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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1770

Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Normativa europea32017R1770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive ONU relative al Mali, in coordinamento con la decisione PESC 2017/1775. Esso prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I e vieta di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente. Sono disciplinate deroghe autorizzative, obblighi di cooperazione, regole anti-elusione, tutela dell’affidamento in buona fede, nonché le modalità di aggiornamento degli elenchi e di applicazione territoriale.

Misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, entità e organismi legati alla minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità in Mali, con congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I perché indicati dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni istituito dalla risoluzione UNSCR 2374 (2017), nonché alle persone ed entità che agiscono per loro conto, sotto la loro direzione o da esse detenute e controllate. Le misure riguardano fondi e risorse economiche nel territorio dell’Unione, sui mezzi di trasporto sotto giurisdizione di Stati membri, ai cittadini UE ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Le esclusioni e deroghe sono quelle espressamente previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6, oltre alle precisazioni sulle richieste e sulle responsabilità di cui agli articoli 1, 9 e 10.

Misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Il regolamento disciplina l’attuazione nell’Unione europea delle misure restrittive connesse alla situazione in Mali, in coerenza con la decisione PESC 2017/1775 e con la risoluzione ONU UNSCR 2374 (2017). La finalità è assicurare un’applicazione uniforme nell’UE del congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, o che sono coinvolti in condotte gravi correlate al conflitto e alla crisi umanitaria.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure si applicano alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I, inclusi coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità da essi detenute o controllate. Oggetto della disciplina sono i "fondi" e le "risorse economiche", definiti in modo ampio dall’articolo 1. Il congelamento opera nei confronti dei beni appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti designati, e si accompagna al divieto di mettere tali risorse a disposizione dei medesimi o di destinarle a loro vantaggio.

Criteri di designazione nell’allegato I

L’articolo 2, paragrafo 3, individua le categorie di soggetti che possono essere inseriti in elenco. Vi rientrano, tra gli altri, coloro che conducono ostilità in violazione dell’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali, ostacolano l’attuazione dell’accordo, sostengono o finanziano tali condotte anche tramite proventi di criminalità organizzata, attaccano istituzioni maliane, MINUSMA, personale ONU, forze internazionali o missioni UE, ostacolano gli aiuti umanitari, commettono gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, utilizzano o reclutano bambini nei gruppi armati, oppure agevolano consapevolmente il viaggio di persone sottoposte a restrizioni di viaggio.

Deroghe autorizzabili

Il regolamento prevede un sistema di deroghe affidato alle autorità competenti degli Stati membri, con coinvolgimento del comitato delle sanzioni ONU. In particolare, l’articolo 3 consente autorizzazioni per soddisfare esigenze di base, pagare onorari e spese legali ragionevoli, coprire costi ordinari di gestione o custodia dei fondi, nonché spese straordinarie o, in casi specifici, operazioni che favoriscano pace e riconciliazione nazionale in Mali e stabilità regionale. Sono fissati termini di consultazione o approvazione del comitato delle sanzioni, incluso il termine di cinque giorni lavorativi per il mancato diniego e il preavviso di dieci giorni lavorativi per alcune autorizzazioni.

Vincoli preesistenti e pagamenti contrattuali

Gli articoli 4 e 5 disciplinano ipotesi ulteriori di svincolo. Il primo riguarda fondi soggetti a vincoli giudiziari, amministrativi o arbitrali sorti prima dell’inserimento nell’allegato I, purché siano destinati a soddisfare crediti garantiti da tali vincoli e nel rispetto dell’ordine pubblico nazionale. Il secondo consente pagamenti dovuti da soggetti designati in base a contratti o obbligazioni sorte prima della designazione, a condizione che il pagamento non violi il divieto di messa a disposizione di fondi e che vi sia stata preventiva informazione al comitato delle sanzioni.

Gestione dei conti congelati, obblighi informativi e anti-elusione

L’articolo 6 ammette l’accredito su conti congelati di somme trasferite da terzi, purché anch’esse congelate, nonché di interessi, altri profitti e pagamenti pregressi, che restano però sottoposti al congelamento. L’articolo 7 impone obblighi di immediata informazione e collaborazione a carico di persone, entità e organismi, mentre l’articolo 8 vieta qualsiasi partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione delle misure restrittive.

Responsabilità, tutela delle azioni in buona fede e inopponibilità delle richieste

L’articolo 9 tutela chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede, escludendo responsabilità salvo negligenza, e protegge anche chi non sapeva né aveva motivo ragionevole di sospettare la violazione. L’articolo 10, invece, prevede l’inopponibilità delle richieste derivanti da contratti o transazioni incise dalle misure restrittive, quando siano promosse da soggetti designati o da chi agisce per loro conto; l’onere probatorio è posto a carico del richiedente.

Coordinamento istituzionale, elenchi e autorità nazionali

Gli articoli 11 e 12 disciplinano lo scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri, l’aggiornamento dell’allegato I da parte del Consiglio in base alle designazioni ONU, il diritto degli interessati a presentare osservazioni e la facoltà della Commissione di aggiornare l’allegato II in relazione alle autorità competenti. L’articolo 14 impone agli Stati membri di designare tali autorità e di notificarne i dati alla Commissione.

