Regolamento (UE) 2022/1950
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione del 14 ottobre 2022 che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per sette anni l’approvazione del creosoto, sostanza considerata candidata alla sostituzione e soggetta a criteri di esclusione, ma ritenuta ancora necessaria per specifici usi industriali nel trattamento del legno. L’autorizzazione è però circoscritta a travi ferroviarie e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, con forti limitazioni su autorizzazione, imballaggio, etichettatura, immissione sul mercato e gestione dei rischi per la salute e l’ambiente. Per gli altri impieghi non è stato dimostrato il soddisfacimento delle condizioni per il rinnovo, sicché opera un periodo transitorio e il precedente atto di proroga viene abrogato.
Rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8, con condizioni restrittive per l’uso industriale e per l’immissione sul mercato del legno trattato.
Ambito di applicazione
Si applica al creosoto come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 8 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché ai biocidi contenenti creosoto destinati al trattamento del legno e agli articoli trattati con tale sostanza, in particolare traversine ferroviarie e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni. L’approvazione è rinnovata nell’Unione con applicazione diretta negli Stati membri, ma l’uso dei prodotti e l’immissione sul mercato degli articoli trattati sono limitati agli Stati membri che soddisfano la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo gli elenchi pubblicati dall’ECHA. Sono esclusi gli altri usi del creosoto diversi da quelli espressamente contemplati nella domanda di rinnovo e nel regolamento.
Rinnovo dell’approvazione del creosoto per biocidi del tipo di prodotto 8
Il regolamento rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, ma solo per usi molto circoscritti e a fronte di condizioni stringenti. La misura si fonda sulla valutazione scientifica dell’ECHA e sulla constatazione che, pur essendo il creosoto una sostanza cancerogena di categoria 1B e una sostanza PBT/vPvB, per alcuni impieghi industriali non esistono al momento alternative pienamente equivalenti o immediatamente praticabili.
Valutazione del rischio e motivi del rinnovo
Dalla procedura di rinnovo è emerso che il creosoto soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, la Commissione conclude che, per il trattamento del legno destinato a traversine ferroviarie e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, la mancata approvazione avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto ai rischi connessi all’uso della sostanza. La condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), viene quindi ritenuta soddisfatta per tali usi specifici.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda il creosoto come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 8, i biocidi contenenti tale sostanza e gli articoli trattati con creosoto. Le autorizzazioni sono consentite solo per il trattamento del legno mediante impregnazione sotto vuoto e pressione in impianti industriali e solo per la fabbricazione di traversine ferroviarie o di pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni. Per gli altri usi non è stato dimostrato il soddisfacimento delle condizioni richieste per il rinnovo.
Durata dell’approvazione e specifiche tecniche
L’approvazione è rinnovata fino al 31 ottobre 2029. L’allegato fissa la purezza minima del principio attivo al 100% p/p e impone limiti di impurità: meno dello 0,005% p/p di benzo(a)pirene e meno del 3% p/p di fenoli estraibili con acqua. Il creosoto è inoltre qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni di autorizzazione dei biocidi
I prodotti biocidi possono essere autorizzati solo per l’uso industriale specificato e in Stati membri in cui risulti soddisfatta la condizione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione del prodotto deve verificare espressamente tale condizione. Inoltre, i prodotti possono essere commercializzati solo in imballaggi da almeno 200 litri e non possono essere messi a disposizione del pubblico.
Misure di riduzione dell’esposizione e obblighi informativi
Il regolamento insiste su misure tecniche e organizzative per minimizzare l’esposizione umana e ambientale: applicazione in aree isolate o su supporti impermeabili con sistemi di contenimento, stoccaggio immediato del legno trattato in condizioni idonee, prevenzione dello scolo e raccolta dei residui per il riutilizzo o lo smaltimento. Tali prescrizioni devono comparire in etichetta e, se del caso, nelle schede di dati di sicurezza.
Immissione sul mercato degli articoli trattati
Per le traversine ferroviarie e i pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni trattati con creosoto, l’ECHA deve pubblicare entro il 31 gennaio 2023 gli elenchi degli Stati membri in cui l’immissione sul mercato è consentita. Dal 30 aprile 2023 l’immissione sul mercato è limitata agli Stati inclusi nei rispettivi elenchi. Uno Stato membro può chiedere la propria rimozione dall’elenco; in tal caso, gli articoli trattati non possono più essere immessi sul suo mercato per 180 giorni dalla data di rimozione.
