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Sentenza

Sentenza del 17/02/2017 n. 133 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno 2009, determinando maggiori compensi professionali sulla base di indagini bancarie svolte dalla Questura di Potenza nell'ambito di un procedimento penale. L'accertamento comportava il superamento della soglia prevista per il regime dei contribuenti minimi e, di conseguenza, il recupero di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, sanzioni e interessi. Il contribuente contestava, tra l'altro, l'utilizzabilità delle indagini bancarie, l'insufficiente motivazione dell'atto, il disconoscimento del regime dei minimi, il mancato riconoscimento dell'IVA sugli acquisti e la debenza dell'IRAP.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Quanto al superamento della soglia nell'anno 2008, il giudice ha rilevato che, alla data di emissione dell'accertamento relativo al 2009, l'accertamento per il 2008 non era ancora divenuto definitivo; pertanto non poteva produrre la cessazione del regime dei minimi ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 244/2007. Quanto al presunto superamento della soglia nel 2009, l'atto non spiegava adeguatamente come fosse stato determinato il maggior reddito di circa 44.000 euro: anche sommando al reddito dichiarato di 7.960 euro le operazioni extraconto di 10.292 euro, non sarebbe stata raggiunta la soglia di decadenza. L'accertamento è stato quindi annullato per carenza di presupposti e insufficiente motivazione. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 96

    Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.

    Il mantenimento del regime dei minimi presuppone, tra gli altri requisiti, il mancato superamento della soglia di 30.000 euro di ricavi o compensi nell'anno precedente.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 114

    Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96.

    La decadenza fondata sul superamento della soglia nell'anno precedente richiede che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. Un accertamento ancora impugnabile o comunque non definitivo non è sufficiente, da solo, a far cessare il regime agevolato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Richiamato dal contribuente con riferimento alle procedure di acquisizione e utilizzazione delle indagini bancarie.

    La sentenza ha annullato l'accertamento principalmente per la carenza dei presupposti e della motivazione, senza fondare espressamente la decisione sull'inutilizzabilità delle indagini bancarie.

  • Disciplina dell'IRAP applicabile ai contribuenti minimi

    I contribuenti minimi non sono tenuti al pagamento dell'IRAP.

    La questione relativa all'IRAP è stata considerata assorbita dall'annullamento dell'accertamento; il giudice ha comunque rilevato che il regime dei minimi escludeva l'assoggettamento a IRAP.

Massime di principio

  • La perdita di un regime fiscale agevolato basata su un accertamento relativo all'anno precedente presuppone, di regola, che tale accertamento sia divenuto definitivo secondo la disciplina applicabile.
  • L'amministrazione finanziaria deve indicare con chiarezza il percorso logico e contabile seguito per ricostruire il maggior reddito, specificando le singole operazioni contestate e spiegando come esse conducano al superamento della soglia fiscale.
  • Le risultanze delle indagini bancarie non determinano automaticamente il reddito imponibile: il contribuente deve poter conoscere quali movimentazioni siano state considerate e l'amministrazione deve motivare adeguatamente la loro qualificazione come compensi o ricavi.
  • Se gli elementi indicati nell'avviso, anche sommati integralmente, non consentono di raggiungere la soglia che determina la decadenza dal regime agevolato, l'accertamento della decadenza è privo di adeguato fondamento.
  • L'annullamento per carenza di motivazione o per mancanza dei presupposti può rendere assorbiti gli ulteriori motivi, come quelli relativi all'IRAP, all'IVA o alle modalità di acquisizione della documentazione bancaria.

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