Sanzioni, applicazione territoriale ed entrata in vigore

L’articolo 13 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento. L’articolo 15 ne estende l’applicazione a un perimetro territoriale e personale molto ampio, comprensivo di cittadini UE, società costituite secondo il diritto di uno Stato membro e attività economiche svolte nell’Unione. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce nozioni essenziali come "richiesta", "contratto o transazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi", "comitato delle sanzioni" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono ampie e includono anche garanzie, controgaranzie, crediti, strumenti finanziari, sentenze e lodi arbitrali.

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione o destinarli a loro vantaggio.

Criteri di inserimento nell’elenco

Nell’allegato I rientrano soggetti identificati come responsabili, complici o sostenitori di condotte che minacciano l’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali, ostacolano o compromettono l’attuazione dell’accordo, sostengono attività criminali connesse, attaccano istituzioni, MINUSMA, personale ONU, forze internazionali o missioni UE, impediscono gli aiuti umanitari, commettono gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, reclutano o utilizzano bambini nei gruppi armati, oppure agevolano consapevolmente il viaggio di persone sanzionate.

Deroghe per esigenze di base, spese legali e costi di gestione

L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base delle persone fisiche elencate e dei familiari a carico, per onorari e spese legali ragionevoli, e per diritti o spese di ordinaria gestione o custodia dei fondi. Per tali deroghe è richiesta la comunicazione al comitato delle sanzioni e l’assenza di parere negativo entro cinque giorni lavorativi.

Deroghe per spese straordinarie

Sempre l’articolo 3 consente autorizzazioni per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente informi il comitato delle sanzioni e quest’ultimo approvi la misura.

Deroghe per fini di pace e riconciliazione

L’articolo 3 prevede un’ulteriore deroga se il comitato delle sanzioni stabilisce, caso per caso, che lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi contribuisce agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità regionale.

Svincolo per vincoli giudiziari, amministrativi o arbitrali preesistenti

L’articolo 4 autorizza lo svincolo di fondi o risorse congelati quando essi sono oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto o adottato prima dell’inserimento nell’allegato I, a condizione che siano destinati a soddisfare crediti garantiti da tale vincolo, che non vadano a beneficio di soggetti elencati, che il riconoscimento non contrasti con l’ordine pubblico nazionale e che il vincolo sia stato comunicato al comitato delle sanzioni.

Pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni preesistenti

L’articolo 5 consente, in deroga al congelamento, lo svincolo di fondi per pagamenti dovuti da soggetti inseriti nell’allegato I in forza di contratti, accordi o obbligazioni sorti prima dell’inserimento, purché il pagamento sia effettuato da tali soggetti, non violi l’articolo 2, paragrafo 2, e sia stata data al comitato delle sanzioni un’informazione preventiva di dieci giorni lavorativi.

Accreditamento su conti congelati e redditi maturati

L’articolo 6 ammette l’accredito sui conti congelati di fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e di interessi o altri profitti maturati nonché di pagamenti dovuti per obbligazioni sorte prima dell’inserimento, sempre che tali somme restino congelate. Gli enti finanziari o creditizi devono informare immediatamente l’autorità competente.

Obblighi di informazione e collaborazione

L’articolo 7 impone a persone, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni utili per il rispetto del regolamento, comprese quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare alla verifica. Le informazioni ricevute sono utilizzate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.

Divieto di elusione

L’articolo 8 vieta la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività volte a eludere le misure restrittive di cui all’articolo 2.

Responsabilità e buona fede

L’articolo 9 esclude responsabilità per il congelamento o il rifiuto di mettere a disposizione fondi quando l’azione sia compiuta in buona fede e con ragionevole convinzione della conformità al regolamento, salvo negligenza. È inoltre esclusa la responsabilità quando il soggetto non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare che le proprie azioni avrebbero violato le misure.

Inopponibilità delle richieste collegate alle misure restrittive

L’articolo 10 stabilisce che non sono soddisfatte le richieste derivanti da contratti o transazioni il cui adempimento sia stato inciso dalle misure restrittive, quando siano presentate da soggetti designati o da chi agisce per loro conto. L’onere di provare che la richiesta non è vietata grava su chi la propone; resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento.

Cooperazione tra Commissione e Stati membri

L’articolo 11 prevede scambio reciproco di informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni concesse, sulle violazioni e sulle sentenze nazionali, nonché su ogni altra informazione utile all’attuazione efficace del regolamento.

Aggiornamento degli elenchi e procedura di notifica

L’articolo 12 dispone che il Consiglio inserisca nell’allegato I i soggetti designati dall’ONU o dal comitato delle sanzioni, li informi dei motivi e consenta osservazioni; in caso di nuove prove o osservazioni, riesamina la decisione. Se l’ONU depenna o modifica i dati identificativi, il Consiglio adegua l’allegato I. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri.

Sanzioni nazionali

L’articolo 13 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e le norme devono essere comunicate senza indugio alla Commissione.

Autorità competenti e comunicazioni

L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a designare le autorità competenti, a indicarle sui siti web riportati nell’allegato II e a notificare alla Commissione i relativi dati e ogni successiva modifica. L’allegato II contiene anche l’indirizzo da usare per notifiche e comunicazioni alla Commissione.

Ambito territoriale e personale di applicazione

L’articolo 15 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, totalmente o parzialmente, nell’Unione.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 16 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondidiritti umanicooperazione con l'onu

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