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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05478/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diritto al pagamento dell'indennità di posizione per gli anni 1999-2001, rivendicata in misura corrispondente a quella prevista dall'art. 12 del contratto collettivo decentrato integrativo della dirigenza. La Corte d'appello aveva escluso la domanda ritenendo applicabile l'accordo decentrato del 28/03/2002, adottato in attuazione di un obbligo assunto nel CCNL 1998-2001, e aveva affermato che la nuova disciplina potesse operare con effetti retroattivi e anche in senso peggiorativo, salvo i diritti quesiti. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme sui contratti e accordi collettivi di lavoro e omesso esame di un fatto decisivo; in particolare ha sostenuto che il giudice d'appello non avrebbe considerato l'esistenza di un diritto quesito alla misura originaria dell'indennità e il difetto di rappresentatività della delegazione trattante l'accordo decentrato del 2002. Ha inoltre insistito sulla tesi che il diritto fosse già entrato nel patrimonio del lavoratore al momento del collocamento a riposo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché le doglianze non riguardavano un fatto storico decisivo, ma questioni giuridiche e giudizi di sussunzione. Quanto alla violazione di legge, ha affermato che per i contratti collettivi integrativi il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e della motivazione, mentre la ricorrente non aveva specificato quali canoni fossero stati violati né quali norme del CCNL nazionale fondassero il preteso diritto quesito. Ha poi confermato il principio secondo cui la successione nel tempo di contratti collettivi decentrati e integrativi comporta l'immediata sostituzione delle clausole precedenti con le nuove, anche se meno favorevoli, senza che operino il divieto di reformatio in peius o la nozione di diritti quesiti nel senso invocato. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    consente la censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate; non è utilizzabile per dedurre genericamente principi generali o per contestare la valutazione del diritto quesito senza individuare la base normativa.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, principale o secondario, non una questione giuridica o un giudizio di sussunzione; restano escluse le mere argomentazioni difensive o le deduzioni istruttorie.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5

    la possibilità di denunciare direttamente in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi riguarda i contratti e accordi nazionali di cui all'art. 40, non quelli integrativi.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40

    viene richiamato per delimitare l'ambito dei contratti collettivi nazionali rispetto a quelli integrativi; per questi ultimi il controllo di legittimità è limitato ai canoni legali di interpretazione e alla motivazione.

  • art. 27 CCNL area dirigenza comparto regioni-enti locali 1998/2001

    "Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione..."

    la determinazione concreta della retribuzione di posizione è rimessa agli enti locali entro i parametri e i limiti fissati dalla contrattazione nazionale, ma la concreta misura dipende dalla contrattazione decentrata e integrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale disposizione che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo; non può essere veicolata con tale motivo la critica a valutazioni giuridiche, a questioni o a giudizi di sussunzione.
  • La denuncia di violazione di contratti collettivi integrativi non consente, di per sé, un controllo pieno in cassazione sulla loro interpretazione: il sindacato si limita alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici legali e dell'adeguatezza della motivazione.
  • La successione nel tempo di contratti collettivi decentrati o integrativi produce la sostituzione immediata delle clausole precedenti con quelle nuove, anche se meno favorevoli, senza che possa invocarsi un divieto generale di reformatio in peius sul piano della contrattazione collettiva.
  • Il concetto di diritto quesito richiede un diritto già definitivamente entrato nel patrimonio del titolare per effetto di un evento già maturato; non è configurabile per mere aspettative di stabilità di una disciplina pattizia futura o per la pretesa di mantenere nel tempo una regolazione collettiva più favorevole.
  • Quando la contrattazione nazionale rimette agli enti la determinazione concreta di un trattamento economico entro limiti e parametri generali, la censura in cassazione non può fondarsi direttamente sulla clausola nazionale se non si deduce specificamente la violazione dei limiti posti alla contrattazione decentrata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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