Sentenza del 17/02/2017 n. 7682 - Corte di Cassazione
Imposte sui redditi- Mancato pagamento - Cessione dei beni - Atti fraudolenti - Sequestro - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.G. era stato condannato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, avendo ceduto alla figlia il 50% delle quote della B.P. Immobiliare s.r.l. per sottrarle alla riscossione coattiva. La difesa sosteneva che la cessione fosse lecita e finalizzata alla riorganizzazione del patrimonio familiare, che il prezzo di 10.000 euro fosse congruo, che il debito tributario fosse inferiore alla soglia di punibilità e che mancassero il dolo specifico e l’idoneità fraudolenta dell’atto. Venivano inoltre contestati il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e la confisca dei beni. P.B. e B.F. lamentavano invece il rigetto della richiesta di restituzione dell’immobile sequestrato e la propria estraneità ai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano individuato plurimi indizi della finalità fraudolenta: assenza di una concreta giustificazione economica, cessione a un familiare privo di redditi, prezzo apparentemente incongruo rispetto al valore degli immobili sociali, mancata prova del pagamento e contestuale costituzione di un trust volto a formalizzare lo spossessamento dei beni. Il reato è stato qualificato come reato di pericolo, valutabile con giudizio ex ante, senza necessità che fosse già iniziata una procedura esecutiva e senza che fosse definitivamente determinato il debito tributario. Sono stati confermati anche il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e il mantenimento del vincolo sui beni. P.B. e B.F. avrebbero dovuto impugnare il rigetto del sequestro mediante appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., non con ricorso per cassazione contro la sentenza. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
La disposizione punisce gli atti simulati o fraudolenti diretti a rendere inefficace, anche solo in parte, la riscossione delle imposte. È un reato di pericolo, quindi l’idoneità dell’atto si valuta ex ante e non è necessario che sia già iniziata una procedura di riscossione coattiva né che il danno si sia effettivamente verificato.
Art. 47 c.p.
Non è stato ritenuto applicabile, poiché il contribuente conosceva la propria esposizione fiscale e la prossimità del giudizio tributario d’appello impediva di considerare inevitabile l’errore sull’ammontare del debito.
Art. 5 c.p.
ignoranza della legge penale
La decisione della Commissione tributaria provinciale, non definitiva e soggetta ad appello, non poteva fondare un’ignoranza inevitabile o un errore scusabile.
Art. 62-bis c.p.
circostanze attenuanti generiche
Il giudice non deve esaminare ogni singolo elemento dedotto dalla difesa, essendo sufficiente una motivazione basata sui fattori ritenuti decisivi, anche sfavorevoli.
Artt. 163 e 164 c.p.
sospensione condizionale della pena
Il beneficio può essere negato sulla base di una prognosi negativa riguardo alla futura condotta dell’imputato, adeguatamente motivata anche mediante il richiamo a precedenti penali.
Art. 322-ter c.p. e Legge 23 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143
La contestazione della confisca deve essere proposta dal soggetto titolare di uno specifico interesse sui beni. L’imputato non è legittimato a impugnare la confisca di beni che egli stesso dichiara appartenere esclusivamente a terzi.
Art. 322-bis c.p.p.
Il terzo che contesti il sequestro o chieda la restituzione del bene deve utilizzare l’appello cautelare, anche quando la decisione sia formalmente inserita nella sentenza, se essa conserva natura sostanziale di ordinanza autonoma.
Art. 616 c.p.p.
spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La cessione di beni o partecipazioni a familiari e la costituzione di trust non sono illecite in sé, ma possono integrare sottrazione fraudolenta quando, valutate complessivamente, risultano prive di una reale giustificazione economica e funzionali a svuotare il patrimonio del debitore.
- Per configurare il reato non è necessario attendere l’avvio dell’esecuzione fiscale o provare l’effettiva vanificazione della riscossione: è sufficiente che l’atto sia concretamente idoneo a ostacolarla, secondo una valutazione ex ante.
- L’ammontare del debito tributario rilevante non deve essere necessariamente definitivo al momento dell’atto; il contribuente che conosce l’esistenza di un contenzioso o di ulteriori passività fiscali non può fare affidamento automatico su una decisione tributaria provvisoria.
- Nel valutare la frode assumono rilievo il rapporto tra prezzo e valore dei beni, la capacità economica dell’acquirente, la prova effettiva del pagamento, la permanenza del controllo sostanziale sui beni e l’esistenza di ulteriori atti di spossessamento patrimoniale.
- Chi rivendica la proprietà dei beni sequestrati deve utilizzare lo specifico rimedio cautelare previsto dalla legge e dimostrare un interesse concreto; non è sufficiente dedurre genericamente l’estraneità al reato mediante un’impugnazione non consentita.
- In cassazione non è sufficiente riproporre la propria ricostruzione dei fatti: le censure devono evidenziare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale decisivo, non una mera rivalutazione del materiale probatorio.
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