Regolamento (UE) 2018/65
Regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato chiarisce due aspetti tecnici del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento. Precisa quando una cifra si considera "messa a disposizione del pubblico", anche in caso di accesso diretto o indiretto tramite strumenti o contratti finanziari, e definisce il contenuto della gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento. La finalità è garantire un'applicazione uniforme della disciplina ed evitare arbitraggio regolamentare tra Stati membri.
Specifica alcuni elementi tecnici delle definizioni del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare la nozione di messa a disposizione del pubblico di una cifra e la gestione del regime di determinazione dell'indice di riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli indici usati come indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 e ai soggetti che li forniscono o li utilizzano, ai fini di stabilire quando una "cifra" sia considerata messa a disposizione del pubblico e cosa includa la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento. Ha portata generale nell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è testo rilevante ai fini del SEE. Non disciplina esclusioni specifiche ulteriori rispetto ai limiti derivanti dalla definizione di pubblico e di destinatari collegati o in relazione con il fornitore.
Regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari e per la misurazione della performance dei fondi di investimento. L'intervento mira a chiarire, in modo uniforme nell'Unione, alcuni elementi tecnici delle definizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, al fine di prevenire interpretazioni divergenti e arbitraggio regolamentare.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che la definizione di "indice" presuppone che la cifra sia pubblicata o messa a disposizione del pubblico, e che occorre precisare quando ciò avvenga. Si sottolinea inoltre che il concetto di pubblico non coincide né con il fornitore della cifra né con un gruppo ristretto di destinatari, mentre la disponibilità può essere anche indiretta, ad esempio tramite l'uso della cifra come riferimento in strumenti o contratti finanziari o nei fondi di investimento.
Messa a disposizione del pubblico
L'articolo 1 stabilisce il criterio centrale per qualificare una cifra come resa pubblica ai fini del regolamento (UE) 2016/1011. La cifra deve essere accessibile a un numero potenzialmente indefinito di persone fisiche e giuridiche, diverse dal fornitore dell'indice o da destinatari specificamente identificati e legati al fornitore.
La norma chiarisce che l'accesso può essere sia diretto sia indiretto. In particolare, la disponibilità al pubblico ricorre anche quando la cifra è utilizzata da uno o più soggetti vigilati come riferimento per:
- uno strumento finanziario da essi emesso;
- la determinazione di importi dovuti in forza di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario;
- la misurazione della performance di un fondo di investimento;
- un tasso debitore calcolato come differenziale o mark-up rispetto alla cifra.
Il regolamento riconosce inoltre che la diffusione può avvenire attraverso canali diversi, anche tramite telefono, FTP, Internet, accesso aperto, notizie, media, strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi collegati, nonché mediante richiesta da parte degli utenti. La disponibilità può essere gratuita o a pagamento.
Gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento
L'articolo 2 amplia e precisa il contenuto della "gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento". Essa comprende due componenti essenziali:
- la gestione ordinaria delle strutture del fornitore e del personale che partecipano al processo di determinazione dell'indice;
- la definizione, l'adattamento e la manutenzione costante della metodologia specifica utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento.
La disposizione serve a uniformare l'applicazione della nozione nel quadro del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la governance operativa e metodologica rientri nella nozione regolamentare rilevante.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nozione di messa a disposizione del pubblico
L'articolo 1 stabilisce che una cifra è considerata messa a disposizione del pubblico quando è resa accessibile a un numero potenzialmente indefinito di persone fisiche e giuridiche, diverse dal fornitore dell'indice o da un numero definito di destinatari collegati o in relazione con il fornitore. La pubblicità sussiste anche quando l'accesso è diretto o indiretto, in particolare per effetto dell'utilizzo della cifra come riferimento per strumenti finanziari emessi da soggetti vigilati, per determinare importi dovuti in strumenti o contratti finanziari, per misurare la performance di fondi di investimento o per fornire un tasso debitore calcolato come differenziale o mark-up rispetto a tale cifra. L'accesso può avvenire con vari mezzi, gratuiti o a pagamento, come telefono, FTP, Internet, accesso aperto, notizie, media, strumenti finanziari collegati o richiesta agli utenti.
Gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento
L'articolo 2 precisa che la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento comprende sia la gestione ordinaria delle strutture del fornitore e del personale coinvolto nel processo di determinazione, sia la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione della metodologia specifica usata per determinare l'indice di riferimento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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