Regolamento (UE) 2022/1942
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1942 of 13 October 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2019 as regards certain plants for planting of Jasminum polyanthum Franchet originating in Uganda, amending Implementing Regulation (EU) 2020/1213 as regards the phytosanitary measures for the introduction of those plants for planting into the Union territory and correcting Implementing Regulation (EU) 2020/1213 as regards the phytosanitary measures for the introduction of certain plants for planting of Jasminum polyanthum Franchet originating in Israel, into the Union territory
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina fitosanitaria dell’Unione per alcune talee di Jasminum polyanthum Franchet, sulla base della valutazione scientifica EFSA relativa al materiale proveniente dall’Uganda. Tale materiale viene escluso dall’elenco delle piante ad alto rischio e sottoposto a specifiche misure di importazione ritenute sufficienti a ridurre il rischio a un livello accettabile. Contestualmente, il testo corregge un errore nelle misure applicabili al materiale originario di Israele, eliminando un riferimento non necessario a un parassita da quarantena dell’Unione.
Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di talee radicate/non radicate di Jasminum polyanthum Franchet provenienti dall’Uganda e corregge le misure già previste per l’Israele.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante per la moltiplicazione di Jasminum polyanthum Franchet, in particolare talee non radicate provenienti dall’Uganda e dall’Israele. Incide sul regime degli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e 2020/1213, quindi sulla classificazione come piante ad alto rischio e sulle condizioni fitosanitarie di importazione. Non disciplina altre specie o altri Paesi, se non per la correzione specifica relativa all’Israele; entrata in vigore al terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle misure fitosanitarie per Jasminum polyanthum Franchet
Il regolamento interviene sul regime UE relativo all’introduzione nell’Unione di alcune piante per la moltiplicazione di Jasminum polyanthum Franchet, con particolare riguardo alle talee non radicate provenienti dall’Uganda e all’aggiornamento/correzione delle misure già previste per Israele. La Commissione fonda l’intervento sulla valutazione preliminare dei rischi, sul parere scientifico EFSA del 31 marzo 2022 e sull’esigenza di garantire un livello accettabile di protezione fitosanitaria senza ostacolare oltre il necessario il commercio.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante. In particolare, richiama l’articolo 42, paragrafo 4, e si coordina con:
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018, che disciplina la procedura di valutazione del rischio per le piante ad alto rischio;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che stabilisce le misure fitosanitarie per le specie rimosse dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019.
Valutazione del rischio per l’Uganda
L’Uganda aveva presentato il 4 dicembre 2019 una richiesta di esportazione verso l’Unione di talee non radicate di Jasminum polyanthum Franchet, corredata del relativo dossier tecnico. L’EFSA, con parere del 31 marzo 2022, ha individuato come parassiti pertinenti Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis e Selenaspidus articulatus, valutando inoltre le misure di mitigazione proposte.
Sulla base di tale parere, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario per l’introduzione nell’Unione del materiale originario dell’Uganda è accettabile, purché siano applicate misure appropriate. Ne consegue che queste talee non devono più essere considerate piante ad alto rischio.
Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene modificato per escludere dall’elenco delle piante ad alto rischio le talee non radicate di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda. La voce pertinente viene quindi riformulata in modo da prevedere l’esclusione delle talee non radicate originarie di Israele e Uganda.
Nuove condizioni di importazione per l’Uganda
Per l’introduzione nell’Unione delle talee non radicate di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda, il regolamento inserisce nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 un nuovo set di misure fitosanitarie, con codice CN ex 0602 10 90.
Le condizioni richieste sono le seguenti:
- dichiarazione ufficiale che il materiale è esente da Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus;
- coltivazione in un sito dotato di protezione fisica contro l’introduzione di tali parassiti;
- ispezione ufficiale del sito di produzione almeno una volta al mese, con esito di assenza dei parassiti indicati;
- ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione del lotto, con campionamento sufficiente a consentire l’individuazione di un livello di infestazione dell’1 % con confidenza del 99 % per ciascun parassita.
Inoltre, il certificato fitosanitario deve riportare, nella sezione "Additional Declaration":
- la frase: "The consignment complies with Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1213";
- la specificazione dei siti di produzione registrati.
