Regolamento (UE) 2018/64
Regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011 specificando come devono essere applicati i criteri per accertare se determinati eventi relativi a un indice di riferimento critico possano generare gravi ripercussioni in uno o più Stati membri. La disciplina è affidata alle autorità competenti, che devono valutare l’impatto potenziale su cinque aree: integrità dei mercati, stabilità finanziaria, consumatori, economia reale e finanziamento di famiglie e imprese. Il testo fornisce parametri quantitativi e qualitativi, fondati sul valore e sulla diffusione degli strumenti, contratti e fondi collegati all’indice. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato che precisa i criteri per valutare quando la cessazione, l’inaffidabilità o la non rappresentatività di un indice di riferimento critico possano avere gravi ripercussioni in uno o più Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti chiamate a valutare, nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento, se le situazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), possano produrre gravi ripercussioni sull’integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese. Riguarda in particolare gli indici di riferimento critici e i relativi effetti in uno o più Stati membri; ove le ripercussioni possano interessare più Stati membri, è richiesta una valutazione generale e una valutazione distinta per ciascuno Stato membro interessato. È testo rilevante ai fini del SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Criteri per valutare le gravi ripercussioni degli eventi relativi a un indice di riferimento critico
Il regolamento delegato (UE) 2018/64 integra il regolamento (UE) 2016/1011 e mira a garantire un’applicazione uniforme, da parte delle autorità competenti, del criterio qualitativo dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii). Il considerando evidenzia che la questione riguarda tre ipotesi: cessazione della fornitura dell’indice, fornitura basata su dati non più pienamente rappresentativi del mercato o della realtà economica, e fornitura basata su dati inaffidabili. Il regolamento chiarisce come verificare se tali eventi possano incidere gravemente sull’integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento di famiglie e imprese in uno o più Stati membri.
Ambito della valutazione e metodo di analisi
L’articolo 1 affida la valutazione alle autorità competenti e impone di applicare i criteri dettagliati agli articoli 2-6. Se l’impatto potenziale supera i confini di un singolo Stato membro, la valutazione deve essere svolta sia a livello complessivo sia separatamente per ciascuno Stato membro interessato. Il regolamento, quindi, non introduce soggetti obbligati diversi dalle autorità di vigilanza, ma fornisce la griglia analitica per la loro decisione nell’ambito degli indici di riferimento critici.
Gravi ripercussioni sull’integrità dei mercati
Per l’integrità dei mercati, l’articolo 2 richiede di guardare anzitutto al volume degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati all’indice di riferimento, sia in valore assoluto sia in rapporto al mercato rilevante negli Stati membri interessati. Rileva inoltre se l’indice sia stato designato come potenziale sostituto di altri indici critici ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, oppure se sia già stato utilizzato in sostituzione. Un ulteriore elemento è l’uso dell’indice nel quadro di regole prudenziali o contabili, compresi i requisiti di capitale, liquidità o leva finanziaria e i principi contabili internazionali.
Gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria
L’articolo 3 concentra l’analisi sul peso sistemico dell’indice: occorre valutare il valore complessivo dei prodotti finanziari collegati e il suo rapporto con le attività totali del settore finanziario e del settore bancario degli Stati membri interessati. Va inoltre esaminata la vulnerabilità degli enti finanziari che abbiano investito o contratto tali strumenti, contratti o fondi. La disposizione mostra un approccio macroprudenziale, centrato sul possibile effetto contagio o amplificazione del rischio.
Gravi ripercussioni sui consumatori
L’articolo 4 disciplina tre blocchi di verifica. Per gli strumenti finanziari e i fondi di investimento offerti ai consumatori contano il valore dei prodotti venduti ai clienti al dettaglio e il numero di consumatori coinvolti, in rapporto al mercato retail complessivo e alla popolazione. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali rilevano il valore degli schemi pensionistici collegati all’indice, il numero di aderenti e l’importanza degli schemi per il reddito pensionistico dei cittadini. Per i contratti di credito ai consumatori devono essere valutati il valore dei contratti collegati, il numero di consumatori che li hanno sottoscritti e il livello di indebitamento dei consumatori nello Stato membro interessato.
Gravi ripercussioni sull’economia reale
L’articolo 5 adotta un criterio più sintetico, fondato sul valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all’indice, da confrontare con il prodotto nazionale lordo degli Stati membri interessati. Il riferimento al PIL consente di misurare l’eventuale incidenza del problema sull’economia nel suo complesso, oltre la sola dimensione finanziaria.
Gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese
L’articolo 6 considera il canale creditizio. Le autorità devono valutare il valore dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie collegati all’indice, il numero di famiglie e di imprese interessate e il livello complessivo di indebitamento. Il parametro è espresso sia in termini assoluti sia in rapporto al totale dei prestiti e al numero complessivo dei soggetti presenti nello Stato membro interessato.
Entrata in vigore e valore giuridico
Ai sensi dell’articolo 7, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Criterio generale di valutazione da parte delle autorità competenti
L’articolo 1 stabilisce che le autorità competenti devono valutare la sussistenza di gravi ripercussioni secondo i criteri specifici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Se le ripercussioni possono verificarsi in più di uno Stato membro, deve essere effettuata sia una valutazione generale per l’insieme degli Stati membri sia una valutazione distinta per ciascuno Stato membro interessato.
Integrità dei mercati
L’articolo 2 individua i criteri per valutare le gravi ripercussioni sull’integrità dei mercati: valore assoluto e relativo degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all’indice di riferimento; eventuale uso dell’indice come potenziale sostituto di altri indici critici ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, o sua effettiva sostituzione; impiego dell’indice come riferimento in ambito prudenziale o contabile, inclusi requisiti di capitale, liquidità o leva finanziaria e i principi contabili internazionali.
Stabilità finanziaria
L’articolo 3 richiede di considerare il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all’indice, sia in termini assoluti sia in rapporto alle attività totali del settore finanziario e del settore bancario negli Stati membri interessati, nonché la vulnerabilità degli enti finanziari che abbiano sottoscritto o investito in tali prodotti.
Tutela dei consumatori
L’articolo 4 detta criteri distinti per strumenti finanziari e fondi di investimento offerti ai consumatori, per gli enti pensionistici aziendali o professionali e per i contratti di credito ai consumatori. Vanno valutati valore, numero di consumatori interessati, incidenza sulla popolazione totale, importanza degli schemi pensionistici per il reddito pensionistico, livello di indebitamento dei consumatori e peso dei contratti di credito collegati all’indice.
Economia reale
L’articolo 5 impone di considerare il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all’indice in rapporto al prodotto nazionale lordo degli Stati membri interessati, oltre che in termini assoluti.
Finanziamento delle famiglie e delle imprese
L’articolo 6 stabilisce che devono essere esaminati il valore dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie associati all’indice, il numero di famiglie e di imprese non finanziarie indebitate con tali prestiti, nonché il livello di indebitamento complessivo delle famiglie e delle imprese negli Stati membri interessati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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