Cassazione Penale, Sentenza n. 4869/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto sei motivi di impugnazione: 1-3) contestazione della responsabilità per i reati di tentato furto (capo A), ricettazione (capo B) e furto consumato (capo C), deducendo insufficienza delle prove e scarsa specificità delle imputazioni (sottolineando la presenza di più persone nel luogo del fatto, il rinvenimento del cellulare vicino all'imputato non decisivo, e l'assenza di prova dell'origine delittuosa del bene ricettato); 4) censura per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per il modesto valore dei dispositivi; 5-6) dedotte la mancata concessione delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena, argomentando l'esistenza di elementi favorevoli a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o, in parte, generico/inammissibile. Quanto al capo A) la Corte ha confermato la valutazione del merito ritenendo rilevante l'ampio compendio probatorio, inclusa la testimonianza di Lemme Martina e le osservazioni degli operanti sul comportamento dell'imputato che si disfava del cellulare. Sul capo C) la Corte ha ritenuto adeguatamente provata l'attribuzione del furto a seguito della ricostruzione complessiva degli eventi della sera del 5 ottobre 2019 e ha escluso rilievo decisivo della sommaria 'perquisizione' svolta dalla persona offesa. Sul capo B) ha confermato la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui la provenienza delittuosa del bene può essere desunta logicamente dalla natura del bene e dalle circostanze della detenzione, senza che sia necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto. Ha inoltre dichiarato infondate le doglianze relative alle attenuanti (art. 62 n. 4 c.p.) e alle attenuanti generiche, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito in relazione alla gravità, modalità e pluralità delle condotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante per il modesto valore del fatto non è automaticamente riconoscibile: il giudice può negarla valutando l'effettivo danno e le modalità della condotta; la semplice affermazione di basso valore economico dei beni non è sufficiente se la gravità e le conseguenze del fatto sono rilevanti
Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013 (Cavalli); Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019 (Aliffi); Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011 (Tartari)
citazioni di massima presenti nella sentenza impugnata
Per il reato di ricettazione non è necessario che il giudice accerti giudizialmente il delitto presupposto, i suoi autori o la tipologia esatta: è possibile inferire la provenienza delittuosa del bene dalla sua natura, dalle caratteristiche e dalle circostanze della detenzione
Massime di principio
- La responsabilità penale può essere affermata sulla base di un compendio probatorio complessivo e logico: testimonianze, comportamenti osservati dagli operanti e circostanze (p.es. l'abbandono del bene vicino all'imputato) possono fornire elementi sufficienti anche in assenza di prova diretta esclusiva.
- Nel reato di ricettazione non è necessario dimostrare giudizialmente il reato presupposto: il giudice può desumere la provenienza illecita del bene da indizi obiettivi legati alla natura del bene e alle circostanze in cui è stato rinvenuto o detenuto.
- Il valore economico modesto del bene non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; il giudice deve valutare anche le modalità esecutive, il danno complessivo e le conseguenze pratiche (come la perdita di dati), nonché la gravità e la pluralità di condotte.
- Le valutazioni di credibilità e di fatto operate dal giudice del merito sono difficilmente rialzabili in Cassazione se motivate logicamente: le censure meramente assertive o selettive sulla motivazione sono in genere inammissibili o infondate.
- Per ottenere attenuanti generiche o una diminuzione della pena il ricorrente deve svolgere un confronto puntuale con la motivazione del giudice del merito e proporre argomentazioni specifiche e non solo affermazioni generiche.
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