Sentenza del 17/02/2017 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ricorso - Termine per la proposizione - Perentorietà - art. 21, comma 1, d.Lgs. n. 546 del 1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni. L'utilizzo meramente dilatorio o strumentale dell'istanza di accertamento con adesione non consente di prorogare o sospendere validamente il termine per ricorrere.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rispetto del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del d.Lgs. n. 546 del 1992 per proporre ricorso. Il contribuente aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione, apparentemente allo scopo di ottenere la sospensione del termine, ma tale istanza è stata ritenuta strumentale e non finalizzata a un'effettiva definizione concordata della pretesa tributaria. Di conseguenza, non è stato riconosciuto l'effetto sospensivo del termine.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.Lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine di 60 giorni per proporre ricorso è perentorio. La sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che una valida causa di sospensione sia effettivamente applicabile.
Disciplina dell'accertamento con adesione
L'istanza di accertamento con adesione può sospendere il termine per ricorrere solo se utilizzata secondo la sua funzione propria, cioè per avviare una reale procedura di definizione concordata. Un'istanza presentata esclusivamente per ottenere una sospensione dilatoria non produce l'effetto sospensivo.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un atto tributario deve essere calcolato con particolare rigore, perché la sua scadenza determina normalmente l'inammissibilità del ricorso.
- Gli strumenti deflattivi del contenzioso, come l'accertamento con adesione, devono essere utilizzati per la loro finalità sostanziale e non esclusivamente per guadagnare tempo.
- Prima di fare affidamento sulla sospensione del termine, occorre verificare che l'istanza sia ammissibile, tempestiva e concretamente diretta a una possibile definizione della controversia.
- In caso di contestazione sull'effettiva funzione dell'istanza, il contribuente dovrebbe conservare e documentare ogni elemento che dimostri la serietà delle trattative e l'effettiva volontà di aderire alla procedura.
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