Regolamento (UE) 2022/1935
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1935 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) 2019/1716, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Nicaragua modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716. La revisione riguarda la motivazione di due persone fisiche già inserite nell’elenco, confermandone la permanenza nel perimetro delle misure restrittive. Il provvedimento è immediatamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716 aggiornando la motivazione relativa a due persone fisiche soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716, nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Nicaragua. Il presente regolamento di esecuzione incide in particolare sulle voci n. 3 e n. 19 della rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 2" dell’allegato I. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti del Nicaragua
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1935 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive adottato con il regolamento (UE) 2019/1716 in considerazione della situazione in Nicaragua. La finalità è limitata all’aggiornamento dell’allegato I, a seguito del riesame dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Contesto e base giuridica
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2019/1716 e, in particolare, il suo articolo 13, paragrafo 1, quale base per l’adozione del presente atto di esecuzione. Dai considerando emerge che il riesame dell’elenco ha portato a ritenere opportuno aggiornare la motivazione relativa a due persone fisiche già inserite nell’elenco delle sanzioni.
Ambito dell’intervento normativo
L’intervento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica il contenuto dell’allegato I del regolamento originario. In concreto, la rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 2" è aggiornata con la sostituzione delle voci n. 3 e n. 19.
Persona fisica n. 3: Francisco Javier Díaz Madriz
La nuova scheda identifica Francisco Javier Díaz Madriz, nato il 3 agosto 1961 e di sesso maschile, come direttore generale della polizia nazionale del Nicaragua (NNP) dal 23 agosto 2018 ed ex vicedirettore generale. La motivazione lo indica come responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua, anche per il ruolo di capo delle forze di polizia che avrebbero commesso violenza contro civili, uso eccessivo della forza, arresti e detenzioni arbitrari e torture. Viene inoltre menzionato il suo ruolo nel 2021 nel condurre indagini per avviare procedimenti contro leader dell’opposizione arrestati prima delle elezioni.
Persona fisica n. 19: Lumberto Ignacio Campbell Hooker
La nuova scheda relativa a Lumberto Ignacio Campbell Hooker riporta la sua qualità di membro del Consiglio supremo elettorale (CSE) e di presidente ad interim del CSE nel 2018. Sono indicati, tra gli elementi identificativi, la data di nascita (3 dicembre 1949), il luogo di nascita (Raas, Nicaragua), la cittadinanza nicaraguense, il numero di passaporto e il documento di identità.
La motivazione collega la sua posizione al funzionamento del CSE, organo responsabile della preparazione, dello svolgimento e della certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021. Secondo il testo, tali elezioni avrebbero compromesso istituzioni e processi democratici per la mancanza di trasparenza, di una vera opposizione e di un dibattito democratico. Il CSE avrebbe inoltre privato l’opposizione della possibilità di partecipare a elezioni libere e organizzato il voto in condizioni non democratiche. Si aggiunge che il suo mandato di membro del CSE è stato rinnovato dall’Assemblea generale nel maggio 2021 e che egli avrebbe pubblicamente giustificato e lodato l’organizzazione delle elezioni del 7 novembre 2021.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato sono sostituite le voci 3 e 19 della rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 2".
Motivazione aggiornata per Francisco Javier Díaz Madriz
La voce n. 3 è sostituita con una motivazione che lo qualifica come direttore generale della polizia nazionale del Nicaragua dal 23 agosto 2018 ed ex vicedirettore generale. Gli vengono attribuite gravi violazioni dei diritti umani e repressione della società civile e dell’opposizione democratica, inclusi uso eccessivo della forza, arresti e detenzioni arbitrari e torture; nel 2021 avrebbe condotto indagini per avviare procedimenti contro leader dell’opposizione arrestati prima delle elezioni.
Motivazione aggiornata per Lumberto Ignacio Campbell Hooker
La voce n. 19 è sostituita con una motivazione che lo individua come membro del Consiglio supremo elettorale nicaraguense, organo responsabile della preparazione, dello svolgimento e della certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021. La motivazione afferma che tali elezioni si sono svolte in assenza di trasparenza, di una vera opposizione e di un dibattito democratico, compromettendo istituzioni e processi democratici; inoltre, il CSE avrebbe privato l’opposizione della possibilità di partecipare a elezioni libere e organizzato il voto in condizioni non democratiche.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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