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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1772

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1772 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada

Normativa europea32017R1772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre e disciplina la gestione di contingenti tariffari dell’Unione per alcuni prodotti originari del Canada, in attuazione dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) applicato provvisoriamente dal 21 settembre 2017. I prodotti inclusi beneficiano dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti quantitativi fissati nell’allegato, secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". La gestione avviene secondo le regole del codice doganale dell’Unione e del relativo regolamento di esecuzione. L’accesso ai contingenti è subordinato al rispetto delle regole di origine CETA e alla presentazione di una dichiarazione di origine valida.

Apertura e gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli, agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada, nell’ambito dell’applicazione provvisoria del CETA.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle merci originarie del Canada elencate nell’allegato, dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea e ammissibili, nei limiti quantitativi dei rispettivi contingenti tariffari. Riguarda in particolare alcune categorie di carne di bisonte, filetti di merluzzo bianco e artico, gamberetti/gamberi e granturco dolce. Non si applica oltre i volumi contingentali previsti né alle merci che non soddisfano le regole di origine del CETA o che non siano accompagnate da una dichiarazione di origine valida. Per i gamberetti preparati o conservati è prevista anche una specifica esclusione rispetto a un contingente di origine separato.

Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari UE per prodotti originari del Canada

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1772 dà attuazione, sul piano doganale, all’applicazione provvisoria del CETA, aprendo contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada. La finalità è consentire l’importazione in Unione con esenzione dai dazi doganali entro limiti quantitativi predeterminati, secondo le condizioni previste dall’accordo e dalla normativa doganale dell’Unione.

Contesto normativo e ratio

I considerando chiariscono che, con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, è stata autorizzata l’applicazione provvisoria del CETA a decorrere dal 21 settembre 2017. L’accordo prevede la riduzione o eliminazione dei dazi per merci originarie del Canada, ma per talune categorie tale vantaggio è concesso solo entro contingenti tariffari. Alcuni contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo il principio del "primo arrivato, primo servito" e conformemente alle regole del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il regolamento precisa inoltre che, per beneficiare del trattamento preferenziale, le merci devono rispettare le regole di origine del protocollo allegato al CETA.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda le merci elencate nell’allegato, purché originarie del Canada e dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’Unione. Il beneficio è limitato ai volumi dei singoli contingenti e opera solo per i prodotti che soddisfano i requisiti di origine e documentazione. I settori interessati sono essenzialmente la carne di bisonte, alcuni prodotti ittici e i gamberetti/gamberi, oltre al granturco dolce.

Apertura dei contingenti e beneficio tariffario

L’articolo 1 apre i contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Canada indicate nell’allegato. L’articolo 2 stabilisce che tali merci sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione, ma solo nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari. In pratica, l’agevolazione non è generalizzata: il beneficio dipende dalla disponibilità residua del contingente e dal rispetto delle condizioni di ammissione.

Gestione dei contingenti

L’articolo 3 rinvia agli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la gestione dei contingenti. Il sistema è quindi quello dell’allocazione amministrativa dei volumi contingentali nel circuito doganale dell’Unione, in coerenza con la gestione centralizzata della Commissione e con la logica di assegnazione cronologica delle richieste.

Regole di origine e documentazione richiesta

L’articolo 4 è centrale per l’accesso al trattamento preferenziale. Le merci devono:

  • rispettare le regole di origine previste dall’allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine del CETA;
  • essere accompagnate da una dichiarazione di origine valida conforme all’allegato 2 del medesimo protocollo.

Il mancato rispetto di tali condizioni impedisce l’utilizzo del contingente tariffario, anche se il prodotto rientra tra quelli elencati nell’allegato.

Contenuto dell’allegato: prodotti e volumi

L’allegato individua i contingenti con numero d’ordine, codice NC, eventuale suddivisione TARIC, descrizione, periodo contingentale e volume.

Tra i principali contingenti figurano:

  • carni di bisonte fresche/refrigerate, congelate e preparazioni affini, con più sottovoci e con indicazioni tecniche specifiche; per talune voci l’operatore deve dichiarare un numero d’ordine diverso e si applica un coefficiente di conversione in equivalente peso carcassa (1,3 o 1,35, a seconda del caso);
  • filetti congelati di merluzzi bianchi e artici;
  • gamberetti/gamberi congelati, affumicati, preparati o conservati, con diversi codici NC e sottocategorie;
  • granturco dolce congelato e preparato o conservato non in aceto.

Per il granturco dolce è previsto un aumento progressivo del contingente: 374 tonnellate per il periodo dal 21 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, quindi 2 667 tonnellate nel 2018, 4 000 nel 2019, 5 333 nel 2020, 6 667 nel 2021 e 8 000 tonnellate dal 2022 in poi.

Note applicative e condizioni speciali

L’allegato contiene alcune note importanti:

  • per taluni prodotti di bisonte, l’ammissione è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato secondo il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione;
  • per alcune merci di bisonte sono previsti coefficienti tecnici di conversione del peso netto in equivalente peso carcassa nel sistema elettronico della Commissione;
  • per i gamberetti preparati o conservati è stabilito che quelli esportati dal Canada nell’ambito del contingente di origine n. 09.8310 non possono essere importati nell’Unione nell’ambito del presente contingente tariffario.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 settembre 2017. Tale decorrenza anticipata assicura coerenza con l’applicazione provvisoria del CETA e con la necessità di rendere immediatamente operativi i contingenti tariffari previsti dall’accordo.

Disposizioni principali

Apertura dei contingenti tariffari

L’articolo 1 apre contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Canada elencate nell’allegato, comprendenti prodotti di carne di bisonte, prodotti della pesca e alcuni prodotti agricoli trasformati.

Esenzione dai dazi entro i limiti del contingente

L’articolo 2 prevede che le merci indicate nell’allegato, originarie del Canada e dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’Unione, siano esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nei limiti dei rispettivi contingenti quantitativi.

Gestione amministrativa dei contingenti

L’articolo 3 dispone che i contingenti tariffari siano gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi secondo le regole applicabili alla gestione dei contingenti doganali, incluso il criterio di assegnazione "primo arrivato, primo servito" richiamato nei considerando.

Requisiti di origine e dichiarazione di origine

L’articolo 4 subordina il beneficio tariffario alla conformità delle merci alle regole di origine dell’allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine del CETA e alla presenza di una dichiarazione di origine valida conforme all’allegato 2 del medesimo protocollo.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 21 settembre 2017, in coerenza con l’applicazione provvisoria del CETA.

Contingenti specifici e volumi annuali

L’allegato fissa i numeri d’ordine, i codici NC/TARIC, le descrizioni dei prodotti, i periodi contingentali e i volumi. Per esempio: carne di bisonte con contingenti distinti e coefficiente di conversione in equivalente peso carcassa; filetti di merluzzo bianco e artico; gamberetti/gamberi con volume differenziato e esclusione di taluni prodotti già coperti da un contingente di origine; granturco dolce con incremento progressivo del volume fino a 8 000 tonnellate dal 2022 e per gli anni successivi.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeagricolturapescaorigine delle merci

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