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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30012/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge una riforma nel merito della sentenza impugnata, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura è aspecifica e, comunque, manifestamente infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata aveva escluso il beneficio valorizzando l'abitualità ostativa desumibile da quattro precedenti dello stesso titolo di reato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre una situazione di abitualità ostativa; nella specie la Corte valorizza quattro precedenti per lo stesso titolo di reato come ragione sufficiente per negare il beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a contestare apoditticamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se il giudice di merito ha dato conto di elementi sintomatici di abitualità ostativa, quali plurimi precedenti per lo stesso titolo di reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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