Sentenza del 17/02/2017 n. 4240 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiore materia imponibile ai fini IVA, con sanzioni e interessi, ritenendo indetraibile l’IVA relativa a sconti, promozioni e abbuoni riconosciuti dalla società ai propri rivenditori. Secondo l’Ufficio, tali operazioni, in assenza di adeguato fondamento contrattuale e di corretti adempimenti formali, potevano essere assimilate a cessioni di denaro non soggette a IVA e non rispettavano i requisiti dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per le variazioni in diminuzione. La società sosteneva invece che si trattasse di ordinarie operazioni commerciali documentate tramite fatture e note di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, rilevando che la Commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio, aveva motivato in modo apparente e apodittico, senza riesaminare concretamente la natura delle operazioni e senza spiegare perché fosse applicabile o non applicabile l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. La sentenza regionale è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché qualifichi nuovamente le operazioni, valuti la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali per la variazione IVA e provveda anche sulle spese. Non è stata ancora definita nel merito la spettanza della detrazione IVA.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 26
Variazioni dell’imponibile o dell’imposta
La detrazione dell’IVA conseguente a sconti o riduzioni del corrispettivo richiede la verifica sia della sostanza economica dell’operazione sia degli adempimenti formali previsti per le variazioni in diminuzione.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 23, 24 e 25
Per accedere al regime delle variazioni in diminuzione occorre registrare tempestivamente la variazione e la relativa causale, assicurando la corrispondenza tra le fatture originarie, le registrazioni contabili e le note di credito.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 2 e 3
Le operazioni devono essere correttamente qualificate come cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a IVA oppure come movimenti finanziari non rilevanti ai fini IVA.
Codice civile, art. 2697
Grava sul contribuente che invoca la detrazione o la variazione IVA l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusi l’accordo sullo sconto, la sua causale e il collegamento con le operazioni originarie.
Codice di procedura civile, artt. 383 e 384
Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi e alle indicazioni contenuti nella sentenza o ordinanza di cassazione e riesaminare la controversia conformandosi ad essi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile, non meramente apparente.
Massime di principio
- Gli sconti, abbuoni e premi riconosciuti a clienti o rivenditori possono incidere sull’IVA solo se rappresentano una reale riduzione del corrispettivo di una precedente cessione o prestazione, e non una semplice erogazione o movimentazione di denaro.
- La detraibilità o la variazione in diminuzione richiede normalmente la prova di un accordo tra le parti, anche successivo o non necessariamente scritto, purché adeguatamente documentato e indicato nelle note di credito con una causale specifica.
- È necessario garantire il collegamento univoco tra la nota di credito e le fatture o operazioni originarie, mediante dati contabili e documentali idonei a dimostrare oggetto, importo, soggetti e causa della variazione.
- Il rispetto degli adempimenti formali e dei termini di registrazione previsti dalla normativa IVA è autonomamente rilevante: la sola esistenza economica dello sconto non basta se la documentazione contabile è incompleta o non tempestiva.
- In caso di rinvio dalla Cassazione, il giudice deve esaminare nuovamente la controversia applicando i principi indicati dalla Corte e deve motivare in modo concreto la qualificazione delle operazioni; un semplice richiamo a precedenti o affermazioni apodittiche può determinare una nuova cassazione.
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