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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/66

Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce criteri uniformi in tutta l’Unione per calcolare gli importi e i valori usati nel regime sugli indici di riferimento del regolamento (UE) 2016/1011. Definisce come determinare l’importo nominale degli strumenti finanziari non derivati, l’importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento, anche quando i dati regolamentari non siano disponibili. Disciplina inoltre la conversione in euro, l’uso di proxy o altre fonti alternative e il trattamento dei riferimenti indiretti a un indice all’interno di combinazioni di indici.

Specificazione delle modalità di calcolo dell’importo nominale degli strumenti finanziari non derivati, dell’importo nozionale dei derivati e del valore patrimoniale netto dei fondi di investimento ai fini del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento e, in via funzionale, al calcolo delle soglie rilevanti per la classificazione degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare degli articoli 20 e 24. Riguarda gli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo, i derivati e gli organismi di investimento collettivo (OICVM e FIA), con riferimento ai dati da utilizzare per determinare il valore totale e il valore totale medio associati a un indice. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni settoriali ulteriori, ma disciplina anche l’uso di dati alternativi quando quelli regolamentari non siano disponibili o siano incompleti.

Specificazione delle modalità di valutazione degli importi e dei valori ai fini del regolamento sugli indici di riferimento

Il regolamento delegato (UE) 2018/66 integra il regolamento (UE) 2016/1011, precisando criteri tecnici uniformi per determinare il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento. La finalità, evidenziata nei considerando, è garantire una classificazione omogenea degli indici come critici, significativi o non significativi in tutta l’Unione e una misurazione coerente delle soglie rilevanti.

Ambito di applicazione e finalità

Il testo si applica al calcolo degli importi utilizzati per le soglie previste dagli articoli 20 e 24 del regolamento (UE) 2016/1011. Rilevano gli strumenti finanziari diversi dai derivati, i derivati e gli organismi di investimento collettivo, con attenzione sia ai riferimenti diretti sia ai riferimenti indiretti a un indice attraverso combinazioni di indici.

Importo nominale degli strumenti finanziari non derivati

Per gli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di OIC, l’articolo 1 rinvia all’importo nominale emesso totale in valore monetario previsto dalla tabella 3, campo 14, dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585. Il rinvio assicura uniformità metodologica e consente di utilizzare un parametro già standardizzato a livello UE.

Importo nozionale dei derivati

L’articolo 2 stabilisce che l’importo nozionale dei derivati corrisponde al valore nozionale indicato nella tabella 2, campo 20, dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104. Se il valore nozionale è negativo, deve essere preso in considerazione il suo valore assoluto. Per i derivati su credit index, il valore nozionale va ulteriormente corretto applicando il fattore di indicizzazione tratto dalla tabella 2, campo 89, del medesimo allegato.

Valore patrimoniale netto dei fondi di investimento

L’articolo 3 distingue tra due categorie di organismi di investimento collettivo. Per gli OICVM soggetti alla direttiva 2009/65/CE, il valore patrimoniale netto è dato dal NAV per quota riportato nella più recente relazione annuale o semestrale, moltiplicato per il numero di quote. Per gli organismi soggetti alla direttiva 2011/61/UE, rileva invece il più recente NAV disponibile ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

Dati mancanti o incompleti e utilizzo di proxy

L’articolo 4 affronta l’ipotesi in cui gli importi o valori necessari non siano disponibili o risultino incompleti. In tal caso, il valore totale e il valore totale medio possono essere calcolati usando fonti alternative, tra cui proxy, dati dichiarati da fornitori privati e dati di open interest pubblicati dai gestori di mercato, purché tali fonti siano sufficientemente affidabili e considerate. L’amministratore deve effettuare il calcolo con la massima diligenza e, quando ricorre a dati alternativi, deve indicare per iscritto all’autorità competente le fonti utilizzate in sede di comunicazione ex articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011.

Conversione in euro

L’articolo 5 impone che tutti gli importi e valori siano espressi in euro. Quando necessario, la conversione deve avvenire utilizzando il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

Riferimenti indiretti e combinazioni di indici

L’articolo 6 disciplina il calcolo quando l’indice di riferimento è richiamato indirettamente all’interno di una combinazione di indici. Se il peso dell’indice nella combinazione è noto o stimabile, l’importo o valore da considerare corrisponde al peso percentuale moltiplicato per il valore totale o medio del prodotto. Se invece il peso non è specificato né stimabile, si divide il valore totale o medio per il numero di indici presenti nella combinazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Definizione dell’importo nominale degli strumenti non derivati

L’articolo 1 stabilisce che, per gli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo, l’importo nominale è l’importo nominale emesso totale in valore monetario indicato nella tabella 3, campo 14, dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585.

Calcolo dell’importo nozionale dei derivati

L’articolo 2 rinvia al valore nozionale della tabella 2, campo 20, dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104. Se il valore nozionale risulta negativo, deve essere considerato il suo valore assoluto. Per le operazioni su indici dei derivati su crediti, si applica inoltre il fattore di indicizzazione di cui alla tabella 2, campo 89, del medesimo allegato.

Determinazione del valore patrimoniale netto dei fondi

L’articolo 3 distingue tra OICVM e fondi alternativi: per gli organismi soggetti alla direttiva 2009/65/CE, il valore patrimoniale netto è quello per quota riportato nella più recente relazione annuale o semestrale, moltiplicato per il numero di quote; per gli organismi soggetti alla direttiva 2011/61/UE, si usa il più recente valore patrimoniale netto disponibile ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

Uso di dati alternativi quando i valori non sono disponibili

L’articolo 4 prevede che, se gli importi o i valori necessari non sono disponibili o sono incompleti, il valore totale e il valore totale medio siano calcolati usando importi o valori alternativi, inclusi proxy, dati dichiarati da fornitori di informazioni privati o dati di open interest pubblicati dai gestori di mercato, purché sufficientemente considerati e affidabili. L’amministratore deve agire con la massima diligenza e, quando utilizza tali dati, fornire all’autorità competente una specifica scritta delle fonti utilizzate in occasione della comunicazione prevista dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011.

Conversione valutaria in euro

L’articolo 5 dispone che gli importi e i valori di cui agli articoli 1, 2 e 3 siano espressi in euro. Se necessario, devono essere convertiti al tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

Riferimenti indiretti a un indice in combinazioni di indici

L’articolo 6 disciplina il caso in cui un indice di riferimento sia utilizzato indirettamente all’interno di una combinazione di indici. Ai fini delle soglie degli articoli 20, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, il calcolo avviene: o moltiplicando il peso percentuale dell’indice nella combinazione per l’importo o valore totale o medio del prodotto, se tale peso è chiaramente specificato o stimabile; oppure dividendo l’importo o valore totale o medio per il numero di indici nella combinazione, se il peso non è specificato o non è stimabile.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati finanziarifondi di investimentoderivatiregolamentazione degli indici di riferimento

Testo integrale

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