Regolamento (UE) 2022/1934
Regolamento (UE) 2022/1934 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1716, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione in relazione alla situazione in Nicaragua, modificando il regolamento (UE) 2019/1716. La novità principale è l’attribuzione alla Commissione del potere di aggiornare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, così da garantire condizioni uniformi di esecuzione. Viene inoltre sostituito integralmente l’allegato II con l’elenco aggiornato dei siti web delle autorità competenti nazionali e con l’indirizzo della Commissione per le notifiche.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1716 sulle misure restrittive relative al Nicaragua, attribuendo alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato II con i siti web delle autorità competenti e l’indirizzo per le notifiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sul regime delle misure restrittive già previsto dal regolamento (UE) 2019/1716, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato II relativo alle informazioni pratiche sulle autorità competenti nazionali e ai recapiti per le notifiche alla Commissione. Non introduce, nel testo fornito, esclusioni soggettive o materiali ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento base.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1716 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua
Il regolamento del Consiglio del 13 ottobre 2022 interviene sul regime restrittivo già adottato nel 2019 nei confronti del Nicaragua. L’obiettivo dichiarato nei considerando è garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento base, in particolare attraverso un meccanismo aggiornabile per le informazioni operative sulle autorità competenti nazionali.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’articolo 215 TFUE ed è adottato in collegamento con la decisione (PESC) 2019/1720 e con il regolamento (UE) 2019/1716, entrambi del 14 ottobre 2019. Dai considerando emerge che l’aggiornamento dell’allegato II è ritenuto necessario per assicurare uniformità applicativa tra gli Stati membri e per consentire una gestione centralizzata e dinamica delle informazioni rilevanti per l’esecuzione delle misure restrittive.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/1716
La modifica sostanziale riguarda l’articolo 17 del regolamento del 2019, al quale è aggiunto un nuovo paragrafo 4. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. La scelta normativa consente quindi di aggiornare nel tempo i riferimenti alle autorità competenti senza dover intervenire ogni volta con un nuovo atto del Consiglio.
Contenuto dell’allegato II sostituito
L’allegato II è sostituito integralmente e contiene l’elenco dei siti web nazionali attraverso i quali gli operatori possono reperire informazioni sulle autorità competenti per l’attuazione delle misure restrittive. Per ciascuno Stato membro è indicato il relativo link istituzionale. L’allegato riporta inoltre l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA), Rue de Spa 2, B-1049 Bruxelles, Belgio, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regola tipica dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti, il dato operativo rilevante è soprattutto l’aggiornamento dei riferimenti pratici alle autorità competenti e al canale di comunicazione con la Commissione, ai fini della corretta esecuzione del quadro sanzionatorio esistente.
Disposizioni principali
Attribuzione alla Commissione del potere di aggiornare l’allegato II
All’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1716 è aggiunto il paragrafo 4, che conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. La disposizione è giustificata dall’esigenza di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regime restrittivo.
Sostituzione integrale dell’allegato II
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1716 è sostituito da un nuovo allegato contenente i siti web delle autorità competenti dei singoli Stati membri in materia di misure restrittive e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea (DG FISMA, Rue de Spa 2, B-1049 Bruxelles, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1935
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1936
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1941
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1942
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2057
- Regolamento · 13 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2122
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →