eseguire.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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