Sentenza n. 557/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione dell’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) n. 246 del 18.06.2025, pubblicata sull’albo pretorio il 19.06.2025, con cui è stato aggiudicato il lotto n. 1 (CIG A03DEBD617) della procedura aperta suddivisa in tre lotti volta alla sottoscrizione di un accordo quadro multifornitore per l’“Affidamento della fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza, per i fabbisogni degli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Toscana e servizio di consegna domiciliare” (CUI 2022-099-0012), ai primi tre classificati, ossia Essity S.p.A., Serenity S.p.A., e Santex S.p.A.; - in parte qua del disciplinare di gara, ove interpretabile nell’ottica di consentire alla Commissione giudicatrice di poter discrezionalmente valutare l’integrazione dell’ipotesi di esclusione di cui agli artt. 17 e 22 della lex specialis di gara; - in parte qua, di tutti i verbali di gara, ivi compresi quello del 06.05.2025, relativo all’apertura delle offerte economiche, nonché quello del 28.05.2025, relativo alla verifica di congruità delle offerte, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non ha ritenuto di escludere, in frontale contrasto con gli artt. 17 e 22 del disciplinare di gara, la Santex S.p.A. nonostante quest’ultima abbia presentato, per prodotti aventi pari grado di assorbenza, prezzi differenti; - del verbale di gara del 04.03.2025 e del relativo allegato, con cui la Commissione giudicatrice, nell’assegnare i coefficienti riferiti alle valutazioni previste nell’Allegato “Protocollo Test in uso B3”, ha formalizzato le risultanze dei “Test in uso di ausili per incontinenza urinaria severa sul modello mutandina grande, affidati alla Società DOXA Spa”, nella parte in cui, ad oggi, non sono noti né conosciuti i diari compilati dai caregivers nei giorni di prova in tutte le strutture oggetto di test; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo; per la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti specifici/ordinativi di fornitura relativi al lotto n. 1 che, nelle more della definizione del giudizio, dovessero essere stipulati; per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente monetario di tutti i danni subiti e subendi da Fater S.p.A.; per l’esibizione ex artt. 64 e 116 c.p.a.: della documentazione oggetto dell’istanza di accesso agli atti trasmessa da Fater S.p.A. ad Estar in data 25.06.2025, con particolare riguardo a quelli attinenti ai test condotti, sui prodotti forniti dagli operatori economici, da Doxa Pharma s.r.l.. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Santex S.p.A. il 02.09.2025: per l’annullamento in via incidentale, previa sospensiva: - degli artt. 17 e 22 del disciplinare di gara (doc. 1) e del documento “LOTTO 1_Dett_eco_Costo forf_giorn_assistito C.1.1_RETTIFICATO” (doc. 2), ove interpretabili nel senso di imporre, a pena di esclusione, l’applicazione del medesimo prezzo per i “Kit tipo” relativi a diversi livelli di incontinenza che comprendano al loro interno il medesimo prodotto unitamente ad altri e diversi prodotti; - dei chiarimenti resi da Estar (doc. 3), ed in particolare dei chiarimenti 17 - prima parte - n. 2 (risposta PI005737-24) (doc. 4) e 29 - settima precisazione (risposta PI009832-24) (doc. 5), sempre ove interpretabili nel senso sopra indicato; nonché: - degli atti e dei verbali di gara, nella parte in cui Estar ha ammesso, e comunque non ha ritenuto di escludere, l’offerta di Fater S.p.A., ivi comprese, in particolare, la Determinazione n. 864/2024 (doc. 6) e, in quanto occorra, la Deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 246 del 18 giugno 2025 ed annessi verbali (doc. 7); - di ogni atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: - per l’annullamento della nota Estar prot. n. 40020 in data 30 luglio 2025 (doc. 8) di parziale diniego all’istanza di accesso presentata da Santex S.p.A. in data 16 luglio 2025; - di ogni atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento e la dichiarazione, anche ai sensi dell’art. 53 d. Lgs. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza di accesso trasmessa in data 16 luglio 2025 e per la condanna di Estar a rilasciare copia dei documenti ivi richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una procedura aperta per un accordo quadro multifornitore relativo alla fornitura di ausili per incontinenza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Fater S.p.A., quarta classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 1 ai primi tre operatori, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 17 e 22 del disciplinare, della par condicio e del buon andamento, nonché difetto di istruttoria e illogicità manifesta, per la mancata esclusione di Santex S.p.A. La ricorrente sosteneva che Santex avesse indicato prezzi differenti per il medesimo prodotto avente identico grado di assorbenza, in relazione a diversi livelli di incontinenza e taglie, nonostante la lex specialis imponesse un unico prezzo per ciascun ausilio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023, dell'art. 22 del disciplinare, del principio di unicità dell'offerta e del divieto di offerte condizionate, sostenendo che l'indicazione di prezzi diversi per livelli di incontinenza avrebbe configurato un'offerta plurima. Santex ha proposto ricorso incidentale subordinato, contestando, da un lato, la legittimità delle clausole di gara ove interpretate come impositive dello stesso prezzo per kit relativi a diversi livelli di incontinenza contenenti il medesimo prodotto e, dall'altro, l'ammissione dell'offerta di Fater. Ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. contro il parziale diniego di ESTAR; tale domanda era stata in parte dichiarata improcedibile e in parte accolta con precedente ordinanza.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale suo rigetto avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso incidentale subordinato. Ha prescisso dall'eccezione di inammissibilità sollevata da ESTAR, applicando il criterio della ragione più liquida, e ha rigettato nel merito entrambe le censure principali. Quanto al primo motivo, ha interpretato sistematicamente gli artt. 17 e 22 del disciplinare, il capitolato e la struttura della gara, rilevando che l'unità economica dell'offerta era il kit associato a ciascun livello di incontinenza, non il singolo pannolone. Il prezzo doveva essere unico per il medesimo kit e per tutte le taglie, mentre poteva differire tra kit destinati a diversi livelli di incontinenza. Era inoltre ammesso offrire, per un determinato livello, prodotti con grado di assorbenza superiore a quello minimo richiesto. Poiché Santex aveva mantenuto lo stesso prezzo del kit per il medesimo livello di incontinenza nelle diverse taglie, pur inserendo in alcune taglie un prodotto con assorbenza maggiore, la sua offerta è stata ritenuta conforme alla lex specialis. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la configurabilità di un'offerta plurima o alternativa: Santex aveva presentato kit diversi, ciascuno certo nella composizione e nel prezzo, correlati ai diversi livelli di incontinenza, senza proporre modalità contrattuali incompatibili o alternative. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato il rigetto delle domande di inefficacia dell'accordo quadro e di reintegrazione o risarcimento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento delle censure non esaminate. Fater è stata condannata a rimborsare le spese a ESTAR e Santex, liquidate in euro 4.000 per ciascuna parte, oltre accessori e rimborso del contributo unificato per il ricorrente incidentale se dovuto; le spese con le altre parti costituite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17 disciplinare di gara
nel caso siano proposti ausili aventi identico grado di assorbenza non potrà essere indicato un importo differente per ciascuno di questi (pannolone a mutandina), a pena di esclusione
La clausola, letta sistematicamente con la struttura della gara, impone un prezzo unico per ciascun kit riferito al medesimo livello di incontinenza e per tutte le taglie, non un prezzo necessariamente identico per il medesimo prodotto inserito in kit destinati a livelli diversi.
art. 22 disciplinare di gara
presentazione di offerte … irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara
La causa di esclusione opera solo quando l'offerta non rispetta effettivamente la disciplina di gara; non ricorre quando il concorrente mantiene il medesimo prezzo per il kit relativo allo stesso livello di incontinenza e differenzia i prezzi soltanto tra kit destinati a livelli diversi.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il divieto di offerte plurime non è violato quando il concorrente presenta kit distinti, ciascuno determinato nella composizione e nel prezzo, correlati a differenti livelli di incontinenza, senza proporre modalità di esecuzione alternative o incompatibili.
art. 124 c.p.a.
Il rigetto della domanda di annullamento dell'aggiudicazione esclude, nella fattispecie, i presupposti per la reintegrazione in forma specifica o per il risarcimento per equivalente.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso proposta in via incidentale è stata trattata separatamente; il relativo giudizio era stato definito con precedente ordinanza, in parte per improcedibilità e in parte con accoglimento.
art. 73 c.p.a.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo lo scambio delle memorie e delle repliche previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Nelle gare strutturate per kit o insiemi di prodotti, l'unità economica rilevante è quella individuata dalla lex specialis: se il prezzo è riferito al kit associato a uno specifico livello di prestazione, la clausola che vieta prezzi differenti per prodotti aventi identico grado di prestazione deve essere interpretata nel senso di imporre un prezzo unico per il medesimo kit e per le sue diverse taglie, non necessariamente per il medesimo componente inserito in kit destinati a livelli diversi.
- È conforme alla lex specialis un'offerta che, per ciascun livello di prestazione, individui un kit e un prezzo determinati, anche se lo stesso prodotto è inserito in kit destinati a livelli diversi con prezzi differenti, purché il prezzo resti invariato tra le taglie del kit riferito al medesimo livello.
- La possibilità prevista dalla lex specialis di offrire prodotti con prestazioni superiori a quelle minime richieste non comporta l'irregolarità dell'offerta, quando la maggiore prestazione è ammessa dalla disciplina di gara e il concorrente conserva l'unitarietà del prezzo del kit relativo allo specifico livello di bisogno.
- Sussiste un'offerta plurima o alternativa soltanto quando il concorrente propone due o più modalità di esecuzione della prestazione entrambe astrattamente realizzabili ma incompatibili tra loro, oppure due ipotesi realizzative in conflitto; non quando presenta più kit distinti, ciascuno certo nella composizione e nel prezzo, destinati a differenti livelli di prestazione.
- Quando il ricorso principale e quello incidentale hanno carattere escludente e il ricorso incidentale è subordinato, il giudice può esaminare prioritariamente il ricorso principale; il suo rigetto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso incidentale.
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