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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8967/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentata truffa aggravata perché commessa contro un ente pubblico: aveva dichiarato falsamente un danno alla propria autovettura imputandolo a una insidia stradale e aveva chiesto il risarcimento al Comune di Bologna. In Cassazione deduceva (1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe dovuto applicare l'art. 642 c.p. (frode ai danni delle assicurazioni) con conseguente improcedibilità per difetto di querela; (2) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto/non punibilità); (3) vizio nel giudizio di bilanciamento delle circostanze (attribuzione insufficiente delle attenuanti generiche) e nella negazione del beneficio della non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la qualificazione in truffa è corretta alla luce degli elementi di fatto (sopralluoghi che escludevano la causa del danno indicata e tabulati telefonici che smentivano la presenza del ricorrente), che dimostravano artifici e raggiri idonei; (2) l'art. 642 c.p. non è applicabile perché la richiesta era stata rivolta al Comune e non direttamente a una compagnia assicurativa, e l'eventuale coinvolgimento successivo dell'assicurazione era meramente eventuale e non sufficiente a configurare il rapporto sinallagmatico richiesto dalla fattispecie speciale; (3) l'art. 131‑bis non è stato ritenuto applicabile perché il danno liquidato (1000 euro in primo grado) non era di particolare esiguità secondo la valutazione di merito non sindacabile in Cassazione; (4) il giudizio di bilanciamento e il diniego della non menzione sono stati motivati adeguatamente, richiamando la "scaltrezza e l'arguzia" dell'imputato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e rifusione alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.167 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 642 (frode ai danni delle compagnie assicuratrici) come fattispecie speciale rispetto alla truffa, che richiede il rapporto sinallagmatico tra assicurato e assicuratore; non è applicabile quando la richiesta è diretta a un ente pubblico e l'intervento dell'assicurazione è meramente eventuale.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Il beneficio previsto per i fatti di particolare tenuità non è stato riconosciuto perché il giudice di merito ha valutato che il danno non fosse di particolare esiguità; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non viziata.

  • art. 133 cod. pen.

    Nell'ambito del bilanciamento delle circostanze eterogenee il giudice deve considerare e motivare gli elementi indicati dall'art. 133; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente svolto tale bilanciamento, dando prevalenza agli elementi che sconsigliano l'attenuazione.

  • art. 175 cod. pen.

    La concessione della non menzione è discrezionale e collegata al processo di emendazione sociale dell'imputato; la Corte ha ritenuto motivato il diniego del beneficio in relazione alla scorrettezza e alla scaltrezza del comportamento dell'imputato.

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 642 c.p. è speciale e richiede un collegamento diretto con il rapporto assicurativo: una richiesta presentata a un ente pubblico che poi eventualmente coinvolge un assicuratore non basta, di per sé, a trasformare il fatto in frode assicurativa.
  • Per configurare la truffa è sufficiente dimostrare artifici e raggiri e l'idoneità di questi a indurre l'errore e a ottenere un ingiusto profitto; elementi probatori come sopralluoghi, incongruenze nelle dichiarazioni e tabulati telefonici sono determinanti.
  • La rilevanza della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis va valutata in concreto: anche danni di importo contenuto possono non rientrare se le modalità del fatto e gli elementi complessivi lasciano ritenere la non trivialità dell'offesa.
  • Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è rimesso al giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza logico‑motivazionale del bilanciamento, non la valutazione equitativa di merito.
  • La concessione del beneficio della non menzione è discrezionale e richiede motivazione specifica in caso di diniego, soprattutto se ricorrono elementi che denotano azioni fraudolente o particolare scaltrezza dell'imputato.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, censure generiche sulla qualificazione giuridica o sulla valutazione di merito, prive di specifica dimostrazione di vizi logico‑giuridici, sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

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