Cassazione Penale, Sentenza n. 15908/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione del coltello e della pinza come armi improprie e strumenti idonei ad aprire o forzare serrature; contestazione dell'attribuzione del possesso nonostante gli oggetti fossero trovati su un veicolo non di proprietà del ricorrente; richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; deduzione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo nella parte relativa al reato ex art. 707 c.p.: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale capo perché il reato si era estinto per prescrizione e ha disposto la trasmissione degli atti a altra sezione della Corte di appello di Palermo per l'eliminazione dell'aumento di pena in continuazione riferibile a quel reato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e è stata resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione al reato ex art. 4 L. 110/1975 (porto di coltello ritenuto arma impropria). La Corte ha ritenuto provato il possesso degli oggetti da parte del ricorrente (era alla guida del veicolo al momento del fermo) e ha respinto l'applicazione di art. 131-bis e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
"per gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, il porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo; per gli altri oggetti occorre che appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"
La Corte ha distinto gli oggetti espressamente elencati, che si equiparano ad armi improprie e il cui porto è vietato se privo di giustificato motivo, dagli altri oggetti per i quali è necessario valutare se siano chiaramente utilizzabili per offendere in base a tempo e luogo; il coltello (22 cm) è stato ritenuto arma impropria di significativa offensività.
Codice penale, art. 707
Riguarda il porto di arnesi atti ad aprire o forzare serrature; la Cassazione ha rilevato l'assenza di motivazione sul concreto potere di apertura della pinza e degli arnesi, constatando la prescrizione sopravvenuta per tale capo e annullandone la condanna per estinzione del reato.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'offesa non poteva considerarsi di particolare tenuità, anche alla luce della rilevata abituale dedizione dell'imputato a delitti come stile di vita.
Codice penale, art. 133
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti valutando la personalità e lo stile di vita dell'imputato, ed è sufficiente un elemento ritenuto prevalente fra quelli indicati dall'art. 133 per negare il beneficio.
Principio di diritto giurisprudenziale (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi)
"Il 'giustificato motivo' rilevante ai sensi dell'art. 4 L. 110/75 è quello espresso immediatamente e suscettibile di immediata verifica dai verbalizzanti"
La giustificazione per il possesso deve essere fornita al momento del rinvenimento e non può essere dedotta a posteriori; l'assenza di giustificazione immediata legittima la valutazione di possesso da parte dell'automobilista.
Massime di principio
- Il possesso di oggetti trovati su un veicolo è imputabile al conducente quando questi ha la materiale disponibilità e non fornisce una giustificazione immediata verificabile dagli agenti.
- Per gli oggetti espressamente indicati dall'art. 4 L. 110/1975 il porto "senza giustificato motivo" integra il reato: non è necessaria una ulteriore valutazione di offensività in relazione allo specifico contesto.
- Per strumenti non elencati espressamente occorre valutare se, in concreto e in relazione a tempo e luogo, siano chiaramente utilizzabili per offendere; in mancanza di motivazione su questa valutazione il capo può risultare vulnerabile in Cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta si inserisce in uno stile di vita criminale o quando l'offesa non risulti di particolare tenuità sulla base della valutazione di merito.
- La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello può comportare annullamento per estinzione ma l'effetto non sempre si estende automaticamente a tutti i reati connessi: occorre valutare l'autonomia dei singoli capi e gli effetti sull'aumento di pena in continuazione, procedendo eventualmente a correzioni da parte della Corte d'appello.
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