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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21438/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ritenendo decisivi il rinvenimento di nove dosi già confezionate e suddivise, pronte per la cessione su strada, relative a tre diverse sostanze (cocaina, crack ed eroina), oltre al possesso di 470 euro e all'assenza di una lecita attività lavorativa. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha contestato la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, sostanzialmente chiedendo una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa qualificazione della detenzione, in senso non finalizzato allo spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo dei motivi di appello e diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità, poiché fondata su corretti criteri inferenziali e su massime di अनुभव condivisibili, valorizzando la pluralità delle dosi, la loro confezione e la disponibilità di denaro in assenza di redditi leciti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    norma posta a base della condanna di merito per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità, richiamata come titolo del reato oggetto di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino, sotto la veste del vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e non manifestamente illogica.
  • La detenzione di stupefacenti suddivisi in dosi, confezionati in modo da essere immediatamente ceduti, unitamente al possesso di denaro e all'assenza di lecita attività lavorativa, può costituire un insieme di indici sintomatici della destinazione alla cessione a terzi.
  • Il giudice di merito può fondare l'affermazione di responsabilità su un ragionamento inferenziale basato su massime di esperienza, purché logicamente coerente e sorretto da elementi oggettivi del fatto.
  • La mera contestazione avversativa della motivazione della sentenza impugnata, senza specifica critica ai passaggi logici effettivamente sviluppati dal giudice di merito, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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