Etichettatura degli articoli trattati
L’articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2012 è richiamato per le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta. In aggiunta, l’etichetta deve contenere una specifica avvertenza sullo stoccaggio e sulla protezione contro l’accesso non autorizzato, nonché, dal 30 aprile 2023, la dicitura limitativa dell’uso finale e quella che rinvia al sito web dell’ECHA per verificare gli Stati in cui la commercializzazione è consentita.
Coordinamento con il diritto UE e cessazione della misura precedente
Il regolamento precisa che restano applicabili le restrizioni dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Inoltre, abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839, che aveva prorogato la scadenza dell’approvazione al 31 ottobre 2022, poiché l’esame della domanda di rinnovo è ora concluso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione e durata
L’approvazione del creosoto come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata fino al 31 ottobre 2029. Il principio attivo è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012, con conseguente rinnovo non superiore a sette anni.
Specifiche del principio attivo
Il creosoto deve avere purezza minima del 100% p/p. Deve contenere meno dello 0,005% p/p di benzo(a)pirene e meno del 3% p/p di fenoli estraibili con acqua. Sono indicati i numeri identificativi CE 232-287-5 e CAS 8001-58-9.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi
I biocidi contenenti creosoto possono essere autorizzati solo per il trattamento del legno mediante impregnazione sotto vuoto e pressione in impianti industriali destinati alla fabbricazione di traversine ferroviarie o pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni. La valutazione del prodotto deve verificare, ai sensi dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, il soddisfacimento della condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.
Limitazioni territoriali all’uso
L’uso dei prodotti può essere autorizzato solo negli Stati membri in cui è soddisfatta la condizione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. L’ECHA deve pubblicare elenchi degli Stati membri nei quali è consentita l’immissione sul mercato di traversine ferroviarie e di pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni trattati con creosoto.
Imballaggio e divieto di vendita al pubblico
I prodotti possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 200 litri e non possono essere messi a disposizione del pubblico sul mercato.
Misure di mitigazione dei rischi e etichettatura dei prodotti
Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che l’applicazione industriale avvenga in area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con sistemi di contenimento, che il legno sia conservato subito dopo il trattamento in luogo riparato e/o su sostegni impermeabili per evitare scolo nel suolo, nelle fognature o nelle acque, e che i residui siano raccolti per riutilizzo o smaltimento.
Condizioni per l’immissione sul mercato del legno trattato
Entro il 31 gennaio 2023 l’ECHA pubblica gli elenchi degli Stati membri nei quali possono essere immessi sul mercato traversine ferroviarie trattate con creosoto e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni trattati con creosoto. Dal 30 aprile 2023, negli Stati compresi negli elenchi, possono essere immessi sul mercato solo gli articoli trattati per gli usi indicati.
Rimozione dagli elenchi e periodo di grazia
Uno Stato membro può chiedere in qualsiasi momento di essere rimosso dal relativo elenco. Quando l’ECHA procede alla rimozione, gli articoli trattati per l’uso interessato non possono più essere immessi sul mercato di tale Stato membro per 180 giorni dalla data di rimozione.
Obblighi di etichettatura degli articoli trattati
L’etichetta deve riportare le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e specifiche dichiarazioni di sicurezza, tra cui il divieto di accesso del pubblico durante lo stoccaggio, le misure anti-accesso non autorizzato, le modalità di conservazione su sostegni rigidi impermeabili o materiale assorbente, e l’obbligo di smaltire come rifiuto pericoloso eventuali fuoriuscite o materiale contaminato.
Ulteriori diciture obbligatorie dal 30 aprile 2023
Dal 30 aprile 2023 l’etichetta deve indicare, secondo il caso, "Consentito solo per l’uso come traversina ferroviaria" oppure "Consentito solo per l’uso come palo per le linee elettriche o di telecomunicazione". Deve inoltre riportare la dicitura che l’immissione sul mercato è limitata ad alcuni Stati membri dell’Unione europea e che occorre verificare sul sito dell’ECHA dove l’immissione sia consentita.
Esclusione di altri usi e periodo transitorio
Per gli usi del creosoto diversi dal trattamento del legno per traversine ferroviarie e pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni non è stata dimostrata alcuna condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. È quindi previsto un periodo transitorio, al termine del quale il legno trattato con biocidi contenenti creosoto non potrà più essere immesso sul mercato se non per gli usi espressamente mantenuti.
Abrogazione della proroga precedente e coordinamento con REACH
È abrogata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839, che aveva posticipato la scadenza dell’approvazione al 31 ottobre 2022. Il regolamento precisa inoltre che restano fermi gli obblighi derivanti dalle restrizioni dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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