Cassazione Penale, Ordinanza n. 01374/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo vizio motivazionale sulla qualificazione giuridica del fatto e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione rileva però che le censure non sono consentite in sede di legittimità perché investono il merito della valutazione e, comunque, non si confrontano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la questione sulla qualificazione giuridica e sull'attenuante non era stata proposta in appello, sicché risulta inammissibile anche per novità della doglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello logica, congrua e corretta in diritto, con adeguata valorizzazione degli elementi probatori sulla responsabilità e sulla piena consumazione del reato, nonché sul grave pregiudizio arrecato alla persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
è invocata come circostanza attenuante, ma la relativa doglianza è ritenuta inammissibile in cassazione perché non dedotta in appello e non scrutinabile nei termini prospettati
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una nuova valutazione del merito o in un generico dissenso sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio, se la motivazione impugnata è logica, congrua e immune da vizi di diritto.
- Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la loro deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità determina l'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, può valorizzare la piena consumazione del reato e la congrua motivazione sul pregiudizio arrecato alla persona offesa come elementi idonei a confermare la correttezza della decisione di merito.
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