Correzione delle misure per Israele
Il regolamento corregge anche l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per le talee non radicate di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, codice CN ex 0602 10 90.
La correzione elimina il riferimento a Scirtothrips dorsalis, perché tale organismo è già elencato come organismo nocivo da quarantena dell’Unione e, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, ne è vietata l’introduzione, la movimentazione, il possesso, la moltiplicazione e il rilascio nel territorio dell’Unione. Per il resto, restano ferme le misure già previste:
- assenza di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense;
- coltivazione per l’intera vita della pianta in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese d’origine;
- protezione fisica del sito contro l’introduzione dei parassiti indicati;
- ispezioni ufficiali ogni tre settimane;
- ispezione ufficiale pre-esportazione con campionamento tale da rilevare almeno l’1 % di infestazione con confidenza del 99 % e test per Colletotrichum siamense sulle piante sintomatiche.
Anche in questo caso i certificati fitosanitari devono contenere la medesima dichiarazione aggiuntiva e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Entrata in vigore e finalità commerciale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica tale urgenza con l’obiettivo di consentire la ripresa delle importazioni dall’Uganda nel più breve tempo possibile, nel rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall’Accordo SPS dell’OMC.
Effetti pratici per gli operatori
Per operatori e consulenti, l’atto comporta che le importazioni di talee non radicate di Jasminum polyanthum Franchet dall’Uganda non sono più trattate come piante ad alto rischio, ma sono ammesse solo se accompagnate dalle specifiche garanzie fitosanitarie previste dal regolamento (UE) 2020/1213. Per Israele, il testo allinea le misure ai divieti già derivanti dal regime generale degli organismi nocivi da quarantena, eliminando una duplicazione normativa non necessaria.
Disposizioni principali
Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio per l’Uganda
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato in modo da non includere più, tra le piante ad alto rischio, le talee non radicate di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda. La voce modificata passa a indicare che sono escluse solo le talee non radicate originarie di Israele e Uganda.
Nuove misure fitosanitarie per l’Uganda
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce per Jasminum polyanthum Franchet, talee non radicate di piante per la coltivazione, codice CN ex 0602 10 90, origine Uganda. Sono richieste una dichiarazione ufficiale di assenza di Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus; coltivazione in sito fisicamente protetto contro l’introduzione di tali parassiti; ispezione ufficiale mensile del sito di produzione con esito indenne; ispezione ufficiale pre-esportazione del lotto con campionamento idoneo a rilevare almeno l’1 % di infestazione con livello di confidenza del 99 % per ciascun parassita. I certificati fitosanitari devono riportare nella casella "Additional Declaration" la frase di conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Correzione delle misure per Israele
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è corretto per le talee non radicate di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, codice CN ex 0602 10 90. Viene eliminato il riferimento a Scirtothrips dorsalis, ritenuto non necessario perché parassita da quarantena dell’Unione già vietato ex articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Restano le altre prescrizioni: assenza di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense; coltivazione presso un luogo di produzione registrato e sottoposto a vigilanza; protezione fisica del sito contro l’introduzione dei parassiti indicati; ispezioni ufficiali ogni tre settimane; ispezione pre-esportazione del lotto con campionamento per rilevare almeno l’1 % di infestazione con confidenza del 99 % e test per Colletotrichum siamense sulle piante sintomatiche; medesima dichiarazione aggiuntiva nei certificati fitosanitari.
Base scientifica e motivazione
Le modifiche si fondano sulla richiesta presentata dall’Uganda il 4 dicembre 2019 e sul parere scientifico EFSA del 31 marzo 2022, che ha identificato i parassiti rilevanti e valutato le misure di mitigazione. La Commissione ritiene che, con tali misure, il rischio fitosanitario sia ridotto a un livello accettabile. La correzione relativa a Israele deriva invece dal fatto che non era necessario includere misure per Scirtothrips dorsalis, già vietato in quanto organismo da quarantena dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva tale decorrenza anticipata con l’esigenza di riprendere quanto prima le importazioni dall’Uganda e di rispettare gli obblighi derivanti dall’Accordo SPS dell’OMC.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1934
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1935
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1936
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1941
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2057
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2122
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →