Sentenza n. 2634/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 320/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, pubblicata e notificata il 5 febbraio 2025 e passata in giudicato, deducendo che il Ministero non vi aveva dato spontanea esecuzione. Ha domandato l’ordine di adempiere, anche mediante nomina di un commissario ad acta, e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito neppure dopo la rinnovazione della notificazione. La ricorrente ha documentato il titolo esecutivo e la sua notificazione; era inoltre decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che sussistono i presupposti dell’ottemperanza: il titolo è esecutivo, notificato e passato in giudicato, il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso e non risulta l’integrale adempimento ministeriale. In applicazione dell’art. 2697 c.c., una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spettava all’Amministrazione dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ma questa non si è costituita. Ordina al Ministero di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare a un dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche al di fuori del proprio dipartimento e indipendentemente dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni ordinarie degli uffici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell’Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo e, se necessario, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. La ricorrente dovrà segnalare tempestivamente al commissario l’inutile decorso del termine. Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione al difensore antistatario; il compenso del commissario pubblico è considerato compreso in quello già percepito nell’amministrazione di appartenenza.
Norme richiamate
art. 114 d.lgs. 104/2010
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro il termine stabilito e può predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. 104/2010
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma questa neppure si è costituita in giudizio.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione di un giudicato e, provati dalla parte ricorrente i presupposti del diritto ad agire, spetta all’amministrazione dimostrare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto.
art. 2697 c.c.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato deve provarli.
art. 14 d.l. 669/1996
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia integralmente adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il decorso del termine previsto dalla norma, unitamente alla mancata integrale esecuzione del titolo giudiziale notificato e passato in giudicato, consente di procedere all’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con sentenza n. 320/2025 pubblicata il 5 febbraio 2025 il Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’effetto condannando il convenuto Ministero all’attribuzione in favore della stessa della somma di Euro 1.000,00 oltre accessori nella misura ivi indicata.
La norma costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo da eseguire per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte ricorrente prova il titolo esecutivo, la sua notificazione e gli altri presupposti del diritto ad agire, spetta all’amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, secondo il criterio dell’art. 2697 c.c.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e conferirgli poteri sostitutivi adeguati all’esecuzione del giudicato; il commissario può delegare l’incarico a un soggetto idoneo anche al di fuori dei rapporti gerarchici e delle attribuzioni ordinarie degli uffici dell’amministrazione inadempiente.
- L’esecuzione commissariale di una condanna pecuniaria può avvalersi dei capitoli di spesa destinati allo scopo o di altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione e, se necessario, di fondi fuori bilancio o del pagamento in conto sospeso.
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