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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, concernente il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992.

Giustizia amministrativa202500303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo ex l. 210/1992 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, che aveva rigettato l'impugnazione del Ministero della salute e confermato la precedente sentenza del Tribunale di Bari. Quest'ultima aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1 della l. 210/1992, nella misura corrispondente alla prima categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981, con rivalutazione e interessi legali, nonché posto a carico del Ministero le spese di lite e quelle della CTU. La sentenza d'appello, notificata al Ministero il 26 ottobre 2024, è passata in giudicato il 5 dicembre 2024. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, essendo inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza integrale esecuzione del giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato l'esistenza di un giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Bari, la sua notificazione al Ministero, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni per l'adempimento e l'assenza di giustificazioni dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero della salute di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza d'appello entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o, se anteriore, dalla notificazione di parte, provvedendo al pagamento dell'indennizzo riconosciuto, degli accessori e delle spese stabilite dal giudicato. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico presso il Ministero della salute, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato entro l'ulteriore termine di 30 giorni in caso di persistente inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, è stato valorizzato quale presupposto dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. 210/1992

    Fondamento sostanziale del diritto all'indennizzo riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell'esecuzione.

  • d.P.R. 834/1981, tabella A

    Parametro per la determinazione della misura dell'indennizzo, individuata nella prima categoria della tabella A.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un giudicato favorevole, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento, in assenza di integrale esecuzione.
  • A fronte dell'inadempimento di un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi, e opera in luogo e vece dell'amministrazione inadempiente entro il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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