Regolamento (UE) 2017/1777
Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro unionale sui livelli massimi di residui per varie sostanze attive e sostanze di base, sulla base delle domande presentate dagli operatori e delle valutazioni EFSA. Per alcune sostanze modifica gli LMR negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005; per altre, ritenute non problematiche sotto il profilo del rischio per il consumatore, inserisce le voci nell’allegato IV. Prevede inoltre, in un caso specifico, il mantenimento dell’LMR vigente per lo spinetoram sulla scarola e, per alcune combinazioni, rinvia a informazioni aggiuntive da presentare entro termini precisi.
Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari e sostanze di base nei/dai prodotti alimentari e mangimi, con aggiornamento degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, agli Stati membri e alle autorità competenti per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale. Incide sui prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, fissando o modificando LMR per numerose combinazioni sostanza/prodotto; per alcune sostanze viene anche stabilito che si applica il limite di determinazione analitica (0,01 mg/kg) ove non siano previsti LMR specifici o ove la sostanza sia inserita nell’allegato IV. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti
Il regolamento interviene sul sistema unionale dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e IV alla luce di nuove domande di autorizzazione e delle valutazioni scientifiche dell’EFSA. La Commissione richiama espressamente i pareri motivati dell’Autorità e le relazioni degli Stati membri, con l’obiettivo di allineare gli LMR alla buona pratica agricola e al livello di rischio per i consumatori.
Quadro procedurale e base giuridica
Le modifiche si fondano sull’articolo 5, paragrafo 1, e sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande di revisione degli LMR sono state presentate nell’ambito di procedure di autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8. L’EFSA ha quindi esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare attenzione ai rischi per i consumatori e, ove pertinente, per gli animali.
Modifiche agli allegati II e III: sostanze con LMR specifici
L’allegato II viene sostituito per quanto riguarda diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P, metaldeide e penconazolo; l’allegato III, parte A, viene sostituito per etridiazolo, spinetoram e tau-fluvalinato. Le tabelle riportano LMR differenziati per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali, con valori espressi in mg/kg e con frequente rinvio al limite di determinazione analitica (*1 o *3), quando il residuo è sostanzialmente non quantificabile.
Per il diclorprop-P, il regolamento aggiorna gli LMR per una serie di colture, inclusi agrumi e diversi prodotti vegetali e animali. Per l’etefon, sono aggiornati gli LMR per varie colture, tra cui cachi e altre categorie di ortaggi e cereali; per il tau-fluvalinato e lo spinetoram sono fissati nuovi valori in molteplici matrici, comprese frutta, ortaggi e prodotti di origine animale.
Casi specifici evidenziati dai considerando
Per lo spinetoram, l’EFSA ha concluso che, per l’uso sulla scarola, non è possibile escludere un rischio per il consumatore: l’LMR vigente resta quindi invariato per tale impiego. Per l’etridiazolo, pur in presenza di informazioni incomplete, la Commissione fissa un LMR di 0,4 mg/kg per le cucurbitacee con buccia commestibile, ritenuto coerente con la buona pratica agricola. Per il flonicamid, l’EFSA raccomanda l’aumento di alcuni LMR nei prodotti di origine animale per tenere conto degli impieghi previsti sulla barbabietola da zucchero.
Sostanze di base e inserimento nell’allegato IV
Il regolamento inserisce nell’allegato IV cinque sostanze: Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, perossido di idrogeno e Urtica spp. La Commissione giustifica l’inserimento con le conclusioni scientifiche secondo cui i rispettivi metaboliti o condizioni d’uso non determinano residui tali da porre rischi per il consumatore; per tre di esse si richiama inoltre la qualifica di "sostanze di base" già riconosciuta da specifici regolamenti di esecuzione del 2017.
Osservazioni tecniche e definizioni di residuo
L’allegato contiene numerose note tecniche: in particolare, sono indicate definizioni di residuo diverse per diclorprop e per flonicamid, nonché per altri casi specifici. È inoltre precisato che, per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie, l’LMR applicabile coincide con quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute all’essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Informazioni mancanti e riesame futuro degli LMR
Per alcune combinazioni sostanza/prodotto la Commissione precisa che, al momento del riesame dell’LMR, terrà conto di eventuali informazioni aggiuntive se presentate entro i termini indicati; in caso contrario, terrà conto della loro mancanza. I termini richiamati sono, tra gli altri, il 19 novembre 2017 per alcuni metodi di analisi, il 27 gennaio 2018 per stabilità al magazzinaggio e sperimentazioni sui residui relative al flonicamid ed etefon, il 29 giugno 2018 per sperimentazioni sui residui e metodi di analisi relativi al fluazifop-P, e il 14 marzo 2017 per uno studio di idrolisi relativo alla metaldeide.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
Sono sostituiti gli LMR per diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P, metaldeide e penconazolo nell’allegato II, e per etridiazolo, spinetoram (XDE-175) e tau-fluvalinato nell’allegato III, parte A. Le nuove tabelle fissano valori differenziati per numerosi prodotti vegetali e animali, con rinvii al limite di determinazione analitica in diversi casi.
Inserimento di sostanze nell’allegato IV
Sono inserite nell’allegato IV le voci Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, perossido di idrogeno e Urtica spp., con conseguente esclusione dalla necessità di fissare LMR specifici nei prodotti alimentari e mangimi.
Domande di modifica degli LMR e ruolo dell’EFSA
Le modifiche originano da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8 e successivamente esaminate dall’EFSA, che ha formulato pareri motivati e valutazioni del rischio per i consumatori (e, se del caso, per gli animali).
Esiti specifici delle valutazioni scientifiche
Per lo spinetoram sulla scarola l’EFSA non ha potuto escludere un rischio per il consumatore: l’LMR vigente è pertanto mantenuto. Per l’etridiazolo, la Commissione fissa l’LMR per le cucurbitacee con buccia commestibile a 0,4 mg/kg, coerente con la buona pratica agricola, nonostante alcune lacune informative. Per il flonicamid l’EFSA raccomanda l’aumento di alcuni LMR nei prodotti di origine animale, per tener conto degli impieghi su barbabietola da zucchero.
Termini per la presentazione di ulteriori informazioni
Per talune combinazioni sostanza/prodotto la Commissione terrà conto di informazioni mancanti al riesame dell’LMR, se presentate entro specifiche date: 19 novembre 2017 (metodi di analisi per alcune combinazioni, tra cui diclorprop-P e taluni prodotti animali), 27 gennaio 2018 (flonicamid: stabilità al magazzinaggio e sperimentazioni sui residui; etefon: sperimentazioni sui residui) e 29 giugno 2018 (fluazifop-P: sperimentazioni sui residui; metodi di analisi). Per la metaldeide è previsto il termine del 14 marzo 2017 per ulteriori dati su idrolisi e sterilizzazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 set 2017Regolamento (UE) 2017/1778
- Regolamento · 29 set 2017Regolamento (UE) 2018/64
- Regolamento · 29 set 2017Regolamento (UE) 2018/65
- Regolamento · 29 set 2017Regolamento (UE) 2018/66
- Regolamento · 28 set 2017Regolamento (UE) 2017/1770
- Regolamento · 28 set 2017Regolamento (UE) 2017/1772
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →