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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16133/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggeri)

La controversia

Due passeggeri avevano viaggiato su un volo intercontinentale da Roma Fiumicino a Narita, con scalo a Mosca, imbarcando due bagagli poi riconsegnati con un ritardo di due giorni. In primo grado avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali sostenuti per recarsi in aeroporto a chiedere informazioni sui bagagli, per l’acquisto di beni di prima necessità e per un rientro anticipato, oltre al danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Il Giudice di Pace aveva accolto in parte la domanda; il Tribunale, in appello principale del vettore e incidentale delle danneggiate, aveva rideterminato il risarcimento. Le viaggiatrici ricorrevano per cassazione denunciando, con un unico motivo, l’erronea valutazione del materiale probatorio: sostenevano che il Tribunale avesse illegittimamente limitato il danno patrimoniale a una parte delle spese documentate e non avesse adeguatamente considerato il disagio, la necessità di acquisti sostitutivi e la scelta di rientrare anticipatamente. La compagnia resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la riconduzione del danno non patrimoniale alla figura del "danno da vacanza rovinata" e all’art. 2059 c.c., assumendo che la disciplina invocabile fosse quella del codice del consumo e che, comunque, mancasse la lesione di un diritto inviolabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale nei limiti del motivo relativo al danno patrimoniale. Ha ritenuto illogica la motivazione del Tribunale nella parte in cui, a fronte di scontrini non descrittivi della merce acquistata, aveva riconosciuto solo una parte delle spese sostenute e negato il resto senza un coerente percorso argomentativo. Ha ribadito che, una volta provato l’an del danno, il giudice deve fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando la quantificazione del quantum sia difficoltosa, senza potersi arrestare a un non liquet. Ha invece ritenuto inammissibile il ricorso incidentale della compagnia, perché non era stato riprodotto il contenuto dell’atto di appello e quindi non era verificabile la decisività della censura sul danno non patrimoniale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Convenzione di Varsavia del 1929

    art. 19; art. 22; art. 22, paragrafo 4

    Per il vettore aereo si applica la Convenzione di Varsavia, non la Convenzione di Montreal del 1999 né il regolamento CE n. 261/2004; l’art. 19 fonda la responsabilità per ritardo nel trasporto, l’art. 22 pone un limite massimo al danno risarcibile ma rinvia alla legge nazionale del vettore per i criteri di liquidazione, e il par. 4 non esclude il potere del tribunale di liquidare ulteriori somme secondo la propria legge per spese e oneri processuali.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa quando il danno è certo ma ne sia difficile la precisa quantificazione; il giudice può e, se del caso, deve farvi ricorso per evitare un non liquet.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come base generale del potere valutativo del giudice nella formazione del convincimento e nella valutazione equitativa del danno.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal Tribunale per fondare il danno non patrimoniale da vacanza rovinata; la Corte non entra nel merito della relativa ricostruzione perché la censura del ricorso incidentale è dichiarata inammissibile.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal Tribunale a fondamento del danno non patrimoniale come lesione della sfera della personalità.

  • art. 345 c.p.c.

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 22 della Convenzione di Montreal in appello; la Corte di cassazione non sviluppa un autonomo scrutinio su questo passaggio.

  • art. 46 Cod. consumo

    Invocato dalla ricorrente incidentale per sostenere che il danno da vacanza rovinata riguarda il pacchetto turistico e non il vettore aereo; il motivo è però dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    La mancata riproduzione del contenuto dell’atto di appello impedisce il controllo di specificità della censura e determina l’inammissibilità del motivo incidentale.

Massime di principio

  • Quando il danno patrimoniale è stato provato nell’an ma la documentazione disponibile non consente una puntuale quantificazione, il giudice deve utilizzare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. se la difficoltà è concreta e non dipende da inerzia della parte onerata della prova.
  • La liquidazione equitativa non può essere rifiutata con una motivazione intrinsecamente contraddittoria: se alcuni esborsi analoghi sono ritenuti provati, occorre spiegare in modo coerente perché altri documenti della stessa natura non siano valorizzabili.
  • In materia di trasporto aereo internazionale, se non si applicano la Convenzione di Montreal o il regolamento UE e opera la Convenzione di Varsavia, il sistema convenzionale può porre un limite al risarcimento ma non esclude il ricorso ai criteri di liquidazione previsti dalla legge nazionale del vettore per la determinazione del quantum.
  • Il giudice può procedere d’ufficio alla liquidazione equitativa del danno anche in appello, ma deve sempre ancorare la stima a elementi fattuali plausibili e verificabili secondo l’id quod plerumque accidit.
  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non consente il controllo sulla decisività della questione dedotta, per mancata specifica riproduzione degli atti processuali rilevanti nei limiti imposti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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