Cassazione Penale, Ordinanza n. 18567/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione di merito deducendo un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di truffa ex art. 640 c.p. Il motivo mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali già valorizzate dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è formulata in termini non consentiti nel giudizio di legittimità ed è comunque manifestamente infondata: a fronte dell'accertamento che l'imputata aveva messo a disposizione la propria utenza telefonica all'altro correo, con cui conviveva, la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto integrato un suo contributo significativo alla realizzazione della truffa online.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse in parte volto a sollecitare una rivalutazione del merito e in parte privo di fondatezza, perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica quanto alla partecipazione concorsuale dell'imputata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È richiamato quale norma incriminatrice del fatto contestato; la Corte considera sufficiente, ai fini della responsabilità concorsuale, un contributo significativo alla truffa online, quale la messa a disposizione della propria utenza telefonica all'altro correo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio e delle risultanze già apprezzate dai giudici di merito.
- In tema di concorso nel delitto di truffa, può integrare un contributo concorsuale significativo anche la condotta di chi metta a disposizione strumenti di contatto o mezzi operativi utilizzati per la consumazione della frode, quando il fatto sia sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- La contestazione del concorso nel reato non è superata dalla mera assenza di una diversa spiegazione difensiva, se gli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito consentono razionalmente di inferire la partecipazione dell'agente alla realizzazione del fatto criminoso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18447/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18450/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18451/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18452/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18453/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18455/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →