Sentenza del 17/02/2017 n. 18 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Irap - Professionisti - Medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. - Impiego di strumenti diagnostici e di personale - Trascurabile incidenza sulla capacità produttiva - Numero degli assistiti quale fattore prevalente - Presupposto impositivo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso il presupposto impositivo dell'IRAP. L'impiego di strumenti diagnostici e di personale ausiliario non incideva in modo apprezzabile sulla capacità produttiva del medico, poiché questa dipendeva in misura pressoché esclusiva dal numero degli assistiti. Di conseguenza, i redditi del medico convenzionato con il SSN non erano soggetti all'IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP dei redditi derivanti dall'attività professionale svolta in regime convenzionato con il SSN. L'attività era esercitata con l'impiego di strumenti diagnostici e di personale ausiliario, quale personale di segreteria o infermieristico. La questione riguardava se tali mezzi e collaboratori integrassero un'autonoma organizzazione idonea a costituire il presupposto impositivo dell'IRAP.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dai professionisti solo quando l'attività sia esercitata con un'autonoma organizzazione concretamente idonea ad accrescere la capacità produttiva. La mera disponibilità di strumenti diagnostici o l'utilizzo di personale ausiliario non è sufficiente se tali elementi hanno un'incidenza trascurabile.
Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
Per il medico di medicina generale convenzionato con il SSN, la capacità produttiva deriva prevalentemente dal numero degli assistiti e non dall'organizzazione di mezzi e collaboratori. Pertanto, gli ordinari supporti necessari allo svolgimento dell'attività non determinano automaticamente un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- L'esercizio di un'attività professionale non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La presenza di strumenti di lavoro o di personale di segreteria e infermieristico non è di per sé decisiva, se tali supporti sono ordinari, marginali e non aumentano significativamente la capacità produttiva del professionista.
- Per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, il numero degli assistiti può rappresentare il principale fattore produttivo; in tal caso, l'organizzazione accessoria assume un ruolo secondario.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando natura, quantità e funzione dei beni strumentali e del personale impiegato.
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