Regolamento (UE) 2022/1941
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione del 13 ottobre 2022 relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un divieto temporaneo nell'Unione per cinque organismi nocivi considerati ad alto rischio fitosanitario. La misura è adottata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, in attesa del completamento di ulteriori valutazioni e analisi del rischio. L'obiettivo è prevenire l'ingresso e la diffusione di tali organismi nel territorio dell'Unione, alla luce delle reiterate intercettazioni alle frontiere e dell'assenza di riscontri della loro presenza nell'UE.
Divieto temporaneo, nell'Unione europea, di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di cinque specifici organismi nocivi per le piante.
Ambito di applicazione
Si applica nel territorio dell'Unione europea a qualsiasi soggetto che introduca, sposti, detenga, moltiplichi o rilasci gli organismi nocivi elencati nell'allegato. Il divieto riguarda in particolare Chloridea virescens, Leucinodes orbonalis, Leucinodes pseudorbonalis, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 maggio 2027.
Divieto temporaneo per cinque organismi nocivi per le piante
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione introduce una misura fitosanitaria temporanea volta a impedire la diffusione nell'Unione di cinque organismi nocivi ritenuti ad alto rischio. La Commissione adotta il provvedimento in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, richiamando le notifiche degli Stati membri, le intercettazioni alle frontiere e le valutazioni scientifiche e preliminari che evidenziano un pericolo imminente per il territorio dell'Unione.
Contesto e presupposti della misura
Dai considerando emerge che, nel 2021, diversi Stati membri hanno segnalato la presenza di organismi nocivi rinvenuti in partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi. Tali organismi non risultavano già elencati come organismi da quarantena rilevanti per l'Unione o per zone protette, né come organismi regolamentati non da quarantena ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La Commissione ritiene, sulla base delle valutazioni disponibili, che essi soddisfino i criteri dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2031, ma che occorrano ulteriori analisi del rischio prima di una disciplina definitiva nel sistema ordinario del diritto fitosanitario dell'Unione.
Organismi interessati
Il divieto si applica ai seguenti organismi nocivi, elencati nell'allegato con i rispettivi codici EPPO:
- Chloridea virescens Fabricius [HELIVI]
- Leucinodes orbonalis Guenée [LEUIOR]
- Leucinodes pseudorbonalis Mally et al. [LEUIPS]
- Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI]
- Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR]
Contenuto del divieto
L'articolo 1 prevede che, nel territorio dell'Unione, non siano consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi indicati. La formulazione è ampia e copre non solo l'ingresso iniziale nell'UE, ma anche ogni successiva circolazione, custodia, riproduzione o messa in libertà degli organismi stessi.
Valutazioni scientifiche richiamate
Il regolamento valorizza diverse basi tecnico-scientifiche: per alcuni organismi sono già state adottate misure a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; per altri sono state svolte valutazioni preliminari dei rischi o classificazioni EFSA. In particolare, i considerando richiamano l'esistenza di incertezze sull'impatto legato all'idoneità climatica per Leucinodes orbonalis e Leucinodes pseudorbonalis, nonché la necessità di ulteriori valutazioni sulle vie d'ingresso e di diffusione per Resseliella citrifrugis.
Natura temporanea e applicazione nel tempo
La misura è espressamente concepita come temporanea, per consentire il completamento delle valutazioni e analisi del rischio. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 maggio 2027. È inoltre ribadita l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore vivaistico, importatori, distributori e soggetti che detengono o movimentano materiale vegetale, il regolamento comporta un divieto assoluto relativo ai cinque organismi indicati. In termini operativi, ciò impone di verificare che le partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti non siano contaminate né associate agli organismi elencati, tenendo conto che la misura si fonda su un approccio precauzionale in attesa di ulteriori accertamenti scientifici.
Disposizioni principali
Divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio
L'articolo 1 vieta nel territorio dell'Unione l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi elencati nell'allegato. Il divieto riguarda cinque specie individuate con relativo codice EPPO: Chloridea virescens [HELIVI], Leucinodes orbonalis [LEUIOR], Leucinodes pseudorbonalis [LEUIPS], Resseliella citrifrugis [RESSCI] e Spodoptera ornithogalli [PRODOR].
Base giuridica e ragioni della misura
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. I considerando evidenziano che gli organismi nocivi sono stati notificati da diversi Stati membri nel 2021, intercettati più volte alle frontiere dell'Unione e ritenuti ad elevato rischio fitosanitario; per alcuni di essi risultano già valutazioni preliminari o classificazioni EFSA che indicano il soddisfacimento dei criteri per gli organismi da quarantena rilevanti per l'Unione.
Durata temporale di applicazione
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 maggio 2027.
Rapporto con ulteriori valutazioni del rischio
Dai considerando emerge che la misura è temporanea e funzionale al completamento di ulteriori analisi del rischio, tra cui valutazioni sull'idoneità climatica, sulle vie di ingresso e di diffusione e, per alcuni organismi, una più ampia valutazione del rischio a sostegno di eventuali future inclusioni nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
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