Regolamento (UE) 2022/2057
Regolamento (UE) 2022/2057 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro dei contingenti tariffari autonomi dell’UE per alcuni prodotti della pesca destinati alla trasformazione, inserendo nuovi contingenti a dazio zero. L’intervento risponde alla necessità di garantire approvvigionamento all’industria di trasformazione dell’Unione, in un contesto di forte dipendenza dalle importazioni e di ritardo nei nuovi protocolli con Islanda e Norvegia. Le nuove misure si applicano dal 1º novembre 2022 e restano operative fino al 31 dicembre 2023, con una limitazione stagionale per talune merci.
Modifica del regolamento (UE) 2020/1706 per estendere e integrare contingenti tariffari autonomi UE a dazio zero per taluni prodotti della pesca destinati alla trasformazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti della pesca indicati nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1706, come modificato, destinate alla trasformazione nell’industria dell’Unione. Riguarda operatori importatori e soggetti che dichiarano le merci per l’immissione in libera pratica negli Stati membri. L’applicazione decorre dal 1º novembre 2022 e i nuovi contingenti sono validi fino al 31 dicembre 2023, nell’ambito del periodo di applicazione del regolamento base 2021-2023. È prevista una limitazione temporale specifica: per alcune merci il beneficio del contingente non si applica alle dichiarazioni per l’immissione in libera pratica dal 15 febbraio al 15 giugno.
Modifica del regolamento (UE) 2020/1706 sui contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca
Il regolamento (UE) 2022/2057 del Consiglio interviene sul regime di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per determinati prodotti della pesca destinati alla trasformazione. La ratio dell’atto, espressamente richiamata nei considerando, è garantire un approvvigionamento adeguato all’industria di trasformazione dell’Unione, attenuando la dipendenza dalle importazioni da paesi terzi e prevenendo carenze di prodotti esenti da dazi.
Contesto e finalità
Il regolamento base (UE) 2020/1706 aveva già istituito contingenti tariffari autonomi per il periodo 2021-2023. Successivamente, il regolamento (UE) 2021/1203 aveva aggiunto nuovi contingenti con scadenza al 31 ottobre 2022, legata alla cessazione dei protocolli bilaterali con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia. Poiché i negoziati per nuovi protocolli aggiuntivi non si sarebbero conclusi prima di tale data, il Consiglio ha ritenuto necessario introdurre nuovi contingenti validi fino alla scadenza del periodo di applicazione del regolamento 2020/1706.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda le importazioni nell’Unione di specifici prodotti della pesca indicati nell’allegato, purché destinati alla trasformazione. I beneficiari economici sono quindi gli importatori e, in concreto, le imprese della filiera di trasformazione che si approvvigionano di tali merci in regime doganale agevolato. Il regolamento si applica dal 1º novembre 2022 ed è inserito nel quadro temporale del regolamento base, con validità dei nuovi contingenti fino al 31 dicembre 2023. Per alcune merci è prevista una limitazione stagionale del beneficio tra il 15 febbraio e il 15 giugno.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2020/1706. Nell’allegato vengono inseriti nuovi contingenti tariffari autonomi a dazio zero, tutti con finalità di trasformazione industriale:
- 09.2509: aringhe aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione, quantitativo annuo 17 500 t (peso netto sgocciolato);
- 09.2510: aringhe congelate (Clupea harengus, Clupea pallasii) destinate alla trasformazione, quantitativo annuo 11 670 t;
- 09.2512: pesci congelati destinati alla trasformazione, quantitativo annuo 3 850 t, comprendenti varie specie indicate nella tabella;
- 09.2513: filetti di aringhe congelati destinati alla trasformazione, quantitativo annuo 29 170 t;
- 09.2514: filetti di scorfani (Sebastes spp.) freschi o refrigerati destinati alla trasformazione, quantitativo annuo 1 520 t.
Regola speciale sul periodo 15 febbraio-15 giugno
Per una delle voci dell’allegato è indicata un’esclusione temporale: dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica. Si tratta di una limitazione rilevante in sede doganale, che incide sulla fruizione dell’aliquota preferenziale in un preciso intervallo stagionale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza. L’applicazione sostanziale decorre però dal 1º novembre 2022. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento 2020/1706
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 conformemente all’allegato del regolamento in esame, introducendo nuovi contingenti tariffari autonomi per prodotti della pesca.
Nuovi contingenti tariffari a dazio zero
Vengono aggiunte quattro nuove voci di contingente: 09.2509 per aringhe aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione, quantitativo annuo 17 500 t (peso netto sgocciolato), dazio 0%; 09.2510 per aringhe congelate destinate alla trasformazione, quantitativo annuo 11 670 t, dazio 0%; 09.2512 per pesci congelati destinati alla trasformazione, quantitativo annuo 3 850 t, dazio 0%; 09.2513 per filetti di aringhe congelati destinati alla trasformazione, quantitativo annuo 29 170 t, dazio 0%; 09.2514 per filetti di scorfani freschi o refrigerati destinati alla trasformazione, quantitativo annuo 1 520 t, dazio 0%.
Periodo contingентale e applicazione temporale
I nuovi contingenti si applicano dal 1º novembre 2022 al 31 dicembre 2023, con effetto coordinato con la durata del regolamento base 2021-2023.
Esclusione stagionale per alcune merci
Per le merci interessate da alcune voci del contingente, dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.
Entrata in vigore immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza di evitare penurie di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell’Unione.
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