Regolamento (UE) 2022/1936
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1936 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) 2018/1542, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/1936 aggiorna l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2018/1542. In particolare, sostituisce la voce n. 12 dell’allegato I relativa a Sergei Ivanovich Menyailo, riformulando i dati identificativi e i motivi della designazione. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 per aggiornare la designazione di una persona fisica soggetta a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, limitatamente alla voce n. 12 della sottorubrica "A. Persone fisiche"; riguarda quindi la persona fisica designata e, indirettamente, i soggetti che devono dare attuazione alle misure restrittive previste dal regime sanzionatorio UE. Non introduce un nuovo regime materiale, ma aggiorna una designazione già esistente.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1936 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Il regolamento interviene in un regime sanzionatorio dell’Unione già esistente in materia di armi chimiche. Il considerando centrale richiama il riesame, effettuato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1542, dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, con conseguente necessità di aggiornare una voce dell’allegato I.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio, richiamato il regolamento (UE) 2018/1542 e la proposta dell’alto rappresentante, adotta il presente atto di esecuzione per adeguare l’elenco delle designazioni. Il meccanismo è quello tipico delle misure restrittive mirate: non si crea un nuovo apparato normativo, ma si mantiene aggiornato l’elenco dei destinatari delle misure alla luce del riesame periodico previsto dal regolamento di base.
Ambito della modifica
La modifica è puntuale e riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542. In particolare, la voce n. 12 dell’elenco, nella sottorubrica "A. Persone fisiche", viene sostituita da una nuova formulazione. Non risultano modifiche alle altre voci dell’allegato né alle disposizioni sostanziali del regime sanzionatorio.
Identità e dati della persona designata
La nuova voce identifica Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО), con i seguenti dati essenziali:
- sesso maschile;
- data di nascita: 22 agosto 1960;
- luogo di nascita: Alagir;
- cittadinanza russa;
- titolo: capo dell’Ossezia settentrionale-Alania.
Motivi della designazione
La motivazione della designazione è ampiamente descritta nella voce aggiornata. Il regolamento indica che Sergei Menyailo è stato capo dell’Ossezia settentrionale-Alania e, prima ancora, rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa per il distretto federale siberiano tra il 2016 e aprile 2021. In tale qualità era responsabile dell’attuazione dei poteri costituzionali del presidente, inclusa l’attuazione della politica estera e interna dello Stato. Si precisa inoltre che è stato membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa fino all’agosto 2021.
Il testo collega la designazione al caso Alexei Navalny, affermando che questi è stato oggetto di repressione e vessazioni sistematiche da parte di attori statali e giudiziari della Federazione russa. Il regolamento riferisce che Navalny, durante un viaggio in Siberia nell’agosto 2020, si è gravemente ammalato il 20 agosto 2020, è stato ricoverato a Omsk e trasferito a Berlino il 22 agosto 2020; analisi di laboratori in Germania, Francia e Svezia hanno riscontrato l’avvelenamento mediante un agente nervino tossico del gruppo Novichok. Poiché tale agente sarebbe accessibile soltanto alle autorità statali russe, il Consiglio ritiene ragionevole concludere che l’avvelenamento sia stato possibile solo con il consenso dell’ufficio esecutivo presidenziale. In tale quadro, Menyailo è considerato responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o partecipato all’avvelenamento, qualificato come uso di armi chimiche ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come previsto dall’articolo 2, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce n. 12 dell’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, nella sottorubrica "A. Persone fisiche".
Nuova voce per Sergei Ivanovich Menyailo
La voce n. 12 è sostituita con una nuova scheda riferita a Sergei Ivanovich MENYAILO, nato il 22 agosto 1960 ad Alagir, cittadino russo, sesso maschile, titolare della carica di capo dell’Ossezia settentrionale-Alania. Sono riportati i motivi della designazione, collegati al suo precedente ruolo di rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel distretto federale siberiano e al sostegno fornito alle persone coinvolte nell’avvelenamento di Alexei Navalny mediante un agente nervino del gruppo Novichok, qualificato come uso di armi chimiche.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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