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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26867/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per l'omessa ottemperanza, entro il termine di trenta giorni, all'ordine di deposito di una cauzione di euro 2.000 disposta dal Tribunale di Potenza - Sezione misure di prevenzione. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per carenza e illogicità, con riferimento alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e alla sua personalità, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorso tendeva in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, censurando la decisione di merito sotto profili ritenuti dalla Corte solo assertivi e non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano dirette a denunciare pretesi profili di contraddittorietà e illogicità della motivazione non effettivamente sussistenti e, soprattutto, erano integralmente versate in fatto, mirando a ottenere una nuova valutazione del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice richiamata per la condotta di mancata ottemperanza all'ordine di deposito della cauzione nel termine fissato dal tribunale di prevenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova e della personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della prova già esaminati dai giudici di merito.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente ed esaustiva.
  • Le censure che si limitano a prospettare asserite illogicità o contraddizioni della motivazione, senza confrontarsi effettivamente con il contenuto argomentativo della sentenza, non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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